Ricerca sull'essere umano. Legge federale
La Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale ha concluso la deliberazione di dettaglio della legge sulla ricerca umana. Chiede che le domande siano trattate entro un termine di tre mesi e che i pazienti siano rappresentati nella commissione d'etica. La Commissione chiede inoltre che sia conferita al Consiglio federale la competenza di emanare disposizioni d'esecuzione.

La Commissione ha concluso la deliberazione di dettaglio a partire dall'articolo 30 della legge sulla ricerca umana (legge federale concernente la ricerca sull'essere umano; 09.079). Intraprenderà una seconda lettura del disegno di legge per votare sul complesso nel gennaio 2011. La maggioranza della Commissione ha aderito alla versione del Consiglio federale. La questione concernente l'opportunità di imporre alle commissioni d'etica un termine per la trattazione delle domande (art. 44 cpv. 2) ha suscitato ampi dibattiti. Con 13 voti contro 5 e 3 astensioni, la CSEC-N ha adottato la proposta di introdurre un termine di tre mesi. I parlamentari contrari a tale disposizione hanno fatto valere che, secondo questa disposizione, le commissioni d'etica potrebbero concedersi d'ora in poi tre mesi di tempo, anche nei casi urgenti, per esaminare una domanda. La proposta di fissare condizioni più restrittive per il rilascio di un'autorizzazione non ha incontrato il consenso dei membri della Commissione. L'autore chiedeva il rilascio dell'autorizzazione solo se, oltre alle esigenze di natura etica e giuridica, sono adempiute anche quelle sociali e gli standard scientifici del metodo di ricerca.

Anche la questione della composizione delle commissioni d'etica per la ricerca (capitolo 9, art. 50-54) ha dato luogo a un intenso dibattito. In particolare, si trattava di determinare se i rappresentanti dei pazienti debbano essere integrati nella commissione in qualità di periti. Il disegno del Consiglio federale prevedeva di lasciare ai Cantoni la possibilità di decidere in merito (art. 52 cpv. 1), come avviene attualmente nella prassi. Con 12 voti contro 0 e 12 astensioni, la Commissione ha deciso di integrare i rappresentanti dei pazienti nelle commissioni d'etica. La CSEC-N non ha invece aderito alla proposta di autorizzare la commissione d'etica ad avvalersi di specialisti esterni in qualità di periti (art. 52 cpv. 2) se quest'ultima non possiede le necessarie competenze tecniche. Con 16 voti contro 6 e 4 astensioni, la Commissione ha inoltre respinto una proposta secondo la quale i Cantoni potrebbero percepire emolumenti solo nel caso di progetti di ricerca che perseguono uno scopo lucrativo. In compenso, con 19 voti contro 1 e 4 astensioni, ha approvato una modifica dell'articolo 54 capoverso 2 che impone alle commissioni d'etica di indicare all'UFSP, nel loro rapporto annuale, non solo il numero e la natura dei progetti di ricerca esaminati, ma anche i rispettivi tempi di trattazione.

Da ultimo, la Commissione ha accettato all'unanimità che sia sancito nella legge un nuovo articolo che conferisce al Consiglio federale la competenza di emanare le disposizioni d'esecuzione. Il Consiglio federale deve tenere conto dell'ampiezza del rischio, correlato con i singoli settori della ricerca, di ledere la dignità e la personalità, in particolare quando definisce le esigenze scientifiche o le eccezioni alla responsabilità.

Il disegno di legge federale sulle professioni psicologiche (09.075) vuole migliorare la protezione della salute pubblica e dei consumatori.

Con 19 voti contro 2, la Commissione è entrata in materia sul progetto, dopo aver respinto, con lo stesso risultato, una proposta di rinvio con la quale si chiedeva di limitare il campo di applicazione della legge alla psicoterapia.

Come la Commissione omologa del Consiglio degli Stati, anche la CSEC-N si è chiesta, durante il dibattito di entrata in materia, se la protezione della denominazione professionale per i titoli nel livello master sia compatibile con la riforma di Bologna nelle scuole universitarie. La discussione ha permesso di appurare che un diploma di bachelor in psicologia garantisce l'accesso a una serie di professioni, segnatamente nei settori delle risorse umane e del marketing, ma che gli studi di bachelor non forniscono le competenze necessarie per l'esercizio indipendente della professione di psicologo. Per questa ragione, il titolo di psicologo dovrebbe essere riservato alle persone titolari di un master; le persone titolari di un bachelor in psicologia dovrebbero precisare che non sono titolari di un master.

Un altro tema assai dibattuto riguardava i criteri di ammissione ai cicli di perfezionamento in psicoterapia. Al proposito, la Commissione si attiene alla versione del Consiglio federale e del Consiglio degli Stati, secondo la quale è necessario un diploma a livello di master in psicologia. Grazie alla riforma di Bologna, i titolari di diplomi ottenuti in cicli di studi analoghi avranno tuttavia la possibilità di seguire un corso di ricupero accelerato in psicologia.

La Commissione ultimerà la deliberazione di dettaglio all'inizio del 2011; in quell'occasione sarà in grado di fornire in merito informazioni più dettagliate.

La Commissione si è occupata inoltre di XFEL, acronimo che designa l'Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X. In costruzione ad Amburgo dal 2009, questa infrastruttura dedicata alla ricerca dovrà permettere agli scienziati una migliore comprensione della struttura delle molecole e della loro formazione. Grazie agli impulsi di raggi X ultrabrevi generati dall'impianto, i ricercatori avranno la possibilità, a partire dal 2014, di approfondire lo studio dei fenomeni fino all'ordine del nanometro. Durante la sessione autunnale, il Consiglio degli Stati aveva approvato all'unanimità la partecipazione della Svizzera allo sviluppo e alla gestione dell'impianto. Con 21 voti contro 0 e 1 astensione, la CSEC-N ha approvato anch'essa, in occasione della sua seduta del 18 e 19 novembre, il decreto federale che approva la partecipazione della Svizzera all’Impianto di ricerca europeo XFEL (10.047). L'importo richiesto fino al 2015 per la partecipazione svizzera, dell'ordine di 26,7 milioni di franchi, è stato accettato dal Parlamento nel 2007. Il Consiglio nazionale si occuperà dell'oggetto in occasione della sessione invernale.

Durante la seduta della CSEC-N, i rappresentanti dell’Amministrazione hanno informato i membri della Commissione anche sul progetto svizzero SwissFEL, che si intende realizzare all’Istituto Paul Scherrer.

A seguito di una divergenza tra il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati, la Commissione era tenuta a pronunciarsi anche sull'opportunità o meno di entrare in materia su un progetto di atto normativo che la stessa Commissione aveva elaborato in risposta all'iniziativa 07.417 (Iv. Pa. Marty Kälin. Controlli alle frontiere e trasporto d'animali) e che era stato accolto dal Consiglio nazionale. Da parte sua, il Consiglio degli Stati aveva deciso di non entrare in materia su questo progetto, argomentando che il transito di animali da macello è già disciplinato a livello di ordinanza. Nonostante ciò, la CSEC-N ha deciso all’unanimità di mantenere la sua posizione e di proporre al proprio Consiglio l'entrata in materia.

 

Berna, 22 novembre 2010 Servizi del Parlamento