​Nel Consiglio nazionale il diritto di parola e il tempo di parola sono limitati. Nel Consiglio degli Stati e nelle commissioni non esiste invece una limitazione né del diritto di parola né del tempo di parola.

I. Consiglio nazionale

Nel Consiglio nazionale il tempo di parola è disciplinato in linea di principio come segue:

Il diritto di parola è definito in categorie di discussione. Contemporaneamente all’adozione del programma della sessionel’Ufficio della Camera assegna a ogni oggetto in deliberazione una categoria di discussione (art. 46 cpv. 2 RCN).

Programme della sessione 

Si distinguono complessivamente sei categorie di deliberazione (art. 46 cpv. 1 RCN):

  • categoria I: dibattito libero;
  • categoria II: dibattito organizzato;
  • categoria IIIa: dibattito dei gruppi;
  • categoria IIIb: dibattito dei gruppi breve;
  • categoria IV: dibattito breve;
  • categoria V: procedura scritta.

Indipendentemente dalla forma della discussione:

  • i relatori della commissione e il rappresentante del Consiglio federale possono chiedere la parola (art. 46 cpv. 3 RCN);
  • le iniziative parlamentari, le mozioni e i postulati possono essere motivati oralmente dai rispettivi autori. Ha inoltre diritto di parola chi per primo ha proposto la reiezione dell’intervento. Gli interpellanti ricevono la parola se viene decisa la discussione (art. 46 cpv. 4 RCN);
  • in occasione dell'esame preliminare di un'iniziativa cantonale un deputato del Cantone che ha depositato l'iniziativa può motivarla oralmente a condizione che sia stato designato dalla maggioranza dei deputati del Cantone interessato (art. 46 cpv. 5 RCN);
  • alla fine dell’intervento un deputato può porre all’oratore – se questi acconsente alla relativa richiesta del presidente – una breve e precisa domanda su un dato punto del suo intervento (art. 42 RCN);
  • ogni deputato può fare una breve dichiarazione personale. Può farlo per rispondere a un’affermazione concernente la sua persona o per puntualizzare quanto da lui stesso affermato (art. 43 cpv. 1 RCN).

Nel dibattito libero (cat. I) tutti i deputati possono chiedere la parola. Nella pratica questa forma è utilizzata soltanto nelle deliberazioni di iniziative popolari.

Nel dibattito organizzato (cat. II) l’Ufficio stabilisce un tempo di parola complessivo per i gruppi parlamentari e lo ripartisce in funzione della loro forza all’interno della Camera (art. 47 cpv. 2 RCN); i gruppi comunicano tempestivamente come intendono ripartire tra i loro membri il tempo di parola che loro spetta (art. 47 cpv. 4 RCN). Ai deputati che non fanno parte di nessun gruppo è messa a disposizione una congrua parte del tempo di parola complessivo (art. 47 cpv. 5 RCN).

Secondo il Regolamento si procede al dibattito organizzato in particolare per il dibattito di entrata in materia e per deliberare su un'interpellanza o su un rapporto (art. 47 cpv. 1 RCN). Nella pratica ci si avvale di questa forma innanzitutto per la discussione generale sul preventivo e sul consuntivo e per la deliberazione sul programma di legislatura (art. 33c RCN).

Nel dibattito dei gruppi (cat. IIIa) hanno diritto di parola i portavoce dei gruppi parlamentari (art. 48 cpv. 1 primo periodo RCN).

Rispetto a questa forma (cat. IIIa), nel dibattito dei gruppi breve (cat. IIIb) il tempo di parola previsto per il dibattito di entrata in materia per i relatori della commissione e la rappresentanza del Consiglio federale è dimezzato e passa da 20 a 10 minuti; per i portavoce dei gruppi parlamentari da 10 a 5 minuti (art. 48 cpv. 1 secondo periodo RCN).

Nella pratica le categorie IIIa e IIIb sono attribuite in primo luogo alla deliberazione su disegni e progetti di atti normativi e, in casi isolati, di rapporti e mozioni.

Nel dibattito breve (cat. IV) hanno diritto di parola soltanto i relatori delle minoranze delle commissioni (art. 48 cpv. 2 RCN). Questa categoria è utilizzata in primo luogo per l’esame preliminare di iniziative parlamentari e iniziative cantonali che contengono proposte di minoranza, come pure per deliberare su mozioni del Consiglio degli Stati, su mozioni e postulati il cui autore non è d’accordo con la proposta del Consiglio federale e che sono contestate, nonché nella trattazione di rapporti.

