Il referendum permette agli aventi diritto di voto di decidere in modo definitivo alle urne su importanti decisioni del Parlamento.
I. Tipi di referendum
La
Costituzione contempla due tipi di referendum, quello obbligatorio e quello facoltativo (art. 140 e
141 Cost.). Gli
atti sottoposti al referendum obbligatorio sono automaticamente sottomessi al voto del Popolo, mentre quelli sottoposti a referendum facoltativo sono oggetto di una votazione popolare su richiesta.
La maggior parte dei testi sono sottoposti al voto prima della loro entrata in vigore (referendum prima dell’entrata in vigore). Tuttavia alcuni testi sono sottoposti al voto dopo la loro entrata in vigore (referendum susseguente).
Un referendum facoltativo può essere richiesto da 50'000 aventi diritto di voto (referendum popolare) o da almeno otto Cantoni (referendum dei Cantoni) entro cento giorni dalla pubblicazione ufficiale dell’atto (art. 141 Cost.). La riuscita del referendum popolare richiede la presentazione di una lista con almeno 50'000 firme valide (art. 60 segg. LDP). I referendum dei Cantoni sono disciplinati nelle rispettive legislazioni: salvo disposizione contraria del diritto cantonale, la decisione di chiedere il referendum spetta al Parlamento cantonale (art. 67 segg. LDP).
I testi sottoposti a referendum obbligatorio sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni o soltanto al voto del Popolo (art. 140 Cost.), mentre i testi sottoposti a referendum facoltativo sottostanno al voto del Popolo (art. 141 Cost.). I testi sottoposti al voto del Popolo e dei Cantoni necessitano dell’approvazione della maggioranza dei votanti e della maggioranza dei Cantoni (art. 142 cpv. 2 Cost.). L’esito della votazione popolare nel Cantone vale come voto del Cantone (art. 142 cpv. 3 Cost.): i Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno dispongono di un mezzo voto ciascuno (art. 142 cpv. 4 Cost.). I testi sottoposti al voto del Popolo sono accettati se approvati dalla maggioranza dei votanti (art. 142 cpv. 1 Cost.).
II. Atti che sottostanno a referendum
Vengono sottoposti al voto del Popolo soltanto gli atti emanati dall’Assemblea federale. Gli atti emanati dall’Assemblea federale sono (art. 163 Cost.):
Secondo la Costituzione l’Assemblea federale emana atti che contengono norme di diritto sotto forma di legge federale o di ordinanza. Gli altri atti sono emanati sotto forma di decreto federale o decreto federale semplice.
Sottostanno a referendum le leggi federali e i decreti federali ma non le ordinanze e i decreti federali semplici.
Referendum | Leggi federali | Decreti federali |
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Nessun referendum | Ordinanze |
Decreti federali semplici |
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II.1. Leggi federali
Di principio le leggi federali sottostanno a referendum facoltativo prima della loro entrata in vigore. Se vi è urgenza, la maggioranza dei membri di ciascuna Camera può nondimeno dichiarare urgente una legge federale, la cui entrata in vigore è pertanto immediata (art. 165 cpv. 1, primo periodo Cost.). Le leggi federali urgenti devono essere limitate nel tempo (art. 165 cpv. 1, secondo periodo Cost.).
Nel caso delle leggi federali urgenti bisogna distinguere tra quelle con o senza base costituzionale e quelle con una durata di validità inferiore o superiore a un anno.
Le leggi federali urgenti con una durata di validità inferiore a un anno restano di principio in vigore fino alla loro scadenza. Esse non
sottostanno
al referendum. Questo vale per le leggi con o senza base costituzionale.
Le leggi federali urgenti che hanno una base costituzionale e la cui durata di validità supera l’anno, sottostanno al referendum facoltativo susseguente (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.). Se non vi è referendum o se questo non riesce, la legge resta in vigore fino alla scadenza della sua durata di validità. In caso di riuscita del referendum la legge viene sottoposta alla votazione popolare. Se la votazione è effettuata entro un anno e se il disegno è adottato dal Popolo la legge resta in vigore fino alla scadenza della sua durata di validità. Se il Popolo respinge il disegno, o se non è possibile votare entro l’anno, la legge decade un anno dopo la sua adozione (art. 165 cpv. 2 Cost.).
