Recherche sur l’être humain. Loi fédérale
La Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati ha proceduto all'esame della legge sulla ricerca umana (09.079). Il dibattito è stato particolarmente intenso sulle questioni concernenti le sperimentazioni terapeutiche, l'istituzione di organi di mediazione e la responsabilità. La votazione sul complesso è stata rinviata.

Dopo che il 9 e 10 marzo 2011 il Consiglio nazionale aveva esaminato la legge sulla ricerca umana, approvandola nella votazione sul complesso, il disegno è stato sottoposto all'esame della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati (CSEC-S). La Commissione ha voluto dapprima sentire alcuni esponenti del mondo della ricerca, dell'industria farmaceutica, della Commissione centrale di etica e i rappresentanti di una organizzazione dei pazienti.

Al termine di queste audizioni, la CSEC-S ha deciso all'unanimità di entrare in materia sul disegno di legge. Nella deliberazione di dettaglio si è chiesta, fra l'altro, se le sperimentazioni terapeutiche debbano rientrare nel campo di applicazione della legge e in che modo esse debbano essere distinte dai progetti di ricerca. I membri della Commissione sono stati concordi nell'affermare che, come i probandi nei progetti di ricerca, anche i pazienti che partecipano a una sperimentazione terapeutica devono poter beneficiare di una protezione. La Commissione è giunta tuttavia alla conclusione che i due temi debbano essere trattati separatamente e che la questione riguardante le sperimentazioni terapeutiche venga disciplinata nel quadro della mozione 11.3001, depositata dall'omologa Commissione del Consiglio nazionale.

Con 8 voti contro 2 e un'astensione, la Commissione ha poi accolto una proposta volta a riformulare l'articolo 5 («Pertinenza»). Introducendo la nozione di «questione scientifica pertinente», la Commissione intende fornire una risposta chiara a una questione già ampiamente dibattuta dal Consiglio nazionale, ossia stabilire se la pertinenza debba riferirsi all'oggetto della ricerca oppure ai suoi risultati. Per quanto riguarda l'«anonimizzazione illecita» (art. 14), la CSEC-S si è allineata a quanto deciso dal Consiglio nazionale, che chiede lo stralcio della disposizione.

La Commissione ha discusso a fondo sulla proposta, formulata in un parere esterno, di istituire degli organi di mediazione per i partecipanti ai progetti di ricerca. La maggioranza della Commissione ha sostenuto l'idea, auspicando che questo compito venga delegato ai Cantoni. Una minoranza preferisce invece che si rinunci a questi organi. Prima di procedere alla votazione sul complesso, la Commissione ha però deciso all'unanimità di consultare in proposito la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità.

La CSEC-S si è pure occupata della questione riguardante la responsabilità. Con 7 voti contro 4 e un'astensione, ha deciso di stralciare il secondo periodo dell'articolo 19 capoverso 2, che dà al Consiglio federale la possibilità di prevedere, per singoli campi della ricerca, un termine di prescrizione superiore ai 10 anni. Per quanto riguarda l'articolo 20 capoverso 3, la Commissione ha deciso con 9 voti contro 2 e un'astensione di attenersi alla versione proposta dal Consiglio federale: in tal modo, a tutela del danneggiato potrà essere accordata una pretesa diretta nei confronti di chi garantisce la responsa­bilità.

Su vari altri punti la CSEC-S ha deciso di attenersi a quanto proposto dal Consiglio federale: con 8 voti contro 3 ha respinto la proposta del Consiglio nazionale volta a introdurre un articolo 20a concernente l'estensione della procedura di consenso alle persone incapaci di discernimento. Per quel che riguarda il termine di rilascio dell'autorizzazione dopo il deposito della domanda (art. 44 cpv. 2), la CSEC-S ha deciso, con 8 voti contro 0 e 2 astensioni, di seguire il Consiglio federale, che non fissa alcun termine. Infine, con 7 voti contro 2 e un'astensione la CSEC-S ha deciso di respingere anche la proposta del Consiglio nazionale relativa allo stralcio dell'articolo 49 capoverso 2, che impedisce al ricorrente di invocare l'inopportunità. Per quanto riguarda l'obbligo di registrazione dei progetti di ricerca (art. 55), la Commissione ha adottato con 12 voti contro 0 una sua propria variante che, pur mantenendo tale obbligo, dà al Consiglio federale la possibilità di definire deroghe in ottemperanza a regolamentazioni internazionali riconosciute.

Nonostante abbia concluso la deliberazione di dettaglio, la Commissione ha deciso, per le ragioni sopra esposte, di rinviare la votazione sul complesso. Essa si terrà verosimilmente nel corso della prossima seduta del 9 maggio 2011; in tal modo, il Consiglio degli Stati potrà occuparsi dell'oggetto durante la sessione estiva.

Nella stessa seduta, la CSEC-S ha esaminato anche la mozione sulle sperimentazioni terapeutiche depositata dalla CSEC-N (11.3001). La Commissione ha deciso di istituire un gruppo di lavoro incaricato di elaborare, all'attenzione della Commissione, un mandato da affidare al Consiglio federale.

 

Berna, 25 marzo 2011 Servizi del Parlamento