Autorità parentale
La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale si allinea alla posizione del Consiglio degli Stati per quanto concerne la procedura da seguire nel caso in cui un genitore intenda cambiare il proprio luogo di dimora o quello del figlio.

La Commissione ha esaminato le divergenze rimanenti concernenti il progetto di revisione del Codice civile in ambito di autorità parentale (11.070) soffermandosi in particolare nuovamente sulle disposizioni relative al diritto di determinare il luogo di dimora in caso di autorità parentale congiunta (art. 31a del disegno). Con 22 voti contro 3, su questo punto la Commissione raccomanda di seguire la linea del Consiglio degli Stati che ha proposto al Consiglio federale di limitare la necessità del consenso da parte dell’altro genitore al cambiamento del luogo di dimora del figlio. Secondo la prima deliberazione del Consiglio nazionale l’approvazione è necessaria anche al cambiamento di dimora di un genitore. In questo caso la Commissione ritiene, come il Consiglio degli Stati, che sia sufficiente l’obbligo di informare l’altro genitore, obbligo che raccomanda di introdurre anche per i casi in cui l’autorità parentale è detenuta esclusivamente da un genitore.

Per quanto concerne la limitazione dell’effetto retroattivo delle nuove disposizioni in caso di divorzio, con 16 voti contro 8, la Commissione propone di mantenere la decisione precedente del Consiglio nazionale e di stralciare la disposizione corrispondente (art. 12 cpv. 5 del titolo finale). Essa si pronuncia così nuovamente a sfavore della proposta del Consiglio federale secondo cui la regolamentazione dell’autorità parentale decisa nell’ambito di un divorzio può essere messa in discussione soltanto se il divorzio non risale a più di cinque anni prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto. Una minoranza auspica invece di introdurre tale limitazione.

Protezione contro persone condannate per atti sessuali a carattere pedofilo

La Commissione è entrata in materia all’unanimità sul progetto di modifica del Codice penale presentato dal Consiglio federale quale controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli» (12.076). Con 20 voti contro 2 e un’astensione la CAG-N si è però espressa a favore di una suddivisione in due parti del progetto: la prima con nuovi elementi, sostanzialmente incontestati, non direttamente collegati all’iniziativa popolare (segnatamente le disposizioni sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate). Questa parte è stata trattata dalla Commissione e, nella votazione sul complesso, approvata all’unanimità. In un secondo momento la Commissione si occuperà del contenuto della seconda parte, con le disposizioni sull’interdizione obbligatoria di esercitare un’attività (art. 67 cpv. 3 e 4 del disegno) e quindi strettamente connessa con l’iniziativa popolare.

Riabilitazione delle persone internate su decisione amministrativa (11.431)

La CAG-N ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione relativa al suo progetto preliminare di legge (i risultati possono essere consultati sulla pagina Internet della Commissione). Tutte le cerchie interessate hanno riconosciuto che in passato sono state commesse ingiustizie. Gran parte degli interpellati approva il progetto preliminare di legge, alcuni hanno proposto modifiche o espresso riserve. La Commissione mantiene di massima il suo progetto e propone, senza opposizioni, di incaricare una commissione indipendente di effettuare un’analisi storica. In occasione di una prossima seduta riesaminerà l’articolo 6 del progetto preliminare (archiviazione degli atti) e adotterà formalmente il progetto preliminare.

Prolungamento dei termini di prescrizione dell’azione penale

Con 13 voti contro 11, la Commissione propone alla sua Camera di adottare il disegno del Consiglio federale concernente la modifica del Codice penale e del Codice penale militare (12.082) che intende portare da sette a dieci anni il termine di prescrizione applicabile ai delitti gravi. Una minoranza (11 voti) propone di non entrare in materia ritenendo che in questo campo non sia necessario legiferare ulteriormente. 

Convenzione tra la Svizzera e la Repubblica del Kosovo sul trasferimento dei condannati

La Commissione propone con 14 voti favorevoli e 5 astensioni di approvare questa Convenzione (12.097) che offre ai detenuti svizzeri e kosovari la possibilità di scontare nel proprio Paese d’origine una pena detentiva pronunciata nell’altro Stato. Essa mira inoltre a favorire il reinserimento sociale una volta scontata la pena. Nel contempo contribuisce agli sforzi volti a ridurre la quota degli stranieri presenti nelle carceri svizzere.

Assistenza giudiziaria con la Nigeria

Con 13 voti contro 12, la Commissione propone di respingere la mozione adottata dal Consiglio degli Stati (12.3674) che mira a concludere un accordo di assistenza giudiziaria con la Nigeria nel campo della lotta al traffico di cocaina. La maggioranza si allinea quindi alle argomentazioni del Consiglio federale, mentre una minoranza propone di accettare la mozione ritenendo che offra una soluzione a un problema riconosciuto.

Con 16 voti contro 7 la Commissione propone di non dare seguito all’iniziativa 12.435 del gruppo UDC «Nessuna ingerenza nell'autonomia giudiziaria della Svizzera». Una minoranza propone invece di darvi seguito.

La Commissione ha da ultimo accolto le due iniziative parlamentari 12.419 Leutenegger Filippo. Tutela di interessi pubblici superiori e legittimi quale circostanza esimente (whistleblowing), con 13 voti contro 8 e 2 astensioni, e 12.424 Poggia. Proteggere le parti in giudizio da un rigore eccessivo e ingiustificato della procedura civile, con 12 voti contro 11 e un’astensione.

Presieduta dal consigliere nazionale Yves Nidegger (UDC, GE), la Commissione si è riunita a Berna il 23 e il 24 maggio 2013.

 

Berna, 24 maggio 2013  Servizi del Parlamento