In occasione dei dibattiti sul Preventivo con PICF il Parlamento emana un decreto federale sul preventivo della Confederazione, un decreto federale sul piano finanziario e un decreto federale per ogni conto speciale. Se necessario, può inoltre emanare un decreto federale sui valori di pianificazione nel preventivo. 

Per i vari decreti federali relativi al preventivo si applicano procedure differenti. Nessuno di questi decreti sottostà al referendum.

I. Decreto federale concernente il preventivo


 

1. Il Consiglio federale allestisce il preventivo e lo sottopone all'Assemblea federale entro la fine di agosto (art. 29 cpv. 1 LFC). Nel suo disegno di preventivo riprende, senza modificarli, i progetti di preventivo dell'Assemblea federale, dei tribunali federali, del Controllo federale delle finanze, del Ministero pubblico della Confederazione, dell’Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza​ (art. 142 cpv. 2 LParl).

2. Poiché il preventivo è discusso da entrambe le Camere nella medesima sessione, le Commissioni delle finanze delle due Camere lo esaminano contemporaneamente.

3. Le Camere esaminano il disegno di preventivo nella sessione invernale. Il disegno è trattato dapprima nella Camera prioritaria, poi nuovamente nella commissione della seconda Camera e infine nella seconda Camera. L’entrata in materia è obbligatoria (art. 74 cpv. 3 LParl). Qualora entrambe le Camere lo respingano nella votazione sul complesso (oppure una Camera lo respinga due volte nella votazione sul complesso), il disegno di preventivo torna al Consiglio federale (art. 74 cpv. 4 LParl).

4. Se vi sono divergenze fra le due Camere, è avviata una procedura di appianamento delle divergenze (art. 89 LParl). Se dopo tre deliberazioni in ciascuna Camera sussistono ancora divergenze, è istituita una conferenza di conciliazione allo scopo di raggiungere un'intesa (art. 91 cpv. 1 LParl). Per garantire che si giunga a una decisione in caso di disaccordo fra le Camere, la legge contempla una disposizione particolare: se una Camera respinge la proposta di conciliazione in materia di preventivo, prevale la decisione della terza deliberazione che prevede l'importo più basso (art. 94 LParl).

II. Decreto federale concernente i valori di pianificazione nel preventivo

Anche per il decreto federale concernente i valori di pianificazione nel preventivo la legge prevede una regolamentazione speciale in caso di divergenze tra le Camere: se dopo tre deliberazioni di dettaglio in ogni Camera sussistono ancora divergenze, è istituita una conferenza di conciliazione che presenta una proposta di conciliazione riguardo a ogni divergenza (art. 94a cpv. 2 LParl). Se una proposta è respinta, la relativa disposizione è stralciata (art. 94a cpv. 3 LParl).

III. Decreto federale concernente il piano finanziario

Per il decreto federale concernente il piano finanziario la legge prevede l’entrata in materia obbligatoria (art. 74 cpv. 3 LParl). In caso di divergenze tra le Camere, si applica la stessa procedura prevista per il decreto federale concernente i valori di pianificazione (art. 94a cpv. 3 LParl).

IV. Decreti federali concernenti i prelievi da fondi speciali con conti speciali

Per i decreti federali concernenti i prelievi da fondi speciali con conti speciali si applica la stessa procedura prevista per il decreto federale concernente il preventivo (vedi sezione I).

Fatti e Cifre

Per i fatti e le cifre, consulti la scheda informativa in PDF.