Il Consiglio nazionale conta 200 seggi ripartiti fra i 26 Cantoni proporzionalmente alla popolazione. Per questo motivo è chiamato anche «Camera del Popolo».
I. Elezioni per il rinnovo integrale
Le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale si svolgono ogni quattro anni, la penultima domenica di ottobre (art. 149 cpv. 2 Cost.;
art. 19 cpv. 1 LDP).
Possono essere eletti in Consiglio nazionale tutti i cittadini svizzeri maggiorenni che hanno compiuto il 18esimo anno di età e non sono sottoposti a curatela generale né rappresentati da una persona che hanno designato con mandato precauzionale a causa di durevole incapacità di discernimento (art. 136 Cost.;
art. 2 LDP). Una rielezione è possibile; la legislazione federale non prevede limiti in merito alla durata del mandato.
I membri del Consiglio nazionale sono eletti dal Popolo a suffragio diretto (art. 149 cpv. 2 Cost.). Ogni Cantone forma un circondario elettorale (art. 149 cpv. 3 Cost.).
Le elezioni si svolgono secondo il sistema proporzionale (art. 149 cpv. 2 Cost.), mentre nei Cantoni a cui spetta soltanto un seggio in Consiglio nazionale vige l’elezione secondo il sistema maggioritario (art. 47 cpv. 1 LDP). In caso di elezione con il sistema proporzionale vengono dapprima ripartiti i seggi ai partiti secondo i voti ottenuti e poi assegnati ai candidati che hanno ottenuto la maggioranza dei voti del proprio partito (art. 40 segg. LDP). In caso di elezione con il sistema maggioritario è eletto colui il quale ha ottenuto il maggior numero di voti (art. 47 segg. LDP). In caso di parità si procede a sorteggio.
I membri dell’Assemblea federale e del Consiglio federale vengono eletti per una durata del mandato fissa di quattro anni (art. 145 Cost.). Non possono essere destituiti. Le elezioni vengono anticipate, ovvero si procede alla rielezione delle due Camere, quando il Popolo in una votazione preliminare decide di procedere a una revisione totale della
Costituzione federale (art. 193 cpv. 3 Cost.). Una tale fattispecie ha luogo se
un’iniziativa popolare propone una revisione totale della Costituzione o se una Camera (Consiglio nazionale o
Consiglio degli Stati) decide di procedere a una revisione totale ma l’altra Camera la respinge (art. 193 cpv. 2 Cost.).
II. Costituzione e (dis)continuità
II.1. Costituzione
Il Consiglio nazionale si costituisce nuovamente dopo ogni sua elezione (art. 53 cpv. 1 LDP).
La seduta costitutiva si svolge sempre il settimo lunedì seguente l’elezione sotto la direzione del
presidente decano (art. 53 cpv. 1 LDP;
art. 1 segg. RCN). In tale seduta dev'essere dapprima accertata la validità delle nomine. Il Consiglio è costituito quando l'elezione di almeno la maggioranza dei membri è stata convalidata (art. 53 cpv. 1 LDP).
La costituzione del Consiglio nazionale non può aver luogo se si accerta che meno della metà dei membri è stata eletta validamente (poiché ad es. la verifica dei poteri non è ancora conclusa). In un simile caso,
l’Ufficio della precedente legislatura dovrebbe riunirsi e stabilire il modo di procedere. Nel caso in cui si delineasse l’impossibilità di costituire il nuovo Consiglio nazionale nel corso della prima
sessione, l’Ufficio potrebbe convocare tempestivamente il Consiglio nazionale uscente, ancora in carica, allo scopo di trattare gli
oggetti urgenti (ad es. il
preventivo dell’anno successivo).
II.2. (Dis)continuità
Una volta decorso il periodo di nomina, si instaura in Consiglio nazionale una discontinuità personale e organizzativa, ovvero tutti i consiglieri nazionali finora in carica perdono il loro mandato e devono, se rieletti, prestare nuovamente giuramento. Anche gli organi del Consiglio nazionale devono essere istituiti di nuovo.
Non vi è però una discontinuità temporale, ovvero gli oggetti in deliberazione non ancora trattati prima delle elezioni restano pendenti nella Camera e non devono essere depositati nuovamente.
III. Statuto
L’Assemblea federale è un sistema bicamerale, ovvero le due Camere sono parificate e hanno gli stessi diritti e poteri. Le decisioni dell’Assemblea federale richiedono l’accordo delle due Camere (art. 156 cpv. 2 Cost.).
