Legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU)
La Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio degli Stati ha concluso la deliberazione per articoli della LASU e trasmette il disegno al Consiglio degli Stati. È stato così compiuto un grande passo verso il coordinamento del settore universitario svizzero.

Nella sua sessione odierna, la Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio degli Stati (CSEC-S) ha concluso la deliberazione per articoli della legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU, 09.057). Nella votazione sul complesso, la CSEC-S ha accolto il disegno con 9 voti e 4 astensioni. L’oggetto sarà trattato in Consiglio degli Stati durante la sessione autunnale.

Una proposta della minoranza in merito all’articolo 30 (Condizioni per l’accreditamento istituzionale) è stata oggetto di ampi dibattiti. L’articolo prevede che le scuole universitarie valutino la concorrenzialità sul mercato del lavoro dei propri diplomati. Sul principio questa richiesta è stata accolta favorevolmente; tuttavia, sono stati espressi dubbi in relazione all'istituzione di nuove scuole universitarie professionali che dovrebbero sforzarsi per ottenere un accreditamento senza essere in grado di fornire informazioni sulla concorrenzialità dei propri diplomati e sul fatto che le scuole universitarie non possono prevedere le intenzioni dei propri diplomati al termine degli studi. Altre perplessità riguardavano l'eccessiva restrizione dell’autonomia delle scuole universitarie. Con 5 voti contro 4 e un’astensione la Commissione ha quindi respinto questa proposta, mentre una minoranza ha incaricato la propria Camera di accoglierla.

Per quanto concerne la procedura di accreditamento (art. 32), una maggioranza della Commissione ha deciso che si dovrà tenere conto nella legge degli sviluppi sul mercato degli accreditamenti. La legge deve prevedere che in futuro anche altre agenzie, oltre all’Agenzia svizzera di accreditamento, possano procedere a un accreditamento, a condizione che siano riconosciute dal Consiglio svizzero di accreditamento.

Una minoranza ha proposto lo stralcio delle disposizioni riguardanti la pianificazione finanziaria a livello nazionale (art. 36 cpv. 2 lett. 2), nonché quelle che prevedono l'obbligo per le scuole universitarie di attenersi alle direttive della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (art. 37 cpv. 2) e per la Conferenza dei rettori di prendere in considerazione le decisioni prese dalla Conferenza svizzera delle scuole universitarie e la pianificazione finanziaria della Confederazione e dei Cantoni (art. 38 cpv. 2). Secondo il modello proposto dalla minoranza, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie non sarebbe più tenuta a informare le autorità federali e cantonali sull'importo dei fondi che stima necessari al raggiungimento degli obiettivi (stralcio dell’art. 39 cpv. 2). La minoranza teme che la pianificazione finanziaria prevista comporti maggiori spese amministrative per il fatto che richiede un migliore coordinamento fra le scuole universitarie, le conferenze dei rettori, la Confederazione e i Cantoni (art. 36-39). Inoltre, se la versione del Consiglio federale fosse adottata, l’autonomia delle scuole universitarie rischierebbe di essere ristretta. La maggioranza della Commissione ritiene invece che per un coordinamento efficace delle politiche delle scuole universitarie sia necessario prendere in considerazione la pianificazione finanziaria. Per questo motivo propone, con 7 voti contro 3 e un’astensione, di respingere la proposta della minoranza.

Una proposta riguardante l’articolo 51 (Principi di calcolo) chiedeva che per il calcolo delle quote finanziarie fosse introdotto nella legge un ulteriore criterio, la «qualità della formazione». I membri della Commissione si sono chiesti se fosse sufficiente menzionare la qualità dell’insegnamento nella disposizione concernente il calcolo dei costi di riferimento (art. 44 cpv. 3) o se quest’ultima dovesse figurare anche tra i principi di calcolo. La controversia verteva sulla determinazione dei criteri di qualità per la formazione. La maggioranza conveniva sul fatto che alla qualità della formazione dovrebbe essere accordata una priorità elevata e che dovrebbe quindi essere iscritta nella legge. Ha quindi accolto la proposta con 8 voti contro 3 e nessuna astensione. Una minoranza continua a sostenere la versione del Consiglio federale ritenendo che le disposizioni in materia di qualità contenute nella legge siano sufficienti.

