Le sessioni ordinarie del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati durano tre settimane; durante le due prime settimane di ogni sessione le Camere si riuniscono di regola dal lunedì al giovedì, mentre durante la terza settimana siedono dal lunedì al venerdì. Data e durata delle altre sessioni (sessioni speciali, sessioni straordinarie e sessioni convocate in situazioni straordinarie) sono definite in funzione delle necessità.
I. Date e programma delle sessioni
Le date delle sessioni sono fissate dalla
Conferenza di coordinamento (art. 37 cpv. 2 lett. a LParl) di regola con due anni di anticipo, mentre il
programma è stabilito circa due settimane prima della
sessione dagli
Uffici delle Camere (art. 9 cpv. 1 lett. a RCN, risp.
art. 6 cpv. 1 lett. a RCS).
Una volta stabiliti, le date delle sedute e il programma della sessione sono pubblicati su www.parlamento.ch nella rubrica «Attività parlamentare».
II. Convocazione
Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati sono convocati dai rispettivi Uffici (art. 33 cpv. 1 LParl). L’invio delle convocazioni compete al
segretario generale dell’Assemblea federale.
III. Luogo delle sedute
L’Assemblea federale si riunisce a Berna (art. 32 cpv. 1 LParl) nel Palazzo del Parlamento (Palazzo federale); ogni Camera dispone di una propria sala. Mediante
decreto federale semplice l’Assemblea federale può decidere di riunirsi eccezionalmente altrove (art. 32 cpv. 2 LParl). Se la riunione in presenza a Berna non è possibile, la Conferenza di coordinamento può decidere che l’Assemblea federale si riunisce altrove (art. 32 cpv. 3 LParl).
Sinora le Camere hanno deciso in tre occasioni di riunirsi altrove: nel 1993 a Ginevra (sessione autunnale), nel 2001 a Lugano (sessione primaverile) e nel 2006 a Flims (sessione autunnale).
IV. Orari delle sedute
IV.1. Consiglio nazionale
Di norma il
Consiglio nazionale si riunisce (art. 34 cpv. 1 RCN):
Lunedì | 14h30 -19h00 |
Martedì | 08h00 -13h00 |
Mercoledì | 08h00 - 13h00 |
Mercoledì pomeriggio | 15h00 - 19h00 |
Giovedì | 08h00 - 13h00 |
Giovedì della prima settimana | 15h00 - 19h00 |
Venerdi dell'ultima settimana | 08h00 - 11h00 |
Il martedì pomeriggio delle prime due settimane è riservato alle sedute dei
gruppi parlamentari. Le sedute serali (19:00 – 22:00) sono indette se l’entità e l’urgenza degli
oggetti lo richiedono (art. 34 cpv. 2 RCN); le sedute serali si tengono di regola il lunedì della seconda settimana.
IV. 2. Consiglio degli Stati
Di norma il
Consiglio degli Stati si riunisce:
Il martedì pomeriggio è riservato alle sedute dei gruppi parlamentari. Le sedute serali (open end) sono indette se l’entità e l’urgenza degli oggetti lo richiedono.
V. Ordine del giorno
L’ordine del giorno è una lista in ordine cronologico degli oggetti trattati da una Camera durante una giornata di sessione.
Esempio
Il
presidente della Camera stabilisce l’ordine del giorno sulla base del programma della sessione elaborato dall’ufficio (art. 7 cpv. 1 lett. b RCN;
art. 4 cpv. 1 lett. b RCS). L’ordine del giorno è comunicato:
- per la prima seduta della sessione, assieme all’invio del programma della sessione;
- per le altre sedute, alla fine della seduta immediatamente precedente (art. 35 cpv. 1 RCN;
art. 29 cpv. 1 RCS).
Dall’ordine del giorno si possono trarre le seguenti informazioni:
-
numero dell’oggetto: ogni
affare trattato dalle Camere è provvisto di un numero, riportato su tutti i documenti parlamentari.
