Nel Consiglio nazionale il diritto di parola e il tempo di parola sono limitati. Nel Consiglio degli Stati e nelle commissioni non esiste invece una limitazione né del diritto di parola né del tempo di parola.
I. Consiglio nazionale
Nel
Consiglio nazionale il
tempo di parola è disciplinato in linea di principio come segue:
- Nel
dibattito di entrata in materia è di (art. 44 cpv. 1 RCN)
- Negli altri dibattiti, il tempo di parola è di 5 minuti per
- i portavoce dei gruppi parlamentari;
- i proponenti;
- gli autori di
iniziative e
interventi parlamentari,
- nonché per gli oratori che intervengono a titolo individuale.
Per i relatori delle commissioni e per il rappresentante del Consiglio federale, invece, il tempo di parola negli altri dibattiti non è limitato (art. 44 cpv. 2 RCN).
Il
diritto di parola è definito in categorie di discussione. Contemporaneamente all’adozione del
programma della sessionel’Ufficio della Camera assegna a ogni
oggetto in deliberazione una categoria di discussione (art. 46 cpv. 2 RCN).
Si distinguono complessivamente sei categorie di deliberazione (art. 46 cpv. 1 RCN):
- categoria I: dibattito libero;
- categoria II: dibattito organizzato;
- categoria IIIa: dibattito dei gruppi;
- categoria IIIb: dibattito dei gruppi breve;
- categoria IV: dibattito breve;
- categoria V: procedura scritta.
Indipendentemente dalla forma della discussione:
- i relatori della commissione e il rappresentante del Consiglio federale possono chiedere la parola (art. 46 cpv. 3 RCN);
- le iniziative parlamentari, le
mozioni e i
postulati possono essere motivati oralmente dai rispettivi autori. Ha inoltre diritto di parola chi per primo ha proposto la reiezione dell’intervento. Gli
interpellanti ricevono la parola se viene decisa la discussione (art. 46 cpv. 4 RCN);
- in occasione dell'esame preliminare di
un'iniziativa cantonale un deputato del Cantone che ha depositato l'iniziativa può motivarla oralmente a condizione che sia stato designato dalla maggioranza dei deputati del Cantone interessato (art. 46 cpv. 5 RCN);
- alla fine dell’intervento un deputato può porre all’oratore – se questi acconsente alla relativa richiesta del
presidente – una breve e precisa domanda su un dato punto del suo intervento (art. 42 RCN);
- ogni deputato può fare una breve dichiarazione personale. Può farlo per rispondere a un’affermazione concernente la sua persona o per puntualizzare quanto da lui stesso affermato (art. 43 cpv. 1 RCN).
Nel
dibattito libero (cat. I) tutti i deputati possono chiedere la parola. Nella pratica questa forma è utilizzata soltanto nelle deliberazioni di
iniziative popolari.
Nel
dibattito organizzato (cat. II) l’Ufficio stabilisce un tempo di parola complessivo per i gruppi parlamentari e lo ripartisce in funzione della loro forza all’interno della Camera (art. 47 cpv. 2 RCN); i gruppi comunicano tempestivamente come intendono ripartire tra i loro membri il tempo di parola che loro spetta (art. 47 cpv. 4 RCN). Ai deputati che non fanno parte di nessun gruppo è messa a disposizione una congrua parte del tempo di parola complessivo (art. 47 cpv. 5 RCN).
Secondo il Regolamento si procede al dibattito organizzato in particolare per il dibattito di entrata in materia e per deliberare su un'interpellanza o su un rapporto (art. 47 cpv. 1 RCN). Nella pratica ci si avvale di questa forma innanzitutto per la discussione generale sul
preventivo e sul
consuntivo e per la deliberazione sul programma di legislatura (art. 33c RCN).
Nel
dibattito dei gruppi (cat. IIIa) hanno diritto di parola i portavoce dei gruppi parlamentari (art. 48 cpv. 1 primo periodo RCN).
Rispetto a questa forma (cat. IIIa), nel
dibattito dei gruppi breve (cat. IIIb) il tempo di parola previsto per il dibattito di entrata in materia per i relatori della commissione e la rappresentanza del Consiglio federale è dimezzato e passa da 20 a 10 minuti; per i portavoce dei gruppi parlamentari da 10 a 5 minuti (art. 48 cpv. 1 secondo periodo RCN).
Nella pratica le categorie IIIa e IIIb sono attribuite in primo luogo alla deliberazione su disegni e progetti di
atti normativi e, in casi isolati, di rapporti e mozioni.
Nel
dibattito breve (cat. IV) hanno diritto di parola soltanto i relatori delle minoranze delle commissioni (art. 48 cpv. 2 RCN). Questa categoria è utilizzata in primo luogo per l’esame preliminare di iniziative parlamentari e iniziative cantonali che contengono proposte di minoranza, come pure per deliberare su mozioni del
Consiglio degli Stati, su mozioni e postulati il cui autore non è d’accordo con la proposta del Consiglio federale e che sono contestate, nonché nella trattazione di rapporti.
