La Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S) propone con 9 voti contro 3 e un’astensione di non dare seguito all’iniziativa cantonale vallesana che chiede di attenuare le esigenze della LPT relative alla determinazione delle zone edificabili (16.315). Gli autori dell’iniziativa desiderano in particolare che i fabbisogni prevedibili di zone edificabili siano definiti per 30 anni e non per soltanto 15 anni e che la disposizione riguardante la riduzione delle zone edificabili sovradimensionate sia abolita (art. 15 cpv. 2 LPT). La CAPTE-S considera che le disposizioni della LPT sono state plebiscitate dal Popolo nel 2013 e che le direttive tecniche per l’attuazione della legge sono state stabilite in stretta collaborazione con le autorità cantonali. Constata inoltre che, nel maggio del 2017, oltre il 70 per cento dell’elettorato vallesano ha approvato una revisione della legge cantonale d’applicazione pragmatica e adeguata alle peculiarità del Vallese; osserva altresì che la strategia proposta dal Cantone e approvata dalla Confederazione permette di ridurre il cambiamento di destinazione allo stretto necessario, dato che i Comuni devono delimitare i perimetri d’urbanizzazione corrispondenti ai bisogni dei Comuni in zone edificabili per i prossimi 25-30 anni. La minoranza considera invece che occorra dare seguito a quest’iniziativa in quanto la legge federale non terrebbe sufficientemente conto delle disparità regionali, rischiando di ostacolare lo sviluppo delle vallate alpine.
Misurazione del rumore nelle abitazioni
La CAPTE-S ha inoltre esaminato la mozione del Consiglio nazionale che chiede da un lato che sia possibile un adeguato sviluppo centripeto degli insediamenti nelle zone esposte al rumore senza che sia necessario ottenere autorizzazioni che derogano alla normativa vigente e, dall’altro, che sia autorizzata la cosiddetta prassi della finestra d'aerazione (16.3529). Questa prassi consiste nel misurare il rumore soltanto per quella finestra del locale che è esposta al rumore in misura minore rispetto alle altre. La CAPTE-S condivide l’obiettivo della mozione ma propone con 12 voti contro 0 e un’astensione di formularla in modo più generale. Si tratterà di facilitare la densificazione dal punto di vista della pianificazione del territorio, tenendo comunque conto in modo appropriato della protezione della popolazione contro l’inquinamento fonico.
Nessun allentamento nella protezione delle paludi
La Commissione ha deciso all’unanimità di non dare seguito all’iniziativa del Cantone di Berna (16.316). L’iniziativa chiede una modifica della disposizione costituzionale sulla protezione delle paludi (art. 78 cpv. 5) per consentire la costruzione nelle zone protette di impianti di interesse nazionale per l’impiego di energie rinnovabili. La Commissione respinge con fermezza la proposta di modifica costituzionale e constata che in merito alla severa protezione delle paludi sono necessarie disposizioni supplementari affinché la loro qualità in Svizzera possa essere garantita. Vuole approfondire la questione per evidenziare l’eventuale necessità d’intervenire.
Proposta di compromesso sul metodo del prezzo medio
La CAPTE-S ha concluso il terzo incontro per appianare le divergenze relative al progetto di «Trasformazione e ampliamento delle reti elettriche» (16.035). Sulla questione centrale del metodo detto del «prezzo medio» disciplinato nell’articolo 6 LAEI, fa un passo verso il Consiglio nazionale e propone un compromesso. In tal modo questo metodo dovrebbe di principio poter continuare ad essere applicato. Le imprese elettriche devono così ripercuotere proporzionalmente sui loro clienti vincolati i benefici che traggono dall’acquisto dell’elettricità sul mercato. Ora questo non dovrebbe però più valere se l’elettricità è generata da fonti rinnovabili ed essa proviene da centrali proprie o vincolate site in Svizzera. La CAPTE-S ha proposto questo compromesso con 6 voti contro 2 e un’astensione. Una minoranza vuole invece che il metodo del «prezzo medio» continui a valere senza limitazioni.
La Commissione ha rinunciato alle disposizioni transitorie previste nell’articolo 33b LAEI. Per contro ribadisce nell’articolo 6 LAEI che i benefici devono essere concessi mediante adeguamenti tariffali se non risalgono a più di cinque anni.
Per quanto riguarda le rimanenti due divergenze la Commissione ha mantenuto le sue decisioni. Essa vuole che la metrologia sia esplicitata nella legge quale parte dell’esercizio della rete, così da evitare una precipitosa liberalizzazione parziale nel settore dei sistemi di misura. Una sentenza del Tribunale federale dello scorso luglio aveva creato una situazione di incertezza a questo riguardo.
Con 6 voti contro 4 la Commissione mantiene la sua decisione anche per quanto riguarda l’approvazione dell’impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti (art. 17b cpv. 3 LAEI). Vuole concedere agli interessati unicamente il diritto d’opposizione, poiché ritiene troppo burocratico e impraticabile dover ottenere il consenso attivo dei consumatori. Una minoranza considera invece che su questi due aspetti si debba seguire il Consiglio nazionale.
Presieduta dal consigliere agli Stati Werner Luginbühl (BD/BE), la Commissione si è riunita a Berna il 9 novembre 2017.