-
Camera prioritaria: nella seconda colonna è indicato il Consiglio che tratta l’oggetto per primo;
-
Curia Vista: il link permette di accedere online alle pertinenti pagine caricate nella
banca dati. Ciò consente un accesso diretto al
messaggio, ai disegni o progetti di
atti normativi, ai
paragrammi, alle
proposte individuali e ai
dibattiti parlamentari precedenti;
- titolo dell‘oggetto;
- stato della trattazione;
-
Commissione incaricata dell’esame preliminare: la maggior parte degli oggetti sono sottoposti a un esame preliminare da parte di una Commissione, la quale formula delle proposte all’indirizzo della propria Camera;
- dipartimento competente;
-
portavoce della Commissione: i relatori commissionali sono incaricati di informare la Camera sui lavori svolti e di presentare le proposte scaturite dall’esame preliminare;
- subordinazione al
freno alle spese: nella penultima colonna sono indicate le disposizioni dell’atto normativo alle quali si applica il freno alle spese. Il freno alle spese è uno strumento che permette di esercitare il controllo parlamentare su atti normativi aventi una particolare incidenza sotto il profilo finanziario;
-
categorie di deliberazione (soltanto nel
Consiglio nazionale): a ogni oggetto trattato in Consiglio nazionale è attribuita una categoria di deliberazione volta a disciplinare il diritto di parola, ossia a determinare chi può chiedere la parola e quanto tempo può durare il suo intervento.
VI. Presidenza
Il presidente dirige i dibattiti della Camera (art. 7 cpv. 1 lett. a RCN;
art. 4 cpv. 1 lett. a RCS). Se il presidente è impedito, i dibattiti sono diretti da uno dei due vicepresidenti (art. 7 cpv. 2 RCN;
art. 4 cpv. 2 RCS).
Oltre a dirigere i dibattiti, il presidente apre e chiude le sedute e, se necessario, può richiamare all’ordine i partecipanti (art. 39 RCN;
art. 34 RCS).
VII. Quorum
Le Camere deliberano validamente se è presente la maggioranza dei loro membri (Art. 159 cpv. 1 Cost.).
VIII. Diritto di parola
VIII.1. Consiglio nazionale
Gli oggetti in deliberazione in Consiglio nazionale possono essere suddivisi in sei categorie di deliberazione. Il diritto di parola dei deputati (chi può prendere la parola e per quanto tempo può parlare) è definito in funzione della categoria di deliberazione. Chi intende prendere la parola si annuncia per scritto al presidente (art. 41 cpv. 2 RCN).
Nella sala del Consiglio nazionale l’oratore prende la parola dall’apposito podio, in una lingua nazionale di sua scelta (art. 8 cpv. 1 LLing). I dibattiti sono tradotti in simultanea nelle tre lingue ufficiali (art. 37 cpv. 2 RCN).
VIII.2. Consiglio degli Stati
A differenza del Consiglio nazionale, nel Consiglio degli Stati non vi è una limitazione del diritto di parola. Come per l’altra Camera, tuttavia, anche nel Consiglio degli Stati può parlare soltanto chi si è annunciato al presidente (art. 35 cpv. 2 RCS) e ha da questi ricevuto la parola (art. 35 cpv. 1 RCS).
I membri del Consiglio degli Stati parlano dal loro seggio e i loro interventi non sono tradotti in simultanea.
IX. Votazioni
Nelle due Camere le votazioni avvengono mediante un sistema di voto elettronico (art. 56 cpv. 1 RCN;
art. 44a cpv. 1 RCS) che conta e registra i voti emessi (art. 57 cpv. 1 RCN;
art. 44a cpv. 1 RCS). I voti dei deputati e il risultato appaiono su tabelloni elettronici installati nella sala (art. 57 cpv. 1 RCN;
art. 44a cpv. 2 RCS).
Nel Consiglio nazionale il risultato di ogni votazione è pubblicato sotto forma di elenco nominativo (verbale della votazione;
art. 57 cpv. 3 RCN). Nel Consiglio degli Stati il risultato è pubblicato sotto forma di elenco nominativo nei casi seguenti (art. 44a cpv. 4 RCS):
Esempio
Le votazioni in Parlamento
X. Pubblicità delle sedute e verbali
Le sedute delle Camere sono pubbliche (art. 158 Cost.): i visitatori possono seguire i dibattiti dalle tribune loro riservate. I dibattiti sono inoltre trasmessi in diretta su Internet e i verbali di ogni seduta sono pubblicati online nel Bollettino ufficiale dell’Assemblea federale (art. 4 cpv. 1 LParl).