La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S) teme che, se potessero farsi accreditare, i rappresentanti di interessi che vorrebbero accedere al Palazzo del Parlamento sarebbero ancora più numerosi. La Commissione si esprime pertanto contro la corrispondente iniziativa parlamentare.

Con 8 voti contro 3 e 1 astensione la CIP-S respinge l’iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Andrea Caroni (RL, AR) (12.430 Regole del gioco chiare e trasparenza per la rappresentanza di interessi a Palazzo federale), intesa a modificare le disposizioni in materia di rappresentanza di interessi al Palazzo del Parlamento. Il 27 maggio 2013 la Commissione del Consiglio nazionale si era espressa, con 16 voti contro 6, a favore di tale iniziativa (cfr. comunicato stampa della CIP-N del 28 maggio 2013).

La Commissione dubita che sia possibile trovare criteri validi per l'ammissione di lobbisti. Occorrerebbe anzitutto trovare una definizione giuridica di «lobbisti», il che è praticamente impossibile. La consegna e il controllo delle autorizzazioni di accesso comporterebbe un notevole dispendio amministrativo. L'istituzione di una nuova categoria di persone con diritto di accesso rischia inoltre di far aumentare il numero di lobbisti a Palazzo federale. La normativa vigente, fondata sulla responsabilità personale del singolo parlamentare che consegna le sue due autorizzazioni di accesso a terzi, è idonea e garantisce una trasparenza sufficiente: le funzioni degli ospiti devono essere indicate sia nel registro sia sul badge.
La palla si ritrova quindi nel campo della CIP del Consiglio nazionale, la quale dovrà decidere se proporre al suo Consiglio di dare seguito all'iniziativa o no.

 

Più trasparenza anche per quanto concerne le relazioni di interesse dei membri del Parlamento
Contrariamente alla sua Commissione omologa del Consiglio nazionale, secondo la CIP-S il fatto che nel registro degli interessi dei parlamentari figuri anche se un parlamentare esercita una determinata attività a titolo onorifico o rimunerativo non migliora la trasparenza. La Commissione ha pertanto respinto, con 5 voti contro 3 e 2 astensioni, l'iniziativa parlamentare presentata dalla consigliera nazionale Isabelle Moret (RL, VD) (12.423 Iv. Pa. Relazioni d'interesse. Precisare se si tratta di un'attività remunerativa o di un impegno civico). La Commissione ritiene irrilevante il fatto che l'attività di un parlamentare sia rimunerata o no. L'opinione pubblica sarebbe invece più interessata a sapere se l'indennizzo di un'attività è dell'ordine di 1000 o di 300 000 franchi all'anno. Tuttavia quest indicazioni risponderebbero soltanto a meri interessi di curiosità, cosicché la Commissione reputa che non sia affatto necessario intervenire in questo ambito.

Il 27 maggio 2013, la Commissione del Consiglio nazionale ha dato seguito all'iniziativa con 12 voti contro 9 e 2 astensioni (cfr. comunicato stampa della CIP-N del 28 maggio 2013). Dovrà ora decidere se chiedere alla Camera di dare seguito all'iniziativa.

 

Nessuna modifica della procedura per l'applicazione provvisoria dei trattati internazionali
Dopo che nel 2010, contro la volontà delle commissioni consultate di entrambe le Camere, il Consiglio federale aveva applicato provvisoriamente l'accordo di assistenza amministrativa UBS con gli Stati Uniti, la cui approvazione spettava al Parlamento, la competenza del Consiglio federale in questo ambito è rimessa in discussione. In attuazione di due mozioni accolte, il Consiglio federale ha pertanto proposto una nuova procedura: pur auspicando mantenere la sua competenza, dovrebbe rinunciare all'applicazione provvisoria qualora due terzi dei membri di ciascuna delle due competenti commissioni parlamentari votassero contro l'applicazione provvisoria (12.069 Competenza di concludere trattati internazionali. Applicazione provvisoria e trattati di portata limitata).

Il Consiglio nazionale, considerandola insufficiente, ha respinto tale proposta. Peraltro, per vari motivi, non ha trovato un riscontro favorevole nemmeno in seno alla Commissione del Consiglio degli Stati, la quale ritiene infatti che le competenze siano poco chiare. Mentre il Consiglio nazionale vuole trasmettere la competenza nell'ambito dell'applicazione provvisoria alle competenti Commissioni di entrambe le Camere, la Commissione del Consiglio degli Stati preferisce attenersi al diritto vigente. Quest'ultima ritiene infatti che il Consiglio federale, nell'interesse della capacità d'intervento in materia di politica estera, debba mantenere, in casi urgenti e di rilievo, la sua attuale competenza di applicare provvisoriamente i trattati internazionali che in seguito dovranno essere approvati dal Parlamento.

 

Nessuna «Lex Giura meridionale» per le elezioni del Consiglio nazionale
La Commissione del Consiglio degli Stati è del parere che non sia compito della Confederazione provvedere a un'adeguata rappresentanza delle minoranze linguistiche cantonali nel Consiglio nazionale. Si è quindi espressa contro un'iniziativa depositata dal Cantone di Berna (12.314 n Iv. Ct. BE. Composizione del Consiglio nazionale) che peraltro il Consiglio nazionale aveva già respinto senza presentare controproposte. L'iniziativa chiede una modifica della Costituzione federale volta ad assicurare alle minoranze linguistiche dei Cantoni plurilingue un determinato numero di seggi in Consiglio nazionale.

L'iniziativa in questione è influenzata dalle esperienze maturate nelle ultime elezioni del Consiglio nazionale, in occasione delle quali non era stato eletto alcun rappresentante del Giura bernese francofono. La Commissione constata che nessun altro Cantone plurilingue ha sollevato la questione, motivo per cui non ritiene necessario trovare una soluzione a livello federale. Una soluzione di questo tipo rimetterebbe in discussione il principio costituzionale secondo cui i Cantoni costituiscono i distretti elettorali per quanto riguarda l’elezione del Consiglio nazionale, soluzione che del resto non è accetta nemmeno dal Consiglio nazionale.

 

Iniziative popolari senza raccomandazione di voto: comunicazione del Consiglio federale
La Commissione propone, con 4 voti contro 2 e 2 astensioni, di respingere l’iniziativa parlamentare del consigliere agli Stati Thomas Minder (SH) che auspica una maggiore imparzialità da parte del Consiglio federale nei casi in cui il Parlamento non formula alcuna raccomandazione di voto su un’iniziativa popolare (13.431 s Iv. Pa. Iniziative popolari senza raccomandazione di voto. Informazione imparziale del Consiglio federale agli elettori). Secondo la Commissione, nei casi che si sono presentati finora, la trasparenza del Consiglio federale è stata tale da far sì che il Parlamento non dovesse formulare alcuna raccomandazione. Al Consiglio federale spetta un obbligo di informazione sulla posizione delle autorità, che deve essere onorato anche quando il Parlamento non formula raccomandazioni. D'altro canto, la minoranza della Commissione non contesta il fatto che il Consiglio federale debba informare, ma ritiene che in caso di errore nella raccomandazione di voto l'informazione dovrebbe essere neutra, limitandosi a esporre gli argomenti favorevoli e contrari.

Presieduta dal consigliere agli Stati Robert Cramer (GE), la Commissione si è riunita a Berna l'11 novembre 2013. 

 

Berna, 12 novembre 2013   Servizi del Parlamento