Mantiene tuttavia le seguenti divergenze:
- art. 3 lett. g/ art. 41 cpv. 1: con 17 voti contro 7 la Commissione intende attenersi alla sua decisione in materia di aggiudicazione e introdurre un nuovo paradigma con l’aggiudicazione all’«offerta più vantaggiosa». In tal modo i requisiti elencati nell’articolo 29 dovrebbero acquisire maggior peso rispetto al prezzo;
- art. 4 cpv. 2 lett. b.: contrariamente al Consiglio degli Stati, la CET-N non reputa vi sia motivo di escludere la produzione di energia elettrica dal campo di applicazione della legge (15:9 e un’astensione). Attualmente l’esclusione di questo settore sarebbe contraria alle regole dell’OMC;
- art. 7 cpv. 1: la Commissione decide all’unanimità di attenersi alla variante proposta dal Consiglio federale, poiché in Svizzera il concetto di «concorrenza efficace» è consolidato ed è già menzionato nell’articolo sullo scopo della legge;
- art. 10 cpv. 1 lett. e: con 13 voti contro 12 la Commissione si attiene alla decisione presa dal Consiglio nazionale e auspica che le commesse aggiudicate dalla Confederazione alle organizzazioni attive nell’integrazione professionale vengano escluse dal campo d’applicazione della legge. I Cantoni, per contro, possono decidere liberamente se mettere a concorso le loro commesse;
- art. 10 cpv. 1 lett. i: la CET-N propone con 14 voti contro 10 e un’astensione di non escludere PUBLICA dal campo di applicazione della legge. Gli istituti di previdenza della Confederazione sottostanno già da molto tempo all’accordo dell’OMC;
- art. 11 lett. f/ art. 35 lett. s: la Commissione decide all’unanimità di attenersi alla decisione del Consiglio nazionale, secondo cui il committente non può condizionare l’ottenimento della documentazione al pagamento di tasse;
- art. 12 cpv. 1: la Commissione decide con 15 voti contro 9 e un’astensione di attenersi al principio secondo cui fa stato il luogo in cui sono fornite le prestazioni;
- art. 29 cpv. 1 e 2: con 18 voti contro 5 e 2 astensioni la Commissione si esprime a favore del compromesso proposto dall’Amministrazione federale che prevede di trasferire il requisito relativo al livello dei prezzi dalle disposizioni previste per le commesse che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali (cpv. 1) a quelle che si applicano alle commesse che non rientrano in quell’ambito di applicazione (cpv. 2), allo scopo di evitare azioni legali presso l’OMC. Per il capoverso 1 la Commissione si attiene inoltre al requisito relativo all’«affidabilità del prezzo»;
- art. 38 cpv. 4: la Commissione si attiene all’unanimità alla decisione del Consiglio nazionale e reputa questo capoverso necessario per l’introduzione del sistema delle due buste;
- art. 41 cpv. 2: con 15 voti contro 10 la Commissione respinge lo stralcio di questa disposizione e si pronuncia a favore della proposta del Consiglio federale dove però auspica un’eliminazione del termine «ampiamente»;
- art. 52 cpv. 2: la CET-N si attiene con 18 voti contro 3 e 3 astensioni al progetto del Consiglio federale, in sintonia con l’idea di potenziare leggermente la protezione giuridica;
- art. 59: la Commissione non ritiene opportuno, a differenza del Consiglio degli Stati, stralciare completamente dalla legge il diritto di esame degli atti e si pronuncia con 19 voti contro 4 a favore del mantenimento dei capoversi da 1 a 3.
Il Consiglio nazionale discuterà il progetto
nella sessione primaverile 2019. La votazione finale è prevista nella sessione
estiva 2019.
2. Accordo istituzionale con l’UE
Il 16 gennaio scorso il Consiglio federale ha
invitato le due CET a esprimere un parere sull’Accordo istituzionale con l’UE.
Con 20 voti contro 5 la CET-N ha deciso di procedere a questa consultazione. Ha
parimenti discusso del modo in cui intendeva procedere in vista della sua
seduta del 25 e 26 febbraio 2019. Oltre ad aver stabilito di organizzare delle
audizioni, la CET-N ha deciso, con 16 voti contro 8 e un’astensione, di
conferire un mandato congiunto a due esperti, i professori Carl Baudenbacher e
Philipp Zurkinden. La maggioranza della Commissione reputa che l’Accordo
istituzionale rivesta una grande importanza, in particolare per l’economia
svizzera. La portata giuridica dell’Accordo non è tuttavia chiara su diverse
questioni fondamentali, soprattutto per quanto riguarda: il margine di manovra
del tribunale arbitrale qualora l’UE chieda di adire la Corte di giustizia
europea, il futuro delle misure di accompagnamento o gli effetti dell’Accordo
istituzionale sugli aiuti di Stato e sull’Accordo di libero scambio del 1972.
La Delegazione amministrativa deve ancora approvare le spese relative a questo
mandato.
3. Attuazione delle raccomandazioni del Forum globale sulla
trasparenza e sullo scambio di informazioni
Il disegno di legge del Consiglio federale
(18.082) mira a garantire che siano adottate le misure necessarie per attuare
le raccomandazioni del Forum globale, affinché il giudizio complessivo di
«ampiamente conforme» ottenuto nella fase 2 possa essere mantenuto nella
prossima valutazione tra pari. A tal fine il diritto svizzero deve essere
adeguato per quanto concerne in particolare le azioni al portatore, lo scambio
di informazioni e le domande di assistenza amministrativa che si fondano su
dati rubati.
