Accolta positivamente la proposta dell'indice delle risorse
Rappresentanti della Confederazione, della Conferenza dei governi cantonali (CdC) e della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDF) hanno presentato in dettaglio alla commissione la concezione alla base della perequazione delle risorse. Il metodo di calcolo applicato non poggia sulla capacità fiscale dei Cantoni bensì sul loro potenziale di risorse, cosa che ha permesso di escludere le differenze in materia di politica fiscale fra i Cantoni.
Sulla base di una lettera dei Cantoni Ginevra, Ticino e Basilea Città la Commissione ha esaminato dettagliatamente in quale modo è tenuto conto dei frontalieri nella concezione generale della NPC e quali alternative sono state esaminate dall'avvio del progetto di riforma della perequazione finanziaria. La Commissione è giunta alla conclusione che la questione dei frontalieri era stata oggetto di un esame molto approfondito, segnatamente in seno ai gruppi di lavoro competenti della CDF.
Nel quadro dell'esame del disegno di atto normativo del Consiglio federale, la Commissione ha esaminato una proposta mirante a ridurre l'importo del contributo di base dei Cantoni con forte potenziale di risorse dal 70% - proposto dal Consiglio federale - al 66.6%, corrispondente al contributo minimo previsto dalla legge federale sulla perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC). La Commissione ha respinto tale proposta e si è pronunciata a larga maggioranza in favore del progetto del Consiglio federale.
Ponderazione indifferenziata della perequazione dell'aggravio geo-topografico (PAG) e della perequazione dell'aggravio sociodemografico (PAS)
Nel suo messaggio il Consiglio federale parte dal principio secondo cui l'attribuzione dei fondi destinati alla perequazione degli oneri debba avvenire in maniera indifferenziata, parimenti alle ipotesi formulate nel primo e nel secondo messaggio concernente la NPC. Interamente finanziata dalla Confederazione, la perequazione degli oneri prevede per il primo quadriennio un importo complessivo di 682 mio. di franchi.
La Commissione ha esaminato una proposta che prevede un tasso rispettivamente del 28% per la PAG e del 72% per la PAS, rifiutandola poi a larga maggioranza. Ha parimenti rifiutato una proposta sussidiaria che prevede tassi rispettivi del 40% e del 60%. La composizione e la ponderazione interna della PAG e della PAS non sono state rimesse in questione.
Nessun cambiamento nella perequazione dei casi di rigore
Dopo una nuova presentazione dettagliata del funzionamento e degli obiettivi della perequazione dei casi di rigore, la commissione ha chiaramente respinto una proposta mirante a ridurre considerevolmente l'importo previsto a tale riguardo. Il principio della perequazione dei casi di rigore deve assicurare che i Cantoni con debole potenziale di risorse non si ritrovino ulteriormente indeboliti dal profilo finanziario rispetto ad oggi. Se tale principio dovesse essere mantenuto, i fondi proposti dal Consiglio federale non potrebbero essere ridotti.
Adeguamento di leggi e disposizioni transitorie
La Commissione si è inoltre chinata su diverse modifiche legislative connesse con l'introduzione della NPC. Essa ha approvato le modifiche proposte della legge sul controllo delle finanze, della legge sui sussidi e della legge sull'assicurazione invalidità nonché la disposizione transitoria di siffatta legge. Riguardo alla legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata, la commissione si è allineata al Consiglio federale, il quale propone di ridurre al 10% la quota dei contributi al finanziamento di misure tecniche.
La direzione del progetto NPC è stata invitata a fornire alla Commissione, in vista della prossima sessione, documenti supplementari inerenti a singoli punti trattati. La Commissione ha inoltre preso atto del fatto che il messaggio sul finanziamento aggiuntivo dell'AI è attualmente pendente in Consiglio nazionale. Dato che questo è stato designato consiglio prioritario in merito a tale oggetto - diversamente da quanto deciso per il messaggio NPC3 - , il messaggio sul finanziamento aggiuntivo dell'AI non può essere considerato nelle deliberazioni del Consiglio degli Stati sulla NPC.
Berna, 09.02.2007 Servizi del Parlamento