Le prestazioni complementari (PC) vanno restituite dall’eredità per quanto essa superi 50 000 franchi. Su questo punto della riforma delle PC la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) ha seguito il Consiglio nazionale. Come quest’ultimo, essa vuole continuare a consentire il prelievo del capitale di cassa pensioni. Quanto alle pigioni massime, la Commissione si attiene invece ai propri importi più elevati.

​La Commissione ha proseguito la deliberazione sulle divergenze nella riforma delle PC (16.065 s). Una questione centrale è stato il modo in cui va trattata la sostanza (che può comprendere anche abitazioni ad uso proprio) dei beneficiari di PC. La Commissione propone all’unanimità di approvare la restituzione introdotta dal Consiglio nazionale (art. 16a e 16b): dopo la morte di un beneficiario di PC, le PC ricevute vanno restituite allo Stato da quella parte dell’eredità che supera 50 000 franchi. Se la persona era coniugata, questo obbligo di restituzione sorge soltanto dopo la morte del coniuge. Secondo la Commissione non è ammissibile invocare la protezione della massa ereditaria dei beneficiari di PC. Inoltre, questo modello è facilmente comprensibile e semplice sotto il profilo amministrativo. La CSSS-S ha precisato che l’obbligo di restituzione deve valere soltanto per le PC che verranno versate dopo l’entrata in vigore della riforma delle PC. La Commissione respinge invece all’unanimità il valore soglia di sostanza di 100 000 franchi stabilito dal Consiglio nazionale (art. 9a) e il prestito garantito ivi connesso (art. 11a0). Ciò tanto più che la restituzione da sola porta quasi gli stessi risparmi (circa 230 milioni di franchi nel 2030) della combinazione, scelta dal Consiglio nazionale, tra valore soglia di sostanza, prestito garantito e restituzione (circa 250 milioni di franchi).

Come il Consiglio nazionale, la Commissione ha deciso all’unanimità che si possa continuare a prelevare il capitale di cassa pensioni al momento di andare in pensione (art. 37 LPP) o di cominciare un’attività lucrativa indipendente (art. 5 LFLP). Non ne vuole invece sapere della sanzione che il Consiglio nazionale aveva deciso. Respinge all’unanimità la decurtazione delle PC del dieci per cento se il capitale prelevato è totalmente o parzialmente utilizzato (art. 9 cpv. 1ter e 1quater). Se una persona perde il lavoro dopo i 58 anni, deve potere continuare a rimanere assicurata presso la stessa cassa pensioni e successivamente ricevere una rendita (art. 47a LPP; 10 voti contro 1).

Per quanto riguarda le pigioni massime, la Commissione aderisce all’unanimità agli importi più elevati decisi dal Consiglio degli Stati (art. 10 cpv. 1 lett. b). Per considerare meglio la particolare situazione di singoli Comuni, i Cantoni devono però potere chiedere alla Confederazione di aumentare o di ridurre del dieci per cento le pigioni massime. Nel calcolare il diritto alle PC, per l’assicurazione malattie si deve in linea di massima considerare il premio medio ma riprendere al massimo quello effettivo (art. 10 cpv. 3 lett. d; 11 voti contro 0 e 1 astensione). Il Consiglio degli Stati si chinerà sulle divergenze nella sessione estiva.

Per potere trattare tutte le divergenze nella riforma delle PC, la Commissione ha rimandato alla prossima riunione la prosecuzione della deliberazione di dettaglio sulla modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) (18.029 s).

Dopo che la commissione omologa del Consiglio nazionale non aveva concesso la propria approvazione alla decisione della CSSS-S di dare seguito all’Iv. Pa. Kuprecht. Rafforzare tramite la LPP l’autonomia cantonale nell’ambito della vigilanza regionale sulle fondazioni (16.439 s), la Commissione si è occupata nuovamente dell’affare. Con 6 voti contro 0 e 4 astensioni essa mantiene la propria decisione e propone alla propria Camera di dare seguito all’iniziativa. La Commissione vorrebbe che venga rafforzata l‘autonomia delle autorità di vigilanza regionali e cantonali nei confronti della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP). In particolare, esse devono potere decidere autonomamente sulla composizione dei propri organi. Non ritiene giustificato che la CAV PP fissi norme per questioni organizzative.

La Commissione ha inoltre deciso all’unanimità un postulato con il quale vuole incaricare il Consiglio federale di elaborare un rapporto con raccomandazioni per migliorare l’assistenza e le cure alle persone che si trovano alla fine della loro vita. Tale rapporto deve indicare se a livello federale c’è un bisogno di intervenire a livello legislativo nel settore delle cure palliative generali e specializzate. In una riunione precedente la Commissione si era informata sul Programma nazionale di ricerca Fine della vita (PNR 67).

Presieduta dal consigliere agli Stati Joachim Eder (PLR, ZG), la Commissione si è riunita a Berna il 26 aprile 2018.