Nella votazione sul complesso la Commissione ha approvato, con 15 voti contro 8, il progetto concernente la protezione dei minorenni 15.033. In occasione della prima deliberazione dell'oggetto, la Commissione e il Consiglio nazionale avevano deciso di non entrare in materia. In un secondo momento la Commissione è tuttavia ritornata sui suoi passi e ha deciso di entrare in materia. Ha ora concluso la deliberazione di dettaglio in cui sono emerse alcune divergenze rispetto al Consiglio degli Stati.

​La Commissione ha deciso di concretizzare nel progetto il concetto di «bene di un minorenne» e ha convenuto che i diritti e gli obblighi di avviso nei confronti dell'autorità di protezione dei minori saranno applicati quando l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne è ritenuta in pericolo. L'obbligo di avviso è da considerarsi inoltre adempiuto anche quando uno specialista soggetto all'obbligo di avviso indirizza la comunicazione al superiore. In alcuni Cantoni esistono già oggi obblighi di avviso più estesi di quanto prevede il progetto concernente la protezione dei minorenni 15.033. La Commissione ritiene che non si dovrebbero costringere i Cantoni che hanno fatto buone esperienze in materia a ritornare indietro dallo stato attuale. Vorrebbe perciò, contrariamente al Consiglio degli Stati, lasciar loro la possibilità di prevedere obblighi di avviso più estesi rispetto all'autorità di protezione dei minori e degli adulti. Per una minoranza, invece, l'obiettivo di uniformare gli obblighi di avviso mediante il progetto è più importante. Per quanto riguarda l'obbligo di collaborare degli avvocati, la Commissione approva la soluzione proposta dal Consiglio degli Stati e propone di mantenere il diritto in vigore: anche in futuro lo scioglimento dal segreto professionale non li obbligherà a divulgare quanto è stato loro confidato. Sono state presentate diverse proposte di minoranza in merito a diverse questioni.

Gli uffici del registro fondiario potranno utilizzare i numeri AVS

Nell'ambito dell'ulteriore trattazione del progetto concernente la modernizzazione del registro fondiario (14.034), con 15 voti contro 10 la Commissione si è espressa a favore dell'utilizzazione del numero AVS nel registro fondiario.

Dopo che in occasione della sessione straordinaria del maggio 2017 il Consiglio nazionale aveva rinviato il progetto alla Commissione perché lo riesaminasse, la Commissione si è dovuta chinare ancora una volta sulla questione concernente l'introduzione di un identificatore nel registro fondiario. Era controversa in particolare la questione se i diversi uffici del registro fondiario potessero utilizzare il numero AVS come identificatore, come proposto dal Consiglio federale nel suo messaggio del 16 aprile 2014, oppure se la Confederazione dovesse creare un identificatore settoriale utilizzabile esclusivamente nell'ambito del registro fondiario, soluzione per la quale aveva optato il Consiglio degli Stati ma che i Cantoni, consultati in merito nel frattempo, avevano respinto compatti. Ha sollevato critiche in particolare il fatto che la variante proposta dal Consiglio degli Stati fosse non soltanto più costosa e complicata, ma anche che non apportasse alcun valore aggiunto nell'ambito della protezione dei dati. Dopo aver preso atto di una nuova perizia, commissionata congiuntamente dall'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza e dall'Ufficio di giustizia, la Commissione ha infine deciso di ammettere l'utilizzazione del numero AVS da parte degli uffici del registro fondiario. Una minoranza della Commissione continua tuttavia a ritenere maggiori i vantaggi presentati da un identificatore settoriale. In considerazione della perizia menzionata, la Commissione ha inoltre adottato un postulato commissionale 17.3968 che incarica il Consiglio federale di illustrare, ancora entro la legislatura corrente, come affrontare i rischi correlati all'utilizzazione di identificatori personali.