La Commissione ha inoltre vagliato due proposte di riesame degli articoli 13 e 26. Dopo un’ulteriore discussione sull’articolo 13, la Commissione ha deciso che alle sedute della Conferenza svizzera delle scuole universitarie può partecipare, con voto consultivo, un rappresentante del corpo insegnante e uno del corpo intermedio. L’articolo 26 capoverso 3 disciplina la partecipazione del Consiglio delle scuole universitarie all’allestimento dell’offerta di programmi di studio delle scuole universitarie professionali. Una minoranza incarica la propria Camera di stralciare il suddetto capoverso in quanto limiterebbe l’autonomia delle scuole universitarie professionali. Un’altra minoranza chiede, per lo stesso motivo, lo stralcio di tutto l’articolo. La maggioranza sostiene il disegno del Consiglio federale, che intende appoggiare lo sviluppo dei profili delle scuole universitarie professionali di recente istituzione.

La CSEC-S si è inoltre occupata della partecipazione della Svizzera alla costruzione e all’esercizio dell’Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (XFEL) di Amburgo. Ha accolto all'unanimità l’oggetto 10.047 Partecipazione della Svizzera all'impianto di ricerca europeo XFEL. I costi per la costruzione dell’XFEL ammontano a 26,7 milioni di franchi fino al 2015. Nel 2007 il Parlamento aveva già concesso tale importo nel quadro del messaggio ERI (07.012).

La tecnologia RFID (Radio Frequency Identification) permette di identificare automaticamente oggetti a distanza, grazie a un sistema di trasmissione radio di dati. Il 3 marzo 2010 il Consiglio nazionale ha accolto la mozione Zisyadis Registro nazionale dei chip RFID (08.3323). La CSEC-S ha respinto la mozione con 8 voti contro 1 adducendo motivi di fattibilità e di proporzionalità. Consapevole dei rischi di questa tecnologia, intende tuttavia riesaminare la questione in occasione di una delle prossime sedute per proporre una propria soluzione.

All’unanimità la Commissione propone al proprio Consiglio di accogliere la mozione Cassis Un ombudsman all'UFPER per promuovere l'italianità nell'amministrazione federale (09.4268). Ritiene altrettanto giustificata la richiesta della mozione de Buman Padronanza delle lingue nazionali ufficiali da parte dei quadri dell'Amministrazione federale (10.3301) e senza voti contrari, con 2 astensioni, propone di accoglierla.

Dal 20 agosto 2010 all’interno dell’UE vige il divieto di commercio, con alcune eccezioni, dei prodotti derivati da foche. In accordo con la legislazione europea, la mozione CSEC-N Nessuna importazione di prodotti derivati da foche (09.3979) chiede che la legislazione svizzera in materia sia adeguata alle disposizioni del regolamento UE e che siano pertanto proibite l’importazione e l’esportazione di qualsiasi prodotto derivato da foche, nonché il loro commercio in Svizzera. Fanno eccezione i prodotti provenienti dalla caccia tradizionale degli Inuit e di altre comunità indigene praticata a scopo di sostentamento. La CSEC-S ha respinto la mozione con 5 voti contro 3. La maggioranza ritiene che la sua attuazione sarebbe problematica dal punto di vista del diritto commerciale. La mozione, inoltre, contribuirebbe solo in misura minima a garantire una caccia rispettosa delle foche. Una minoranza propone al Consiglio di accogliere la mozione.

 

Presieduta dal consigliere agli Stati Theo Maissen (PPD/GR), la Commissione si è riunita a Berna il 30 e il 31 agosto 2010. A parte della seduta era presente la presidente della Confederazione Doris Leuthard.

 

Berna, 31 agosto 2010 Servizi del Parlamento