Nella
categoria V gli oggetti in deliberazione sono trattati nella procedura scritta (art. 49 RCN). Quest’ultima è applicata in primo luogo nella trattazione di interventi parlamentari e rapporti che non sono contestati e nell’esame preliminare di iniziative parlamentari e iniziative cantonali che non contengono proposte di minoranza.
Le proposte concernenti oggetti in deliberazione discussi nelle forme I-III possono essere motivate oralmente, mentre quelle concernenti oggetti discussi nelle forme IV e V soltanto per scritto (art. 50 cpv. 5 RCN). Nella deliberazione su disegni e progetti di atti normativi delle categorie IIIa e IIIb, le proposte individuali vengono trattate nella categoria IV, per la quale sono possibili soltanto motivazioni scritte; nel programma della sessione simili casi figurano rispettivamente come categoria IIIa/IV e IIIb/IV.
La parola è concessa per
principio
nell’ordine in cui è stata chiesta (art. 41 cpv. 3 RCN). I rappresentanti dei gruppi parlamentari e i proponenti parlano prima degli altri deputati (art. 41 cpv. 4 RCN). I relatori e il rappresentante del Consiglio federale ricevono la parola in via prioritaria appena la chiedono (art. 41 cpv. 6 RCN).
Nessuno può prendere la parola più di due volte sullo stesso punto (art. 41 cpv. 5 RCN).
Nella sala del Consiglio nazionale si parla dal podio dei relatori. I deputati si esprimono nella lingua nazionale di loro scelta (art. 8 cpv. 1 LLing). Gli interventi sono tradotti in simultanea nelle tre lingue ufficiali (art. 37 cpv. 2 RCN).
tabella riassuntiva
| | Nel caso dell’interpellanza esiste un diritto di parola soltanto se è stata decisa la discussione. | |
---|
I Dibattito libero | orale, evl. scritta | tutti | orale |
---|
II Organisierte Debatte | orale, evl. scritta | - relatori delle commissioni
- rappresentante del Consiglio federale
- autori di proposte di minoranza e di proposte individuali
- autori di un’iniziativa parlamentare, di una mozione o di un postulato
- deputati designati dai gruppi parlamentari
- deputati che non fanno parte di nessun gruppo parlamentare
| orale |
---|
IIIa Dibattito dei gruppi | orale, evl. scritta | - relatori delle commissioni
- rappresentante del Consiglio federale
- portavoce di ogni gruppo parlamentare
- autori di proposte di minoranza e di proposte individuali
- autori di un’iniziativa parlamentare, di una mozione o di un postulato
| orale |
---|
IIIb Dibattito dei gruppi breve | orale, evl. scritta | - relatori delle commissioni
- rappresentante del Consiglio federale
- portavoce di ogni gruppo parlamentare
- autori di proposte di minoranza e di proposte individuali
- autori di un’iniziativa parlamentare, di una mozione o di un postulato
| orale |
---|
IV Dibattito breve | orale o scritta | - relatori delle commissioni
- rappresentante del Consiglio federale
- autori di proposte di minoranza
- autori di un’iniziativa parlamentare, di una mozione o di un postulato
| scritta (max. 1 pag.) |
---|
V Procedura scritta | scritta | - relatori delle commissioni
- rappresentante del Consiglio federale
- autori di un’iniziativa parlamentare, di una mozione o di un postulato
| |
---|
60 | 20
| 12
| 9
| 7
| 9
| 3
|
---|
90
| 30
| 18 | 14 | 10
| 13 | 5
|
---|
120 | 40
| 24
| 19
| 14
| 17 | 6
|
---|
150 | 50
| 31
| 23 | 17
| 21
| 8
|
---|
180 | 60
| 37
| 28 | 21
| 25
| 9
|
---|
210
| 70
| 43
| 33 | 24
| 29
| 11
|
---|
240
| 80 | 49 | 37
| 28
| 34
| 12
|
---|
270
| 90
| 55
| 42
| 31
| 38
| 14
|
---|
300
| 100
| 61
| 47
| 35
| 42
| 15
|
---|
330
| 110
| 68
| 51 | 38 | 46
| 17
|
---|
II. Consiglio degli Stati
Il Consiglio degli Stati non contempla categorie di deliberazione e il tempo di parola non è limitato.
Come nel Consiglio nazionale, anche nel Consiglio degli Stati chi intende prendere la parola deve annunciarsi al presidente (art. 35 cpv. 2 RCS); il deputato può parlare soltanto dopo aver ricevuto la parola da quest’ultimo (art. 35 cpv. 1 RCS).
La parola è data nell’ordine seguente (art. 35 cpv. 3 RCS)
- al relatore della commissione;
- ai membri della commissione;
- ai deputati;
- al Consiglio federale.
I membri del Consiglio degli Stati parlano dal posto che occupano. A differenza del Consiglio nazionale, nel Consiglio degli Stati non vi sono traduzioni simultanee.
III. Commissioni
Nelle
commissioni non vi è limitazione né del diritto di parola né del tempo di parola e non vi sono nemmeno traduzioni simultanee.