Nella categoria V gli oggetti in deliberazione sono trattati nella procedura scritta (art. 49 RCN). Quest’ultima è applicata in primo luogo nella trattazione di interventi parlamentari e rapporti che non sono contestati e nell’esame preliminare di iniziative parlamentari e iniziative cantonali che non contengono proposte di minoranza.

Le proposte concernenti oggetti in deliberazione discussi nelle forme I-III possono essere motivate oralmente, mentre quelle concernenti oggetti discussi nelle forme IV e V soltanto per scritto (art. 50 cpv. 5 RCN). Nella deliberazione su disegni e progetti di atti normativi delle categorie IIIa e IIIb, le proposte individuali vengono trattate nella categoria IV, per la quale sono possibili soltanto motivazioni scritte; nel programma della sessione simili casi figurano rispettivamente come categoria IIIa/IV e IIIb/IV.

La parola è concessa per principio nell’ordine in cui è stata chiesta (art. 41 cpv. 3 RCN). I rappresentanti dei gruppi parlamentari e i proponenti parlano prima degli altri deputati (art. 41 cpv. 4 RCN). I relatori e il rappresentante del Consiglio federale ricevono la parola in via prioritaria appena la chiedono (art. 41 cpv. 6 RCN).

Nessuno può prendere la parola più di due volte sullo stesso punto (art. 41 cpv. 5 RCN).

Nella sala del Consiglio nazionale si parla dal podio dei relatori. I deputati si esprimono nella lingua nazionale di loro scelta (art. 8 cpv. 1 LLing). Gli interventi sono tradotti in simultanea nelle tre lingue ufficiali (art. 37 cpv. 2 RCN).

tabella riassuntiva

CategoriaRelazione della commissioneAventi diritto di parolaProposte individuali: forma della motivazione
Nel caso dell’interpellanza esiste un diritto di parola soltanto se è stata decisa la discussione.
I Dibattito libero orale, evl. scrittatuttiorale
II Organisierte Debatteorale, evl. scritta
  • relatori delle commissioni
  • rappresentante del Consiglio federale
  • autori di proposte di minoranza e di proposte individuali
  • autori di un’iniziativa parlamentare, di una mozione o di un postulato
  • deputati designati dai gruppi parlamentari
  • deputati che non fanno parte di nessun gruppo parlamentare
orale
IIIa Dibattito dei gruppiorale, evl. scritta
  • relatori delle commissioni
  • rappresentante del Consiglio federale
  • portavoce di ogni gruppo parlamentare
  • autori di proposte di minoranza e di proposte individuali
  • autori di un’iniziativa parlamentare, di una mozione o di un postulato
orale
IIIb Dibattito dei gruppi breveorale, evl. scritta
  • relatori delle commissioni
  • rappresentante del Consiglio federale
  • portavoce di ogni gruppo parlamentare
  • autori di proposte di minoranza e di proposte individuali
  • autori di un’iniziativa parlamentare, di una mozione o di un postulato
orale
IV Dibattito breveorale o scritta
  • relatori delle commissioni
  • rappresentante del Consiglio federale
  • autori di proposte di minoranza
  • autori di un’iniziativa parlamentare, di una mozione o di un postulato
scritta (max. 1 pag.)
V Procedura scrittascritta
  • relatori delle commissioni
  • rappresentante del Consiglio federale
  • autori di un’iniziativa parlamentare, di una mozione o di un postulato
 
Minuti

V

S

M-E      

g

  RL

GL

6020
12
9
7
9
3
90​
30
181410
135​
12040
24
19
14
176
15050
31
2317
21
8
18060
37
2821
25
9
210

70
43
3324
29
11

240
80​49​​37
​28
​34
​12

270
​90
​55
​42
​31
​38
​14

300
​100
​61
​47
​35
​42
​15

330
​110
​68
51​38​​46
​17
​360​
​121
​74
​56
​41
​50
​18

II. Consiglio degli Stati

Il Consiglio degli Stati non contempla categorie di deliberazione e il tempo di parola non è limitato.

Come nel Consiglio nazionale, anche nel Consiglio degli Stati chi intende prendere la parola deve annunciarsi al presidente (art. 35 cpv. 2 RCS); il deputato può parlare soltanto dopo aver ricevuto la parola da quest’ultimo (art. 35 cpv. 1 RCS).

La parola è data nell’ordine seguente (art. 35 cpv. 3 RCS)

  • al relatore della commissione;
  • ai membri della commissione;
  • ai deputati;
  • al Consiglio federale.

I membri del Consiglio degli Stati parlano dal posto che occupano. A differenza del Consiglio nazionale, nel Consiglio degli Stati non vi sono traduzioni simultanee.

III. Commissioni

Nelle commissioni non vi è limitazione né del diritto di parola né del tempo di parola e non vi sono nemmeno traduzioni simultanee.