La Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale ha concluso le deliberazioni sulla revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio respingendo ulteriori disposizioni derogatorie per costruzioni fuori delle zone edificabili e sottolineando in tal modo l’obiettivo di presentare un efficace controprogetto all’Iniziativa paesaggio.

La Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N) ha concluso le deliberazioni sulla seconda fase della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio (LPT 2; 18.077) e ha approvato il progetto con 19 voti contro 0 e 6 astensioni. La maggioranza della Commissione intende perseguire l’obiettivo di stabilizzare il numero di edifici situati fuori delle zone edificabili. Si è pertanto detta contraria a disposizioni derogatorie di più ampia portata ed ha inasprito singole decisioni del Consiglio degli Stati, mentre diverse minoranze desiderano allentare determinate condizioni. In questo senso, con 13 voti contro 12, la Commissione ha deciso di consentire a determinate condizioni la demolizione, la ricostruzione e l’ampliamento aziendale delle strutture ricettive erette fuori delle zone edificabili in conformità al diritto anteriore, ma non delle strutture della ristorazione (art. 37a cpv. 2). Una minoranza vorrebbe invece stralciare questa disposizione, un’altra minoranza si allinea alla versione del Consiglio degli Stati. La Commissione respinge anche la disposizione nell’articolo 16a che autorizza come conformi alla zona gli edifici e gli impianti necessari per ulteriori utilizzazioni nella zona agricola. Diverse minoranze intendono definire come conformi ulteriori attività affini all’agricoltura oppure ampliare le possibilità abitative in queste zone. La Commissione intende anche sostenere gli impianti a biomassa agricoli attraverso una modifica dell’articolo 16a capoverso 1bis, come chiesto anche dalle iniziative cantonali 21.313 e 22.300; tali impianti devono poter essere usati dall’azienda agricola stessa o dalle aziende circostanti. In futuro le infrastrutture che devono essere ubicate fuori delle zone edificabile dovranno essere, per quanto possibile, raggruppate insieme ad altre infrastrutture (art. 24bis). La Commissione intende inoltre disciplinare il diritto di chiedere il ripristino della situazione conforme alla legge per utilizzi non autorizzati fuori delle zone edificabili: tale diritto dovrebbe decadere dopo 30 anni (art. 25, con 16 voti contro 9). In questo modo la Commissione attua la richiesta della mozione commissionale 21.4334, accolta da entrambe le Camere. Una minoranza respinge questa disposizione.

La Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N) ha concluso le deliberazioni sulla seconda fase della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio (LPT 2; 18.077) e ha approvato il progetto con 19 voti contro 0 e 6 astensioni. La maggioranza della Commissione intende perseguire l’obiettivo di stabilizzare il numero di edifici situati fuori delle zone edificabili. Si è pertanto detta contraria a disposizioni derogatorie di più ampia portata ed ha inasprito singole decisioni del Consiglio degli Stati, mentre diverse minoranze desiderano allentare determinate condizioni. In questo senso, con 13 voti contro 12, la Commissione ha deciso di consentire a determinate condizioni la demolizione, la ricostruzione e l’ampliamento aziendale delle strutture ricettive erette fuori delle zone edificabili in conformità al diritto anteriore, ma non delle strutture della ristorazione (art. 37a cpv. 2). Una minoranza vorrebbe invece stralciare questa disposizione, un’altra minoranza si allinea alla versione del Consiglio degli Stati. La Commissione respinge anche la disposizione nell’articolo 16a che autorizza come conformi alla zona gli edifici e gli impianti necessari per ulteriori utilizzazioni nella zona agricola. Diverse minoranze intendono definire come conformi ulteriori attività affini all’agricoltura oppure ampliare le possibilità abitative in queste zone. In futuro le infrastrutture che devono essere ubicate fuori delle zone edificabile dovranno essere, per quanto possibile, raggruppate insieme ad altre infrastrutture (art. 24bis). La Commissione intende inoltre disciplinare il diritto di chiedere il ripristino della situazione conforme alla legge per utilizzi non autorizzati fuori delle zone edificabili: tale diritto dovrebbe decadere dopo 30 anni (art. 25, con 16 voti contro 9). In questo modo la Commissione attua la richiesta della mozione commissionale 21.4334, accolta da entrambe le Camere. Una minoranza respinge questa disposizione.

Il progetto sarà trattato dal Consiglio nazionale nella sessione estiva.

Modifica della legge sulle abitazioni secondarie

Con 14 voti contro 9 e 2 astensioni la Commissione ha adottato il progetto in adempimento dell’iniziativa parlamentare 20.456 che rende più flessibile un aspetto della legge sulle abitazioni secondarie. Per l’ampliamento di edifici costruiti secondo il diritto anteriore, i proprietari disporrebbero di maggiore margine di manovra: potrebbero ampliare le loro case al massimo del 30 per cento e allo stesso tempo creare ulteriori abitazioni senza limitazioni nell’uso. Lo stesso dovrebbe valere nel caso di demolizione e ricostruzione. La Commissione è convinta che la modifica di legge che propone possa contribuire alla creazione di spazi abitativi moderni per la popolazione locale. Oggi l’ammodernamento di edifici costruiti secondo il diritto anteriore nei Comuni con una percentuale di abitazioni secondarie superiore al 20 per cento è possibile solo in misura limitata. Le ulteriori opzioni di intervento aprono anche maggiori possibilità sotto il profilo energetico.

