Videogiochi violenti e pedopornografia: sussiste la necessità di legiferare
La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-CS) ha proceduto all'esame di tre mozioni (07.3870 Mo. CN [Hochreutener]. Divieto dei videogiochi violenti; 09.3422 Mo. CN [Allemann]. Divieto per i videogiochi violenti; 08.3609 Mo. CN [Fiala]. Inasprimento delle sanzioni penali in materia di pedopornografia) che il Consiglio nazionale aveva adottate il 3 giugno 2009, in occasione della sessione straordinaria riguardante l'inasprimento del diritto penale e la criminalità.
La CAG-CS propone al suo Consiglio di accogliere le due mozioni che chiedono il divieto dei videogiochi violenti. Mentre la mozione 07.3870 è volta a vietare la vendita di videogiochi violenti a bambini e giovani (risultato della votazione: unanimità), la mozione 09.3422 chiede che tali giochi vengano vietati in modo assoluto (risultato della votazione: 9 voti contro 3). La Commissione ritiene necessario proteggere bambini e giovani dalle rappresentazioni della violenza proposte dai mass media. Approvando queste due mozioni, intende sottolineare come la questione «giovani e violenza» sia un problema che va affrontato in modo serio. Per la Commissione sussiste quindi la necessità di legiferare; le modalità della regolamentazione restano tuttavia ancora da definire.
La terza mozione (08.3609) sulla quale si è chinata la CAG-CS mira a inasprire le sanzioni penali in materia di pedopornografia. La Commissione propone all’unanimità di trasformare la mozione in un mandato d'esame. In tal modo intende sottolineare, da un lato, che è favorevole a un'analisi completa e comparativa del quadro legale nel codice penale da parte del Dipartimento federale di giustizia e polizia (cfr. FF 2008 665) e, d'altro lato, che intende considerare in un contesto globale un eventuale inasprimento delle sanzioni penali in materia di pedopornografia. La Commissione auspica inoltre che si consideri l'adozione di eventuali altri misure, segnatamente ai fini dell'inasprimento delle sanzioni penali in materia di pedopornografia.
La CAG-CS ha deciso di sospendere, fino a quando il Consiglio degli Stati deciderà in merito alle tre mozioni summenzionate, l’esame preliminare di due iniziative depositate dal Cantone di San Gallo (08.334 e 09.313), di un'iniziativa depositata dal Cantone di Berna (08.316) e di un'altra iniziativa depositata dal Cantone del Ticino (09.314), tutte riguardanti questo argomento.
Attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale: progetto modificato in vari punti
La Commissione ha approvato all’unanimità le nuove regole destinate all'attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale (08.034 n Corte penale internazionale. Attuazione dello Statuto di Roma). Con questa revisione si vuole introdurre nel Codice penale, accanto alla fattispecie di genocidio, una nuova fattispecie relativa ai crimini contro l'umanità, nonché definire in modo più dettagliato le fattispecie relative ai crimini di guerra, che al momento sono oggetto di una disposizione lapidaria nel Codice penale militare.
La Commissione propone une serie di modifiche del progetto adottato dal Consiglio nazionale nella primavera del 2009. Diverse di queste modifiche riguardano il campo di applicazione delle nuove disposizioni:
– Retroattività (art. 2 cpv. 3 CP): le nuovi disposizioni penali devono applicarsi anche ad atti od omissioni anteriori alla loro entrata in vigore, ma posteriori al 31 dicembre 1990 (le ostilità nell'ex Jugoslavia sono iniziate nel 1991), a condizione che, al momento e nel luogo in cui il reato è stato perpetrato, l'atto o l'omissione costituisse un crimine ai sensi del diritto internazionale. Une minoranza di 5 membri è contraria a questa retroattività, che considera contraria ai principi fondamentali del diritto penale svizzero.
– La regola dell'imprescrittibilità (art. 101 CP) deve applicarsi anche a taluni atti prescritti secondo il diritto previgente.
– La pubblica istigazione al genocidio (art. 259 cpv. 1bis CP) deve essere punibile in Svizzera anche se è stata commessa all'estero e il genocidio non concerne la popolazione svizzera.
– Gli atti preparatori (art. 260bis CP) di crimini di guerra o crimini contro l'umanità devono essere punibili anche in casi «di minore gravità».
Le altre modifiche riguardano la definizione di talune fattispecie penali o la misura di talune sanzioni.
Vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione
Nel quadro del progetto di legge sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (08.066), la Commissione ha ribadito il suo sostegno al modello deciso dal Consiglio degli Stati. Tale modello prevede che la vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione sia esercitata da un'autorità eletta dall’Assemblea federale, indipendente dal Consiglio federale e dall’Amministrazione federale. L'autorità di vigilanza è assoggettata a sua volta all'alta vigilanza dell’Assemblea federale ed è tenuta a presentare un rapporto annuale sulle sue attività. La Commissione si è quindi occupata della questione riguardante la costituzionalità di questa struttura. È giunta alla conclusione che l'autorità di vigilanza non costituisce una sorta di quarto potere (a fianco di legislativo, esecutivo e giudiziario) e che essa è conforme alla Costituzione federale.
Apparecchi automatici per i giochi di destrezza: per la Commissione non sussiste la necessità di legiferare
Con 9 voti contro 4, la Commissione propone al suo Consiglio di non dare seguito all'iniziativa parlamentare «Apparecchi automatici da gioco» (07.412), depositata dal consigliere agli Stati Hans Hess. L'iniziativa chiede che le disposizioni legali vengano modificate alfine di consentire l'esercizio commerciale degli apparecchi automatici per i giochi di destrezza.
Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP): la Commissione propone che si rinunci alla sua revisione
Con 7 voti contro 5, la Commissione propone al Consiglio degli Stati di non dare seguito all'iniziativa parlamentare 08.417, depositata dal consigliere nazionale Christian Lüscher. L'iniziativa chiede che la LDIP venga completata da una disposizione che prevede che, nell'ambito internazionale, il tribunale svizzero sospenda il procedimento, indipendentemente dalla sede del tribunale arbitrale, finché quest'ultimo abbia deciso sulla propria competenza, eccetto che, da un esame sommario, risulti che le parti non sono legate da un patto d'arbitrato. Una minoranza della Commissione propone di aderire alla decisione del Consiglio nazionale, il quale aveva dato seguito all’iniziativa.
Revisione del diritto di locazione
La CAG-CS ha inoltre proseguito l’esame della revisione del diritto di locazione (08.081). Si è occupata in particolare di indicizzazione delle pigioni, senza tuttavia prendere in merito alcuna decisione concreta. Riprenderà la deliberazione di dettaglio in occasione della sua prossima seduta.
Infine, all’unanimità la Commissione ha approvato l’Accordo tra la Svizzera e la Serbia sulla cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità (09.070).
La Commissione si è riunita il 15 febbraio 2010 a Berna, sotto la presidenza del consigliere agli Stati Hermann Bürgi (V, TG), e alla presenza parziale della consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf.
Berna, 16 febbraio 2010 Servizi del Parlamento