La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati si associa al Consiglio nazionale e propone di sopprimere il periodo di riflessione di due mesi in caso di divorzio su richiesta comune.

04.444 Iv. Pa. Periodo di riflessione obbligatorio e articolo 111 CC (Jutzet)

La Commissione ha deciso all’unanimità di proporre al suo Consiglio di approvare il progetto di revisione del Codice civile adottato dal Consiglio nazionale l’11 marzo 2009. Essa propone inoltre di procedere agli adeguamenti del Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008.
In virtù dell’articolo 111 CC, i coniugi che chiedono il divorzio mediante una richiesta comune, devono, dopo aver sentito il giudice, confermare la loro volontà di divorziare e la loro convenzione sugli effetti del divorzio dopo un periodo di riflessione di due mesi. Il giudice pronuncia il divorzio soltanto dopo essersi assicurato che essi hanno inoltrato la richiesta e stipulato una convenzione omologabile dopo matura riflessione e per libera scelta, e dopo un periodo di riflessione di due mesi. L’articolo 111 CC si è rivelato insoddisfacente nella pratica. Il progetto in discussione sopprime il periodo di riflessione e lascia al giudice, come già avviene, la facoltà di convocare i coniugi a più audizioni se fosse necessario.

 

09.021 s Decisioni in materia civile e commerciale. Approvazione e attuazione della revisione della Convenzione di Lugano

La Commissione ha deciso all’unanimità di proporre al Consiglio degli Stati di approvare il disegno presentato dal Consiglio federale.

La Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 è in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 1992. L’istituzione di regole di competenza uniformi e un sistema efficiente per il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni dell’estero costituiscono due pilastri importanti ai fini della certezza del diritto. Benché la Convenzione abbia dato complessivamente buona prova di sé, alcune sue disposizioni sono controverse e creano difficoltà nella loro applicazione. Inoltre, nuovi sviluppi, quali le transazioni elettroniche da uno Stato all’altro e il desiderio di un’accresciuta efficacia della procedura di riconoscimento e di esecuzione, fanno prospettare una revisione. L’Unione europea ha approvato il testo riveduto sotto forma di regolamento comunitario – cosiddetto regolamento «Bruxelles I» –, entrato in vigore il 1°marzo 2002 per gli Stati membri dell’UE. La Convenzione di Lugano riveduta, firmata il 30 ottobre 2007, ricalca sostanzialmente il regolamento «Bruxelles I».      

 

07.061 CC. Cartella ipotecaria registrale e altre modifiche della disciplina dei diritti reali

La Commissione ha riesaminato il progetto di modifica delle norme del Codice civile concernenti i diritti reali immobiliari in seguito alle decisioni prese dal Consiglio nazionale, seconda camera, il 27 aprile 2009. Essa propone al Consiglio degli Stati di mantenere le decisioni prese il 4 giugno 2008 per quanto riguarda il catasto delle condotte (art. 676), l’estinzione della proprietà per piani (art. 712f) e l’ipoteca legale dei subappaltatori (art. 837). Essa propone per contro di condividere le decisioni prese dal Consiglio nazionale per quanto attiene alle questioni di forma (art. 732, 779° e 799; una minoranza propone il mantenimento), l’estensione della garanzia conferita dal pegno immobiliare (art. 818) e l’ipoteca legale sugli immobili del patrimonio amministrativo (art. 839).


08.011 s CO. Diritto della società anonima e diritto contabile (Progetto 2 : Diritto contabile)

Su proposta della Commissione, il Consiglio degli Stati ha deciso di articolare il disegno del Consiglio federale (messaggio del 21 dicembre 2007) in due parti e approvato la prima parte, ossia un progetto di revisione del diritto della società anonima, nella sessione estiva 2009. Il diritto contabile è oggetto della seconda parte. La Commissione è entrata in materia su questa seconda parte e proceduto ad alcune audizioni. Il dibattito avverrà articolo per articolo nella sua prossima seduta.  

 

09.024 s Immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni. Convenzione ONU

La Commissione propone all’unanimità di approvare la Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni e di autorizzare il Consiglio federale a ratificarla, con le dichiarazioni interpretative proposte dal Consiglio stesso. Questa convenzione si propone di introdurre regole universalmente applicabili che definiscano in quali condizioni uno Stato e i suoi beni possono, nel quadro di procedure altre da quelle penali, essere soggette alla giurisdizione dei tribunali di un altro Stato; essa contribuisce alla certezza del diritto.  

 

05.445 n Iv. pa. Studer Heiner. Giurisdizione costituzionale
07.476 n Iv. pa. Müller-Hemmi. Diritto costituzionale determinante per chi è chiamato ad applicare il diritto

La Commissione propone al Consiglio degli Stati, con 6 voti contro 5, di condividere la decisione del Consiglio nazionale del 28 aprile 2009 di dar seguito all’iniziativa parlamentare dell’ex-consigliere nazionale Heiner Studer. L’iniziativa si prefigge principalmente di conferire al Tribunale federale la competenza di esaminare, in rapporto con un atto d’applicazione, se una legge federale viola il diritto costituzionale o il diritto internazionale (controllo concreto della costituzionalità). Una minoranza della Commissione propone di mantenere la decisione del 13 maggio 2008 di non dar seguito all’iniziativa. Essa sottolinea il fatto che non solo la Costituzione ma ogni legge viene - almeno tacitamente - approvata dal popolo; a suo avviso, le leggi non dovrebbero essere sottoposte all’esame di una corte giudiziaria. Inoltre, essa ritiene che la regolamentazione formulata nell’iniziativa a proposito del rapporto tra diritto interno e diritto internazionale vada troppo lontano. La Commissione ha approvato all’unanimità la decisione dell’omologa commissione del Consiglio nazionale di dar seguito all’iniziativa dell’ex-consigliera nazionale Müller-Hemmi, con la quale si chiede che il Tribunale federale e le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto non siano tenute ad applicare le disposizioni di una legge federale incostituzionale. Essa riconosce la volontà del Consiglio nazionale e della sua Commissione degli affari giuridici di approfondire la riflessione sui temi trattati nelle due iniziative parlamentari. Si tratta di un dibattito fondamentale che coinvolge il rapporto tra democrazia e Stato di diritto, tema attuale da molti anni. Secondo la Commissione vale la pena di approfondire questo dibattito pur ritenendo che le conclusioni a cui giungerà restano ancora incerte.

 

07.3449 n Mo. Consiglio nazionale (Amherd). Abuso virtuale di minori: un nuovo reato
07.3629 n Mo. Consiglio nazionale (Glanzmann). Convenzione sulla criminalità informatica
07.3539 n Mo. Consiglio nazionale (Hochreutener). Estensione della mozione Schweiger alle rappresentazioni di atti di cruda violenza

Infine, la Commissione ha esaminato tre mozioni del Consiglio nazionale. Essa propone senza opposizione di accettare le mozioni Amherd (07.3449) e Glanzmann (07.3629), e di respingere la mozione Hochreutener (07.3539), adeguandosi in tal modo alla posizione del Consiglio federale.
Presieduta dal consigliere agli Stati Claude Janiak (S, BL), la Commissione si è riunita il 15 e 16 giugno 2009 a Berna. A parte della seduta era presente la consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf.

 

Berna,  16 giugno 2009 Servizi del Parlamento