La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati è favorevole a una modifica del Codice penale (25.027), secondo cui in futuro il primo esame della liberazione condizionale da una pena detentiva a vita potrebbe avvenire solo dopo 17 anni e non più dopo 15 come previsto dal diritto vigente. Inoltre, occorre creare la possibilità del lavoro esterno per chi è stato condannato a una pena detentiva a vita e armonizzare il rapporto tra la pena detentiva a vita e l’internamento nel caso in cui un giudice lo abbia disposto.

La Commissione ha unanimemente accolto il principio della riforma, ma si è trovata in disaccordo sulla questione riguardante l’applicazione delle nuove disposizioni concernenti l’esame della liberazione condizionale anche a chi sta già scontando una pena detentiva a vita. Con 6 voti contro 5, la Commissione propone al proprio Consiglio di non prevedere eccezioni al principio generale secondo cui le disposizioni del nuovo diritto concernenti l’esecuzione di pene e misure sono applicabili anche a chi è stato condannato secondo il diritto anteriore (art. 388 cpv. 3 CP). Una minoranza propone invece che le nuove disposizioni si applichino soltanto alle persone condannate dopo l’entrata in vigore della modifica.

Anche i consulenti devono essere di principio assoggettati alla legge sul riciclaggio di denaro

La Commissione ha iniziato a deliberare sul suo progetto di modifica della legge sul riciclaggio di denaro (24.046, disegno 2) dopo che il Consiglio degli Stati ha scorporato le disposizioni relative agli obblighi di diligenza dei consulenti dal disegno del Consiglio federale concernente la legge sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto. Con 8 voti contro 4 e 1 astensione, la Commissione ha inizialmente approvato l’estensione ai consulenti degli obblighi di diligenza contenuti nella legge sul riciclaggio di denaro. Una minoranza ritiene inutile intervenire poiché, rispetto a molti altri Stati, la Svizzera soddisfa in misura maggiore gli standard del Gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI). La Commissione dovrebbe concludere la deliberazione di dettaglio nella sua prossima seduta e sottoporre poi al proprio Consiglio le sue proposte per la sessione estiva.

Procedura semplificata nei confronti degli squatter

Con 9 voti contro 2, la Commissione è entrata in materia sul disegno del Consiglio federale che prevede di modificare il Codice civile e il Codice di diritto processuale penale per proteggere i proprietari contro le usurpazioni illecite di fondi (23.085). La Commissione propone alla propria Camera di approvare nelle grandi linee il modello del Consiglio federale nella versione modificata dal Consiglio nazionale. Una minoranza si oppone e propone di non entrare in materia sul progetto.

Assistenza al suicidio in Svizzera

La Commissione ha sentito le associazioni professionali interessate, i ministeri pubblici, gli esperti in medicina legale, le organizzazioni che prestano assistenza al suicidio nonché i rappresentati della comunità scientifica e quelli delle competenti commissioni etiche in merito alla situazione attuale concernente l’assistenza al suicidio in Svizzera. La Commissione valuterà i risultati delle audizioni e discuterà le prossime tappe in una delle prossime sedute.

Altri oggetti

  • La Commissione ha deciso di rimandare il dibattito di entrata in materia sul disegno concernente l’applicazione collettiva del diritto (21.082). Intende dapprima procedere all’audizione di esperti internazionali e raccogliere precisazioni da parte dell’Amministrazione federale.
  • Con 6 voti contro 6, 1 astensione e il voto decisivo del presidente, la Commissione non ha approvato la decisione del Consiglio nazionale di dare seguito all’iniziativa parlamentare Funiciello 21.518 che mira a punire coerentemente l'omissione di soccorso. Una minoranza invece difenderà la posizione della Camera prioritaria davanti al Consiglio degli Stati, che deciderà durante la sessione estiva.
  • Con 8 voti contro 5, la Commissione ha dato il via libera all’elaborazione di una modifica di legge che consentirà alle vittime di atti di violenza commessi all'estero di avere accesso alle prestazioni di sostegno di cui necessitano nel quadro dell'aiuto alle vittime di reati (22.456 n Iv. Pa. CAG-N «Colmare una lacuna nella LAV. Sostenere le vittime di reati all'estero»).
  • La Commissione propone all'unanimità al proprio Consiglio di non dare seguito a un'iniziativa cantonale del Cantone di Ginevra (24.317 «La difesa delle specie minacciate non è un reato. Paul Watson va liberato») poiché nel frattempo diventata priva di oggetto. In una lettera alla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati, suggerisce inoltre di valutare se la procedura parlamentare per il trattamento delle iniziative cantonali e delle petizioni debba essere adattata.
  • Riguardo al progetto concernente la punibilità dello stalking (19.433), con 9 voti contro 3 la Commissione propone alla propria Camera di mantenere l’ultima divergenza e di configurare la nuova fattispecie penale come un reato perseguibile a querela di parte. A differenza del Consiglio nazionale, è dell’avviso che lo stalking può essere paragonato solo in misura limitata ai reati riconducibili a violenza domestica. Tipicamente, infatti, gli atti di stalking avrebbero inizio durante la fase di separazione e non sarebbero caratteristici di una relazione stabile, come nel caso della violenza domestica.

Presieduta dal consigliere agli Daniel Jositsch (S, ZH), la Commissione si è riunita a Berna il
3 e 4 aprile 2025.