Dopo l’elezione del Consiglio nazionale il presidente decano nomina l’Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale. L’Ufficio prepara la seduta costituente del Consiglio nazionale.
L’Ufficio provvisorio è composto complessivamente di nove membri (art. 3 cpv. 1 lett. a RCN). I
gruppi parlamentari vi sono rappresentati proporzionalmente alla loro forza (art. 3 cpv. 1 lett. a RCN;
art. 43 cpv. 3 LParl). Lo presiede il
presidente decano (art. 3 cpv. 1 lett. b RCN).
L’Ufficio provvisorio ha i seguenti compiti (art. 4 cpv. 1 RCN):
- esamina se le elezioni della maggioranza dei deputati sono rimaste incontestate o sono state dichiarate valide; se questo presupposto risulta adempiuto, propone alla Camera di proclamarsi costituita;
- esamina se per i deputati vi siano
incompatibilità; in caso affermativo propone alla Camera di accertarlo;
- fino all’elezione del nuovo
Ufficio, accerta l’esito di elezioni e votazioni nella Camera.
Fino all’elezione del nuovo Ufficio, gli altri compiti – come il programma della sessione – sono svolti dall’Ufficio della precedente legislatura (art. 4 cpv. 2 RCN).
Il
Consiglio degli Stati, dato che non prevede il rinnovo integrale, non ha un Ufficio provvisorio. I compiti dell’Ufficio – come per esempio l’accertamento delle incompatibilità – sono svolti, fino all’elezione del nuovo Ufficio, dall’Ufficio in carica fino a quel momento.
Fatti e cifre
In origine l’Ufficio provvisorio era composto dal presidente decano e da quattro scrutatori provvisori. Nel 1920 il loro numero è salito a sei e nel 1979 a otto.
Per quanto riguarda la composizione del personale dell’Ufficio provvisorio, si rinvia alla comunicazione del presidente decano alla seduta costitutiva:
Bollettino Ufficiale
Scheda informativa: Ufficio provvisorio (PDF)