Secondo la definizione contenuta nella Convenzione di Istanbul (RS 0.311.35), il termine stalking designa un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso che porta chi lo subisce a temere per la propria incolumità. È quindi determinante il comportamento di una persona risultante da una somma di singole azioni che, anche se di per sé socialmente adeguate, a causa della loro intensità o reiterazione risultano minacciose e incutono paura alla vittima. Il fatto di seguire, molestare o minacciare insistentemente limita la libertà della vittima e ne condiziona le abitudini di vita. La Commissione auspica che in futuro tali comportamenti, qualificati come «atti persecutori», siano contemplati da una fattispecie distinta del Codice penale (RS 311.0) e del Codice penale militare (RS 321.0) e puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Con questa aggiunta, la Commissione intende rafforzare la protezione penale delle vittime di violenza da affiancare agli strumenti di diritto civile esistenti.
La consultazione si concluderà il 16 settembre 2023. Per questa procedura i Servizi del Parlamento si avvarranno della collaborazione dell’Ufficio federale di giustizia. I partecipanti alla consultazione sono invitati a trasmettere i loro pareri via e-mail all’indirizzo
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I documenti relativi alla consultazione sono disponibili sul sito Internet dell’Assemblea federale e sul portale dell’Amministrazione federale.