L’Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni non deve essere esternalizzata

La Commissione, con 13 voti contro 6 e 1 astensione, propone al Consiglio nazionale di non entrare in materia sul progetto che prevede di esternalizzare l’Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni e di trasformarla in un istituto di diritto pubblico (16.045). Com’è già stato il caso per il Consiglio degli Stati, anche la Commissione del Consiglio nazionale non vede come un’eventuale esternalizzazione possa apportare qualche vantaggio, considerato anche il buon funzionamento dell’attuale sistema di vigilanza sulle fondazioni. Una minoranza della Commissione è tuttavia dell’idea che la vigilanza sulle fondazioni sia un compito che, nell’interesse dei criteri di corporate governance, debba essere svolto non da un’unità amministrativa, ma da un ente esternalizzato; per questa ragione auspica che si entri in materia.

Altri oggetti

  • La Commissione ha deciso, senza voti contrari, di dare seguito all’iniziativa parlamentare Vogler 16.458 «Aumenti delle pigioni scalari. Evitare i moduli inutili».
  • Con 17 voti contro 6, la Commissione ha deciso di dare seguito all’iniziativa parlamentare Feller 16.459 «Diritto della locazione. Autorizzare la firma riprodotta meccanicamente».
  • La Commissione, con 14 voti contro 11, ha deciso di non dare seguito all’iniziativa parlamentare Quadri 16.476 «Potenziare il diritto alla legittima difesa». Una minoranza propone invece di darvi seguito.
  • Con 12 voti contro 12 e il voto decisivo del suo presidente, la Commissione propone alla propria Camera di prorogare fino alla sessione invernale 2019 il termine per l’elaborazione di un progetto di atto normativo come proposto dall’iniziativa parlamentare Flach 14.440 «Articolo 8 LCSl. Condizioni commerciali abusive». Una minoranza propone di togliere dal ruolo l’iniziativa.
  • La Commissione ha esaminato la questione riguardante il nuovo articolo 46 capoverso 1 (Pene complessive inflitte ai recidivi) del Codice penale, la cui versione riveduta entrerà in vigore il 1° gennaio 2018, chiedendosi se la sua adozione non costituisca un passo falso a livello legislativo. La Commissione è giunta alla conclusione che sia meglio attendere per vedere in che modo la nuova disposizione verrà interpretata nella prassi e che per il momento non vi sia alcuna necessità di legiferare in materia.
  • Senza voti contrari, la Commissione propone alla propria Camera di prorogare fino alla sessione invernale 2019 il termine per l’elaborazione di un progetto di atto normativo come proposto dall’iniziativa parlamentare Gössi 14.453 «Per norme vincolanti sulla responsabilità in caso di acquisto di nuove abitazioni».
  • La Commissione vorrebbe che in futuro fosse possibile introdurre l’istituto del trust anche nel diritto svizzero e nell’ambito dell’esame preliminare ha deciso, con 15 voti contro 4 e 3 astensioni, di dare seguito a un’iniziativa parlamentare che va in questa direzione (16.488 n Iv. Pa. Regazzi. «Introdurre l'istituto del trust nella legislazione Svizzera»).
  • La Commissione ha deciso all’unanimità di non dare seguito all’iniziativa del Cantone di Berna 16.302 «Sviluppo di un modello per le udienze di conciliazione».
  • Con 9 voti contro 5 e 8 astensioni, la Commissione ha invece deciso di dare seguito all’iniziativa parlamentare Luginbühl 14.470 «Fondazioni. Rafforzare l'attrattiva della Svizzera».
  • Con 20 voti contro 1 e 2 astensioni, la Commissione ha invece deciso di dare seguito all’iniziativa parlamentare Regazzi 16.470 «Interessi di mora applicati dalla Confederazione in linea con i tassi di mercato ».

Presieduta dal consigliere nazionale Jean Christophe Schwaab (PS, VD), la Commissione si è riunita a Berna il 19 e 20 ottobre 2017