Il concetto di incompatibilità indica il divieto fatto a membri di un'autorità di appartenere contemporaneamente ad altre autorità. Le norme sull'incompatibilità sono espressione della separazione dei poteri e hanno lo scopo di impedire conflitti di lealtà o di interessi. L'esistenza di un'incompatibilità non ha per conseguenza la nullità dell'elezione. La persona interessata deve però optare per l'una o l'altra carica.
La
Costituzione federale stabilisce che i membri del
Consiglio nazionale, del
Consiglio degli Stati, del
Consiglio federale e i giudici del
Tribunale federale non possono far parte contemporaneamente di altre autorità (art. 144 cpv. 1 Cost.). La
legge sul Parlamento stabilisce inoltre che i seguenti gruppi di persone non possono far parte dell'Assemblea federale (art. 14 LParl):
- le persone da essa
elette o
confermate in carica;
- i giudici da essa non eletti dei tribunali della Confederazione;
- il personale dell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata, dei
Servizi del Parlamento, dei tribunali della Confederazione, della segreteria dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, del Ministero pubblico della Confederazione, nonché i membri delle commissioni extraparlamentari con competenze decisionali, sempre che leggi speciali non dispongano altrimenti;
- i membri della direzione dell'esercito;
- i membri degli organi direttivi di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale alle quali sono affidati compiti amministrativi, sempre che la Confederazione vi abbia una posizione dominante;
- le persone che rappresentano la Confederazione in organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale alle quali sono affidati compiti amministrativi, sempre che la Confederazione vi abbia una posizione dominante.
L'osservanza delle regole di incompatibilità viene verificata periodicamente e anche in singoli casi: Dopo le elezioni integrali e in caso di entrata in carica di un nuovo parlamentare, la Camera in questione accerta, su proposta dell'Ufficio, se sussista incompatibilità. Se la questione si pone nel corso di una
legislatura, l'Ufficio può procedere in ogni tempo a una verifica e formulare una proposta alla Camera.
La persona eletta o confermata in carica dall'Assemblea federale deve scegliere una delle due funzioni e dichiarare per quale opta. Se subentra un altro motivo d'incompatibilità, il mandato parlamentare dell'interessato decade sei mesi dopo l'accertamento dell'incompatibilità, sempre che nel frattempo non abbia cessato di esercitare l'altra funzione.
Cenni storici e un confronto
L’incompatibilità del mandato di consigliere nazionale o agli Stati con la carica di consigliere federale fu prevista fin dalla fondazione dello Stato federale, mentre quella con la carica di giudice del Tribunale federale soltanto nel 1874.
Per i membri del Consiglio nazionale – ma non del Consiglio degli Stati – le Costituzioni federali del 1848 e del 1874 prevedevano altre due regole di incompatibilità: i funzionari nominati dal Consiglio federale non potevano far parte del Consiglio nazionale e l’accesso al Consiglio nazionale era riservato esclusivamente ai cittadini dello stato secolare. Quest’ultima disposizione, pur riguardando i requisiti di eleggibilità, è sempre stata interpretata dal Consiglio nazionale come una norma di incompatibilità.
Nella Costituzione federale del 1999 sono state stabilite soltanto le incompatibilità basilari tra le cariche delle supreme autorità federali e un mandato parlamentare. Il disciplinamento di ulteriori incompatibilità è stato demandato al legislatore. Quest’ultimo ha emanato le stesse norme di incompatibilità per i membri di entrambe le Camere esten-dendo l’incompatibilità con il mandato parlamentare anche alle funzioni esecutive nelle imprese e negli istituti indipendenti della Confederazione e ai membri delle commissioni extraparlamentari con poteri decisionali. Non è stata invece ripresa la norma che riservava l’accesso al Consiglio nazionale esclusivamente ai cittadini dello stato laico. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore all’inizio della 48a legislatura, nella sessione invernale del 2007 (01.401/06.079).
Nel 2010 è stata sancita nella legge anche l’incompatibilità con un impiego presso il Ministero pubblico della Confederazione e presso l’Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (08.066).
Fonti
- Scopo dell'obbligo di indicazione delle relazioni d'interesse, vedi: Katrin Nussbaumer, Art. 11, N5, in: Graf/Theler/von Wyss (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2014, pag. 89
- Scopo dell'obbligo di ricusazione, vedi: Ines Stocker, Art. 11a, N4, in: Graf/Theler/von Wyss (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2014, pag. 95