Le leggi federali urgenti senza base costituzionale e con una durata di validità superiore all’anno sottostanno a referendum obbligatorio susseguente. Esse devono essere sottoposte a votazione popolare entro un anno dalla loro adozione da parte dell'Assemblea federale (art. 140 cpv. 1 lett. c Cost.). La legge rimane in vigore fino alla scadenza della sua durata di validità se la votazione sul disegno sottoposto a referendum obbligatorio avviene entro l’anno e Popolo e Cantoni l’accettano. Se Popolo e Cantoni non l’accettano o se non è stata posta in votazione entro l’anno la legge decade un anno dopo la sua adozione (art. 165 cpv. 3 Cost.).
II.2. Decreti federali
Di regola i decreti federali sottostanno a referendum facoltativo prima dell’entrata in vigore dell’atto. D’ufficio, dunque obbligatoriamente, sono sottoposti a votazione (art. 140 Cost.):
- le modifiche della Costituzione,
- l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali,
- le iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione,
- il principio di una revisione totale della Costituzione in caso di disaccordo fra le due Camere,
- le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione presentate in forma di proposta generica e respinte dall'Assemblea federale.
Sottostanno al voto del Popolo (art. 140 cpv. 2 Cost.;
art. 141 Cost.):
- i decreti federali che sottostanno a referendum facoltativo,
- le iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione,
- il principio di una revisione totale della Costituzione in caso di disaccordo fra le due Camere, e
- le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione presentate in forma di proposta generica e respinte dall'Assemblea federale.
Le modifiche della Costituzione e l’adesione a trattati internazionali che sottostanno a referendum obbligatorio sottostanno invece all’approvazione di Popolo e Cantoni (art. 140 cpv. 1 Cost.).
Panoramica degli atti dell’Assemblea federali
Referendum facoltativo
Referendum facoltativo prima dell’entrata in vigore: votazione popolare
- Leggi federali (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.);
- Decreti federali concernenti l’approvazione di trattati internazionali
- Decisioni di principio e programmatiche di ampia portata (art. 28 cpv. 3 LParl);
- Atti che disciplinano un caso specifico (art. 29 cpv. 2 LParl);
- Decreti federali concernenti il conferimento dell’obbligatorietà generale ai trattati intercantonali (art. 14 cpv. 1 LPFC);
- Decreti federali concernenti la determinazione dei mezzi finanziari per la perequazione delle risorse (art. 5 cpv. 1 LPFC);
- Decreti federali concernenti la determinazione del contributo di base destinato alla perequazione (art. 9 cpv. 1 LPFC);
- Decreti federali concernenti l’approvazione di rettifiche di confine tra i Cantoni (art. 53 cpv. 3 Cost.);
- Decreti federali concernenti le fasi di ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (art. 48c cpv. 1 Lferr);
- Decreti federali concernenti l’approvazione di decisioni di massima per gli impianti nucleari (art. 48 LENu);
- Decreti federali concernenti le decisioni sulla sistemazione delle sezioni di corsi d’acqua (art. 27 cpv. 1 LUFI).
Referendum facoltativo susseguente: votazione popolare
Referendum obbligatorio
Referendum facoltativo prima dell’entrata in vigore: votazione popolare
- Decreti federali concernenti iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione (art. 140 cpv. 2 lett. a Cost.);
- Decreti federali concernenti iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione presentate in forma di proposta generica e respinte dall’Assemblea federale (art. 140 cpv. 2 lett. b Cost.).
