La Commissione considera positivamente che già il progetto del Consiglio federale contenga novità importanti rispetto all’attuale diritto. Essa si allinea in particolare alla struttura delle fattispecie degli articoli 189 e 190 CP scelta dal Consiglio degli Stati e, con 15 voti contro 7 e 3 astensioni, respinge una norma distinta per la fattispecie dell’aggressione sessuale. Diversamente dal Consiglio degli Stati, la Commissione ritiene però che l’elemento centrale del diritto in materia sessuale debba poggiare sul principio del consenso. In tal modo il legislatore segnala che atti sessuali consensuali devono basarsi per principio sempre sul consenso delle persone coinvolte. Inoltre la Commissione auspica che nelle indagini relative a reati sessuali le autorità di perseguimento penale pongano sempre più l’accento sul comportamento del (presunto) colpevole e non su quello della (presunta) vittima. La minoranza della Commissione mette in guardia contro un diritto sessuale a carattere simbolico, temendo che con la soluzione del consenso si inneschi un’inversione dell’onere della prova. Essa non esclude che le modifiche nel diritto sessuale materiale comporteranno aspettative eccessive delle vittime di reati sessuali, alle quali non potrà essere risparmiata la collaborazione nell’ambito di un procedimento penale. La Commissione prende pertanto atto con soddisfazione che, parallelamente ai lavori di revisione nel diritto penale materiale, la responsabile del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha avviato un progetto con i Cantoni che, oltre a chiarire la situazione riguardante i dati, si prefigge di migliorare la consulenza e l’accompagnamento delle vittime di reati sessuali.
La Commissione si è occupata inoltre approfonditamente del quadro sanzionatorio nel diritto penale in materia sessuale. Ha respinto, con diverse quote di voti, la proposta di stralciare per tutti i reati sessuali la pena pecuniaria o di introdurre per alcuni reati pene detentive o pene minime più elevate. Con 13 voti contro 11 e 1 astensione propone lo stralcio della pena pecuniaria per la sola fattispecie della violenza carnale di cui all’articolo 190 capoverso 1.
Non è stata infine approvata la decisione del Consiglio degli Stati di prevedere, riguardo alla forma qualificata della violenza carnale di cui al capoverso 2, una pena minima di «più di due anni», ciò che escluderebbe quindi sempre anche la pena detentiva con la condizionale (15 voti contro 8). Come previsto nel disegno originale, la Commissione propone per questi reati una pena detentiva minima di un anno.
La Commissione ha approfittato di questo progetto per proporre alla sua Camera una modifica dei termini di prescrizione di cui all’articolo 101 capoverso 1 lettera e CP. Già oggi i reati a sfondo sessuale sono imprescrittibili, se commessi su fanciulli minori di 12 anni. Con 11 voti contro 10 e 4 astensioni la Commissione propone alla Camera di aumentare questo limite di età a 16 anni.
Nella sua prossima riunione la Commissione prenderà conoscenza del rapporto del Consiglio federale del 19 ottobre 2022 in adempimento del postulato 21.3969 (tedesco e francese), appena adottato. Soltanto allora deciderà se nel diritto penale in materia sessuale dovranno essere inserite anche fattispecie relative a «revenge porn» e «cybergrooming». Il progetto potrebbe quindi essere trattato nella prossima sessione invernale in Consiglio nazionale.
Per il momento nessuna necessità d’intervento per gli «averi dei potentati»
Nell’ambito del rapporto annuale la Commissione è stata informata dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) sulle misure adottate lo scorso anno in virtù della legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all’estero («averi dei potentati»). Al termine, rispettivamente con 14 voti contro 11 e 15 voti contro 9, ha deciso di respingere le due iniziative parlamentari 21.508 e 21.523 presentate dai consiglieri nazionali Fabian Molina e Fehlmann Rielle allo scopo di inasprire il sistema giuridico vigente concernente il blocco e la confisca di fondi di provenienza illecita. La Commissione esaminerà nuovamente la questione di un’eventuale necessità d’intervento in questo ambito quando il Consiglio federale presenterà il rapporto in risposta al postulato 19.3414 della Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati («Nuove disposizioni che permettono di seguire la restituzione di valori patrimoniali di provenienza illecita»).
Altri oggetti:
- Con 11 voti contro 10 e 2 astensioni la Commissione ha mantenuto la sua decisione di dare seguito all’iniziativa parlamentare Regazzi 19.486 «Lottare finalmente in maniera efficace contro la pedocriminalità in Internet».
- Con 16 voti contro 4 e 3 astensioni la Commissione ha accolto la mozione 22.3369 «Nuovo Piano nazionale d’azione, migliorato, contro la tratta di esseri umani» della sua omologa del Consiglio degli Stati;
- Con 22 voti contro 2 e 1 astensione la Commissione ha dato seguito all’iniziativa parlamentare Funiciello 21.518 «Punire coerentemente l’omissione di soccorso»;
- Con 20 voti contro 0 e 1 astensione la Commissione ha dato seguito all’iniziativa parlamentare Amaudruz 22.409 «Salvare vite. Sorveglianza elettronica attiva». Con 12 voti contro 9 e 1 astensione non ha invece dato seguito all’iniziativa parlamentare Amaudruz 21.521 «Presunzione legale della legittima difesa e dello stato di necessità dei funzionari di polizia nell’esercizio delle loro funzioni»;
- La Commissione ha mantenuto senza voti contrari la sua iniziativa parlamentare 22.428 «Adozioni e ricerca delle origini».
Presieduta dalla consigliera nazionale Christa Markwalder (PLR/BE), la Commissione si è riunita a Berna il 20 e 21 ottobre 2022.