Una minoranza della Commissione respinge la modifica della legge sulle abitazioni secondarie poiché ritiene che violi l’articolo costituzionale sulle abitazioni secondarie e si ripercuota negativamente sul mercato delle abitazioni primarie. Un’altra minoranza chiede che gli spostamenti di nuove costruzioni sostitutive siano consentiti soltanto se contribuiscono a migliorare la situazione generale e in particolare gli insediamenti. Infine, altre due minoranze chiedono che il nuovo disciplinamento si applichi solo nei Comuni designati dal Cantone o soltanto nei Comuni con almeno il 50 per cento di abitazioni primarie.

La Commissione ha svolto una consultazione sul progetto dal 3 novembre 2022 al 17 febbraio 2023. I pareri espressi dai partecipanti alla consultazione sono ampiamente positivi. I Cantoni sono perlopiù favorevoli, così come le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna e il mondo economico. Critiche sono giunte soprattutto dalle organizzazioni di protezione dell’ambiente. Il rapporto con i risultati della consultazione è disponibile sul sito Internet della Commissione.

Rafforzare la vigilanza sulle imprese di rilevanza sistemica del settore elettrico

La Commissione propone all’unanimità di modificare il testo della mozione del Consiglio degli Stati 22.4132 «Limitare i rischi economici collegati alle imprese di rilevanza sistemica del settore elettrico». La Commissione condivide pienamente le preoccupazioni espresse nella mozione e le misure richieste, come le disposizioni sulla trasparenza o le direttive riguardo a fondi propri. Inoltre, si è informata dai servizi federali competenti in merito all’attuazione della «legge federale relativa ad aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese del settore dell’energia elettrica di rilevanza sistemica». In questo contesto, la mozione dovrebbe mirare anche a garantire una vigilanza efficace sulle imprese di rilevanza sistemica del settore elettrico, comprese le competenze necessarie. Inoltre, il futuro disciplinamento dovrebbe essere concepito in modo tale da non provocare distorsioni del mercato, che con gli aiuti finanziari attualmente stanziati dalla Confederazione non possono essere escluse. Nelle direttive riguardo a fondi propri e liquidità dovrebbero essere considerati anche i rischi legati alle operazioni per conto proprio delle imprese del settore elettrico.

Limitare l’uso dei composti perfluorinati e trattare i siti inquinati

La Commissione ha accolto, con 18 voti contro 7, la mozione 22.3929 che incarica il Consiglio federale di determinare valori limite di sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) sia per quanto riguarda la concentrazione nel suolo e nel sottosuolo sia per lo smaltimento di materiali e l’immissione nelle acque di scarico. I PFAS sono sostanze difficilmente biodegradabili, utilizzate industrialmente già da decenni e ormai presenti in diversi siti in Svizzera. La commissione ritiene che con valori limite fissati nelle ordinanze federali, i Cantoni disporrebbero di un chiaro riferimento e della sicurezza giuridica necessaria per procedere al trattamento dei siti inquinati. Sarà necessario svolgere un lavoro di valutazione insieme ai Cantoni, allo scopo di determinare tali valori nonché i loro effetti a livello economico e ambientale. Una minoranza della Commissione propone di respingere la mozione.

Oltre a un quadro legale per il trattamento dei siti inquinati, la commissione è dell’avviso che occorra adottare misure di prevenzione per limitare l’utilizzo e la produzione di PFAS. Ha quindi accolto, con 13 voti contro 10 e 1 astensione, la mozione commissionale 23.3499. Tale mozione incarica il Consiglio federale di tenere in considerazione eventuali altre sostanze sostitutive e di adottare un metodo che, per quanto riguarda i prodotti contenti PFAS, consenta di distinguere tra quelli essenziali (per esempio la schiuma estinguente, usata in caso di vasti incendi) e quelli superflui (per esempio nel settore dei cosmetici). Una minoranza della Commissione si oppone a questa mozione poiché ritiene che il compito di proporre composti sostitutivi spetti al settore industriale e che questa mozione comporterebbe un eccessivo onere amministrativo.

Preservare particolari diritti d’acqua

Con 13 voti contro 12, la Commissione ha presentato la mozione 23.3498 intitolata «Proteggere il diritto d’acqua immemorabile e istituire un quadro chiaro per l’applicazione delle disposizioni sui deflussi residuali». Con la mozione, la Commissione intende garantire che sia preservato in modo permanente il cosiddetto diritto d’acqua immemorabile, poiché ritiene che questo corrisponda alla volontà del legislatore costituzionale. Tuttavia, questi particolari diritti d’acqua derivanti da un ordinamento remoto non dovrebbero comportare l’applicazione di disposizioni meno severe in materia di protezione delle acque e deflussi residuali agli impianti idraulici in questione rispetto a quelli autorizzati con concessioni di diritto pubblico. Secondo una minoranza della Commissione, tali diritti d’acqua privati e illimitati sono in conflitto con la sovranità dello Stato sulle acque prevista dalla Costituzione federale; non ritiene pertanto necessario intervenire e respinge la mozione.

La Commissione si è inoltre occupata della mozione 22.3388 «Semplificare il passaggio a sistemi di riscaldamento moderni» accogliendo all’unanimità il testo secondo la versione modificata dal Consiglio degli Stati. La mozione incarica il Consiglio federale di armonizzare e semplificare l’esecuzione delle disposizioni in materia di protezione contro l’inquinamento fonico per le pompe di calore.

Presieduta dal consigliere nazionale Jacques Bourgeois (PLR/FR), la Commissione si è riunita a Berna il 24 e 25 aprile 2023. A parte della seduta era presente il consigliere federale Albert Rösti.