Il Consiglio nazionale può tuttavia decidere in parte da solo sulla propria organizzazione interna. Ad esempio la
legge sul Parlamento lo autorizza a emanare un proprio
regolamento (art. 36 LParl), dove sono disciplinati l’organizzazione, la procedura della Camera nonché i diritti e i doveri dei suoi membri.
Cenni storici
Solo a partire dal 1963 il Consiglio nazionale conta 200 membri.
In origine la Costituzione federale sanciva che i seggi del Consiglio nazionale dovevano essere ripartiti proporzionalmente alla popolazione residente dei Cantoni, con diritto a un seggio ogni 20'000 abitanti. Il numero dei seggi è stato regolarmente ricalcolato sulla base del censimento della popolazione che si svolge ogni dieci anni. In seguito alla crescita demografica, tra il 1848 e il 1922 è quindi passato da 111 a 198.
Per evitare che il Consiglio nazionale assumesse proporzioni eccessive, il cosiddetto numero di rappresentanza è stato aumentato a due riprese: a un seggio ogni 22'000 abitanti nel 1931 e a un seggio ogni 24'000 abitanti nel 1950. In seguito al costante incremento della popolazione, il metodo di calcolo allora vigente è stato abbandonato nel 1962, mentre il numero fisso di 200 deputati in Consiglio nazionale è stato sancito nella Costituzione.
La durata del mandato di quattro anni è in vigore dal 1931. Inizialmente i consiglieri nazionali erano eletti per un mandato di tre anni. La legislatura del 1917 è stata addirittura di soli due anni poiché dopo l’accettazione dell’iniziativa sull’elezione proporzionale il 10 agosto 1919 il Popolo e i Cantoni hanno accolto anche un rinnovo integrale ritardato del Consiglio nazionale.
Prima del 1994 la legge sanciva che il periodo di nomina del Consiglio nazionale terminava il giorno prima della seduta costitutiva. Nel caso di un notevole numero di ricorsi questa disposizione avrebbe comportato che per un breve periodo la Confederazione non avrebbe avuto un Consiglio nazionale e dunque l’Assemblea federale sarebbe stata temporaneamente incapace di agire. La legge è stata pertanto adeguata nel 1994 e ora il periodo di nomina del Consiglio nazionale termina all’atto della costituzione del neoeletto Consiglio.
Originariamente la soglia costitutiva corrispondeva al quorum costituzionale in caso di deliberazione. La Camera era quindi costituita non appena la metà dei suoi membri era stata convalidata. Nel 1974 il quorum costitutivo è stato aumentato. Ora, per essere valida, un’elezione necessitava di almeno due terzi dei suoi membri. L’aumento fu motivato con il fatto che, nel caso in cui un parlamentare avesse lasciato la sala, la Camera non sarebbe più stata in grado di deliberare validamente. Nel 2003 il quorum è stato adeguato alla maggioranza richiesta (art. 159 cpv. 1 Cost.).
Il Consiglio nazionale si è sempre costituito entro i termini previsti, ovvero nella sessione invernale dopo le elezioni per il rinnovo integrale.
Composizione attuale
Fonti
- Sezione «II.1. Costituzione»: Rapporto del 10 aprile 2003 della Commissione delle istituzioni politiche concernente la revisione totale del Regolamento del Consiglio nazionale, FF 2003 2961.
- «Cenni storici: Numero di seggi»: Nationalratswahlen 2003, Übersicht und Analyse, Ufficio federale di statistica 2007, pag. 11-12 della versione tedesca.
- «Cenni storici: Fine della durata del mandato»: Messaggio a sostegno di una modificazione parziale della legge federale sui diritti politici del 1° settembre 1993,
FF 1993 III 309.
- «Cenni storici: Costituzione (Quorum)»: Art. 5 del regolamento del Consiglio nazionale del 5 giugno 1903, Art. 3 del regolamento del Consiglio nazionale del 4 octobre 1974,
Boll. Uff. 1973 N 1204, Messaggio del 30 novembre 2001 concernente una modifica della legge federale sui diritti politici,
FF 2001 5680.
- «Cenni storici: Costituzione entro i termini previsti»: Messaggio del 30 novembre 2001 concernente una modifica della legge federale sui diritti politici,
FF 2001 5679.