Referendum obbligatorio prima dell’entrata in vigore: voto di Popolo e Cantoni
Referendum obbligatorio susseguente: voto di Popolo e Cantoni
- Leggi federali dichiarate urgenti e con durata di validità inferiore a un anno (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.;
art. 140 cpv. 1 lett. c Cost.);
- Ordinanze parlamentari (art. 22 cpv. 2 LParl);
- Decreti federali semplici concernenti la dichiarazione di nullità di un’iniziativa popolare (art. 173 cpv. 1 lett. f Cost.);
- Decreti federali semplici concernenti l’approvazione di un’iniziativa popolare per una revisione parziale della Costituzione in forma di proposta generica (art. 139 cpv. 4 Cost.);
- Decreti federali semplici concernenti l’approvazione di trattati internazionali non sottoposti a referendum (art. 166 cpv. 2 Cost.);
- Decreti federali semplici concernenti l’approvazione di ordinanze del Consiglio federale;
- Decreti federali semplici concernenti la determinazione del preventivo della Confederazione Svizzera (art. 25 cpv. 2 LParl);
- Decreti federali semplici concernenti la determinazione dei valori finanziari di pianificazione nel preventivo (art. 25 cpv. 3 LParl);
- Decreti federali semplici concernenti la presa d’atto del piano finanziario (art. 143 cpv. 3 LParl);
- Decreti federali semplici concernenti la determinazione del preventivo dei conti speciali (art. 4 LFIF;
art. 5 LFOSTRA);
- Decreti federali semplici concernenti l’approvazione delle aggiunte al preventivo (art. 25 cpv. 2 LParl);
- Decreti federali semplici concernenti l’approvazione del limite di spesa o di crediti d’impegno (messaggio speciale) (art. 25 cpv. 2 LParl);
- Decreti federali semplici concernenti la presa d’atto del piano finanziario (art. 25 cpv. 2 LParl);
- Decreti federali semplici concernenti la determinazione del preventivo dei conti speciali (art. 8 cpv. 1 LFIF;
art. 10 cpv. 1 LFOSTRA);
- Decisioni di principio e pianificazioni (art. 28 cpv. 3 LParl);
- Decreti federali semplici concernenti il programma di legislatura (art. 146 cpv. 1 LParl);
- Decreti federali semplici concernenti l’approvazione del rapporto di gestione del Consiglio federale (art. 145 cpv. 2 LParl);
- Decreti federali semplici concernenti l’approvazione del rapporto di gestione del Tribunale federale (art. 162 cpv. 1 lett. b LParl;
art. 145 cpv. 2 LParl);
- Decreti federali semplici concernenti il conferimento della garanzia alle Costituzioni cantonali (art. 172 cpv. 2 Cost.);
- Decreti federali semplici concernenti l’approvazione di trattati intercantonali o di trattati conclusi dai Cantoni con l’estero (in caso di reclamo) (art. 129a cpv. 1 LParl);
- Decreti federali semplici concernenti la revoca dell’obbligatorietà generale di trattati intercantonali (art. 14 cpv. 5 LPFC);
- Decreti federali semplici concernenti l’obbligo di partecipare a trattati intercantonali (art. 15 cpv. 1 LPFC);
- Decreti federali semplici concernenti la revoca dell’obbligo di partecipare a trattati intercantonali (art. 15 cpv. 5 LPFC);
- Decreti federali semplici concernenti l’approvazione di impieghi dell’esercito nella promozione della pace (art. 66b cpv. 4 LM);
- Decreti federali semplici concernenti l’approvazione di impieghi dell’esercito nel servizio di appoggio (art. 70 cpv. 2 LM);
- Decreti federali semplici concernenti l’ordine o l’approvazione del servizio attivo e la chiamata delle truppe (art. 77 cpv. 1 LM);
- Decreti federali semplici concernenti la definizione della rete di strade nazionali (art. 1 cpv. 1, 8a cpv. 3 LSN);
- Decreti federali semplici concernenti le eccezioni al principio di esenzione da tasse per la circolazione strad (art. 82 cpv. 3 Cost.);
- Decreti federali semplici concernenti una decisione di revoca dell’autorizzazione di massima per impianti nucleari (art. 67 LENu);
- Decreti federali semplici concernenti il conferimento a terzi del diritto d’espropriazione (art. 3 cpv. 2 lett. a LEspr);
- Decreti federali semplici concernenti provvedimenti a tutela della sicurezza interna ed esterna, dell’indipendenza e della neutralità del (art. 173 cpv. 1 lett. c Cost.);
- Decreti federali semplici concernenti l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta (art. 163 cpv. 2 LParl);
- Decreti federali semplici concernenti la decisione di spostare eccezionalmente altrove la riunione dell’Assemblea federale (art. 32 cpv. 2 LParl).
Fatti
Referendum obbligatorio
Il referendum costituzionale obbligatorio esiste sin dalla nascita dello Stato federale nel 1848. Dal 1949 i decreti federali urgenti senza base costituzionale con una durata di validità superiore a un anno sono sottoposti a referendum obbligatorio susseguente. Il referendum obbligatorio per l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali è stato sancito nel 1977.
Referendum facoltativo
Il referendum legislativo facoltativo è stato introdotto nel 1874, il referendum facoltativo in materia di trattati internazionali nel 1921. Il referendum susseguente per i decreti federali urgenti con base costituzionale e una durata di validità superiore a un anno è stato introdotto nel 1949. Nel 1977 il campo di applicazione del referendum facoltativo in materia di trattati internazionali è stato ampliato e le firme necessarie per inoltrare un referendum sono passate da 30'000 a 50'000. Nel 2003 il campo di applicazione del referendum facoltativo in materia di trattati internazionali è stato ulteriormente ampliato.
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