Proseguono i lavori della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati concernenti il nuovo Codice di procedura penale. La Commissione ha focalizzato la propria attenzione su taluni aspetti controversi, quali ad esempio l'istituto dell'avvocato della prima ora, la procedura del decreto d'accusa e la procedura abbreviata. Ha inoltre deciso di entrare in materia sul disegno di procedura penale minorile.

La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha ripreso l'esame del disegno di Codice di procedura penale (05.092 ; disegno 1), focalizzando la propria attenzione su taluni aspetti controversi dello stesso.

L'istituto dell'«avvocato della prima ora» conferisce all'imputato il diritto di esigere che il difensore prenda parte, sin dalle prime fasi del procedimento, agli interrogatori di polizia (art. 156). La Commissione approva l'introduzione di questo istituto e mette in risalto le esperienze positive fatte dai Cantoni che già lo prevedono, rilevando in particolare che esso accresce il valore delle dichiarazioni rese dinanzi alla polizia, in quanto la presenza del difensore garantisce il rispetto dei diritti dell'imputato.

Per quanto concerne la procedura del decreto d'accusa (art. 355 segg.), la Commissione propone talune modifiche volte ad accrescerne l'efficienza. A suo giudizio, vanno soppressi l'obbligo per il pubblico ministero di interrogare sempre e comunque l'imputato in caso di condanna a una pena detentiva (art. 356) e il diritto dell'accusatore privato di impugnare il decreto d'accusa (art. 358 cpv. 1 lett. b). Contrariamente a quanto proposto dal Consiglio federale, inoltre, il decreto d'accusa non dovrà più contenere una concisa motivazione dell'entità della pena (art. 357 cpv. 1 lett. e). La Commissione propone infine di sopprimere la procedura appositamente prevista per le contravvenzioni (art. 361 segg.) e di applicare a queste ultime, in linea di principio, la procedura del decreto d'accusa.

La maggioranza della Commissione ha inoltre bocciato l'articolo sulla mediazione proposto dal Consiglio federale (art. 317), il cui scopo consisterebbe nel favorire una soluzione negoziata liberamente tra l'autore e la vittima. La maggioranza sottolinea che la mediazione svolgerebbe un ruolo modesto nell'ambito del diritto penale e che i Cantoni sarebbero tenuti a istituire un sistema costoso. La conciliazione prevista dal disegno (art. 316) assolve inoltre una funzione analoga. Una minoranza propone di approvare la mediazione nella forma prevista dal Consiglio federale o quantomeno di riconoscere ai Cantoni la facoltà di introdurre tale istituto.

La Commissione approva infine l'introduzione della procedura abbreviata (art. 365 segg.). Secondo questa procedura, qualora l'imputato abbia ammesso i fatti e riconosciuto quantomeno nella sostanza le pretese civili, il pubblico ministero può sottoporre il caso al giudizio del giudice competente omettendo la procedura preliminare. Per garantire un ampio ricorso a questo tipo di procedura, la Commissione propone di negare all'accusatore privato la possibilità di impugnare l'atto d'accusa del pubblico ministero (art. 367 cpv. 2).

La Commissione concluderà i lavori concernenti il Codice di procedura penale nel corso della prossima seduta, prevista nel mese d'ottobre di quest'anno.

La Commissione ha deciso all'unanimità di entrare in materia sul disegno di legge federale di diritto processuale minorile (05.092 ; disegno 2). Tale legge tiene conto delle specificità del diritto penale minorile e concentra la sua attenzione sulla persona del minore e non sugli atti punibili che si tratta di chiarire. Il modello prescelto prevede quattro funzioni assunte dalle autorità pubbliche nell'ambito della procedura penale minorile, ossia l'istruzione penale, la promozione dell'accusa, il giudizio e la sorveglianza dell'esecuzione. Il disegno prescrive imperativamente queste quattro funzioni, senza tuttavia imporre né escludere un'unione personale tra le diverse autorità. Sono tuttavia previste eccezioni: chi ha sostenuto l'accusa dinanzi al tribunale dei minorenni, ad esempio, non può essere membro di detto tribunale.

Infine, la Commissione ha proseguito i lavori concernenti la revisione della legge sul diritto d'autore e l'approvazione di due trattati dell'Organizzazione mondiale della Proprietà intellettuale (06.031 s Diritto d'autore. Convenzione), procedendo all'audizione di rappresentanti dei vari settori interessati.

Presieduta dal consigliere agli Stati Franz Wicki (LU/PPD), la Commissione si è riunita a Berna il 12 settembre 2006. Il consigliere federale Christoph Blocher ha presenziato a parte della seduta.

Berna, 13.09.2006    Servizi del Parlamento