Dopo aver sentito le cerchie interessate ed
esperti, la CET-N ha rinviato la decisione concernente l’entrata in materia. Le
audizioni hanno sollevato alcuni interrogativi sul disegno di legge ai quali la
Commissione desidera che l’amministrazione risponda previamente. La CET-N
procederà dunque al dibattito di entrata in materia e alla deliberazione di
dettaglio nella riunione del 25 e 26 febbraio 2019.
4. La Commissione raccomanda l’adozione della Convenzione
BEPS
La Commissione raccomanda alla sua Camera, con
15 voti contro 7 voti (senza astensioni) di entrare in materia sull’oggetto
concernente l’approvazione della Convenzione BEPS (18.063) e di approvarlo. La
Convenzione disciplina l’adeguamento efficiente delle convenzioni sulla doppia
imposizione concluse dalla Svizzera agli standard minimi del progetto BEPS
dell’OCSE, al fine di lottare contro l’elusione fiscale illecita di imprese
multinazionali. La Svizzera ha formulato una serie di riserve. Ad esempio, a
causa delle riserve espresse dai Cantoni nel corso della procedura di
consultazione, la procedura arbitrale prevista si applicherà solo a partire
dalla data di entrata in vigore della Convenzione. La minoranza accoglie con
particolare favore la procedura arbitrale. Tuttavia, poiché la Convenzione
aumenterà l’onere amministrativo per le imprese, la minoranza non intende
entrare in materia sul relativo decreto federale. Il decreto federale che
approva la Convenzione BEPS sarà trattato in Consiglio nazionale nella sessione
primaverile.
5. Soppressione del termine per il cambio dei biglietti di
banca
Diversamente dal Consiglio degli Stati, che si
è occupato del disegno di legge 18.025 durante la sessione invernale, la CET-N
si è detta favorevole, con 15 voti contro 8 e 2 astensioni, a sopprimere il
termine per il cambio delle serie di banconote richiamate dalla Banca
nazionale. Secondo la maggioranza è incomprensibile che le banconote perdano
improvvisamente valore allo scadere di un termine. Nel confronto internazionale
la prassi in uso in Svizzera è praticamente unica. La Commissione propone che
il 90% del controvalore dei biglietti non cambiati sia destinato a Fondssuisse,
Confederazione e Cantoni 25 anni dopo il richiamo di una serie di banconote. La
Commissione sostiene la stessa chiave di ripartizione decisa dal Consiglio
degli Stati. Una minoranza propone di mantenere il termine per il cambio e di
allinearsi alla decisione del Consiglio degli Stati.
6. Concorrenza ad armi pari nel commercio online
La Commissione propone senza opposizioni di
accogliere la mozione Vonlanthen (18.3540) che chiede di assoggettare
all’imposta sul valore aggiunto le piattaforme on line estere nel caso di
forniture di beni e servizi in territorio svizzero. La Commissione concorda
sulla necessità di intervenire a livello legislativo e di colmare le lacune
esistenti nell’imposizione delle piattaforme online. La CET-N si allinea così
alla decisione del Consiglio degli Stati del 24 settembre 2018.
7. Abolire l’imposizione dello strumento di lavoro
L’iniziativa parlamentare del consigliere
nazionale Fathi Derder (17.522) si prefigge di abolire l’assoggettamento
all’imposta sulla sostanza del cosiddetto strumento di lavoro degli
imprenditori, in modo da migliorare le condizioni quadro dal profilo fiscale
per le startup e le PMI innovative. La Commissione riconosce che il Consiglio
federale è disposto a esaminare ulteriori misure, anche fiscali, al fine di
promuovere le imprese innovative. A suo modo di vedere ciò tuttavia non basta:
riconosce infatti la necessità di intervenire a livello legislativo e dà quindi
seguito, con 16 voti contro 8 e un’astensione, all’iniziativa parlamentare.
Nell’attuare un’iniziativa parlamentare il Parlamento non è vincolato dal testo
della stessa. La CET-N reputa che sia opportuno proporre una soluzione su base
volontaria per i Cantoni («disposizione facoltativa»), di cui possano
beneficiare non solo le startup ma anche le PMI. Il passo successivo è quello
di ottenere l’approvazione della CET-S.
8. Armonizzazione degli interessi di mora e di quelli
rimunerativi
Con 17 voti favorevoli e 8 contrari la
Commissione propone di accogliere la mozione Jauslin (16.3055) nella sua
versione modificata dal Consiglio degli Stati. La maggioranza della Commissione
si allinea così al Consiglio degli Stati che giudica opportuna l’armonizzazione
degli interessi di mora e di quelli rimunerativi; respinge tuttavia, al pari
del Consiglio degli Stati, un loro collegamento all’evoluzione del mercato.
Presieduta dal consigliere nazionale
Jean-François Rime (UDC, FR), la Commissione si è riunita a Berna il 28 e il 29
gennaio 2019. In parte era presente alla seduta il presidente della
Confederazione Ueli Maurer.