Zone edificabili
La Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale ha terminato l'esame degli articoli del disegno di revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio dedicati allo sviluppo degli insediamenti. Trasmette al Consiglio nazionale una serie di proposte di emendamento al testo della Camera prioritaria e in particolare propone un nuovo strumento di pianificazione del territorio, cioè la compensazione delle superfici. Il Consiglio nazionale esprimerà il proprio parere in merito in autunno.

10.019 s Legge sulla pianificazione del territorio. Revisione parziale

La Commissione ha dedicato gran parte delle ultime riunioni all'esame di singoli articoli del disegno di revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT), presentato dal Consiglio federale come controprogetto all'iniziativa per il paesaggio (10.018), e ha approvato il progetto modificato con 13 voti contro 11.

Le esigenze inerenti alle dimensioni delle zone edificabili sono state al centro di intense riflessioni. Desiderando uno sfruttamento giudizioso e misurato del suolo, la Commissione propone, con 14 voti contro 12, di sancire che i Cantoni prevedano un'imposta sulla plusvalenza o l'obbligo di compensazione delle superfici. Con questo nuovo strumento, per ogni nuovo terreno incorporato in una zona edificabile dovrebbe essere assegnata alla zona agricola una superficie delle stesse dimensioni e con un reddito agricolo almeno uguale. Si lascia ai Cantoni la scelta tra questo sistema e il prelievo di un’imposta, come deciso dal Consiglio degli Stati, pari almeno a un quarto della plusvalenza risultante dalla classificazione di un terreno in zona edificabile, dalla sua riclassificazione o dall’aumento del grado di sfruttamento. Una consistente minoranza ritiene che il diritto in vigore, secondo il quale i Cantoni devono stabilire un regime di compensazione (art. 5 cpv. 1), sia sufficiente e che non ci sia ragione di ampliarlo con disposizioni più precise indirizzate ai Cantoni. Inoltre si oppone ad una regolamentazione federale dell’imposta sulla plusvalenza e all’obbligo di compensazione delle superfici.

A stretta maggioranza,12 voti contro 11, la Commissione conferma il risultato del Consiglio degli Stati e propone di rivedere la disposizione sulle zone edificabili (art. 15) che devono essere definite in modo da rispondere alle esigenze prevedibili nei 15 anni successivi. Una minoranza propone lo status quo, un'altra che le zone edificabili siano definite in modo da non superare le esigenze prevedibili per i 15 anni successivi, come proposto dal Consiglio federale. Una terza propone, come deciso dal Consiglio degli Stati, che le zone edificabili sovradimensionate debbano essere ridotte, proposta tuttavia rifiutata dalla maggioranza con 15 voti contro 10.

La Commissione propone all'unanimità di rafforzare il principio della salvaguardia del paesaggio (art. 3 cpv. 2) precisando che devono essere riservate all'agricoltura non solo sufficienti e adeguate superfici coltive ma in particolare anche superfici per l'avvicendamento delle colture. 

La maggioranza della Commissione approva che i Cantoni, in collaborazione con i Comuni, prendano le misure necessarie affinché le zone edificabili siano utilizzate conformemente alla destinazione prevista. È contraria però alla possibilità che l’ordinamento cantonale preveda di accordare all’autorità competente il diritto di imporre un termine per l’edificazione. Una minoranza vorrebbe lasciare alle autorità cantonali questa facoltà; un’altra propone di stralciare integralmente la nuova disposizione sulla disponibilità di zone edificabili.

La Commissione sostiene in linea di massima la concretizzazione delle esigenze che devono essere rispettate nei piani direttori cantonali (art. 8a). Una prima minoranza propone tuttavia di rinunciarvi, mentre una seconda auspica di aggiungervi un’esigenza sul modo di garantire nei comuni un’offerta di zone destinate ad alloggi in affitto o a prezzo moderato.

08.314 n Iniziativa cantonale. Costruzioni al di fuori delle zone edificabili (SG)

Nel contesto dell’iniziativa del Cantone di San Gallo «Costruzioni al di fuori delle zone edificabili», la Commissione ha approvato una modifica all’articolo 24c capoverso 2 della legge sulla pianificazione del territorio con 16 voti contro 8 e 2 astensioni: ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione svoltasi da aprile a giugno dell’anno in corso e ha apportato alcune modifiche all’avamprogetto.

Conformemente alla proposta accettata, il capoverso 2 dell’articolo 24c viene sostituito da 4 capoversi in cui le possibilità di demolizione, ricostruzione e ampliamento all’esterno del volume dell’edificio esistente vengono estese ad edifici usati come abitazioni agricole al 1° luglio 1972 (data in cui la suddivisione coerente tra zona edificabile e zona non edificabile è entrata in vigore nel diritto federale) e agli edifici agricoli contigui costruiti o modificati legalmente prima di tale data. Alla Commissione preme molto contrastare la lenta perdita della peculiarità del paesaggio rurale dovuta alle demolizioni e alle ricostruzioni. Per questo motivo, ai sensi del testo approvato, i cambiamenti apportati all’aspetto esterno della costruzione devono essere necessari ad un uso abitativo moderno o ad un risanamento energetico oppure devono essere voluti per adeguare meglio l’edificio al paesaggio circostante. La Commissione ritiene necessario evitare ripercussioni negative sull’agricoltura dovute alla nuova regolamentazione, perciò incarica il Consiglio federale di emanare disposizioni in tal senso. Una minoranza auspica che la legge si applichi solo alle abitazioni, ma non agli edifici agricoli che vi sono stati aggiunti. Una seconda minoranza sostiene la stessa esigenza e desidera esplicitare che le disposizioni sono applicabili solo agli edifici abitati tutto l’anno. Una terza minoranza infine chiede in particolare che eventuali modifiche mantengano inalterato il carattere degli edifici o degli impianti.

11.3758 n Mo. CAPTE-N. Maggiore trasparenza sull’origine dei combustibili utilizzati nelle centrali nucleari svizzere

Con 12 voti contro 9 e 1 astensione, la Commissione ha deciso di presentare una mozione per chiedere maggiore trasparenza sull’origine dei combustibili utilizzati nelle centrali nucleari svizzere.

Durante la consultazione, la Commissione ha constatato che la legge prevede l’obbligo di chiedere un’autorizzazione e di tenere la contabilità per tutti i materiali nucleari che si trovano in Svizzera, ma che sull’origine delle materie prime non esistono informazioni sicure. Chiede dunque una regolamentazione più rigorosa e incarica nella mozione il Consiglio federale di esaminare le possibilità di aumentare la trasparenza, al fine di provare da dove provengono le materie prime per il combustibile negli impianti nucleari svizzeri e in che condizioni sono state estratte e lavorate. Il Consiglio federale è incaricato altresì di esaminare l’attuazione legale di condizioni per l’importazione di materiale nucleare sotto l’aspetto della protezione dell’ambiente e della salute durante l’estrazione e la produzione.

La discussione ha preso il via da due iniziative parlamentari del consigliere nazionale Geri Müller (10.478 e 10.479) che l’autore ha ritirato in un secondo tempo.

Presieduta dal consigliere nazionale Jacques Bourgeois (RL/FR), la Commissione si è riunita a Berna il 22 agosto 2011. A parte della seduta era presente la consigliera federale Doris Leuthard.

 

Berna, 23 agosto 2011 Servizi del Parlamento