Whistleblowing
La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha approvato il progetto di modifica del Codice delle obbligazioni concernente la tutela in caso di segnalazioni di irregolarità da parte del lavoratore, seguendo così ampiamente le proposte del Collegio governativo.

La Commissione ha ultimato la deliberazione di dettaglio sul disegno del Consiglio federale (D-CO, 13.094) e ha approvato quest’ultimo con 6 voti contro 0 e 2 astensioni. Il progetto è volto a stabilire a quali condizioni è da ritenersi legittima una segnalazione da parte di un lavoratore che informa circa irregolarità sul posto di lavoro (cosiddetto Whistleblower). Di regola si può ritenere ammissibile una segnalazione soltanto se è dapprima indirizzata al datore di lavoro, successivamente a un’autorità e soltanto in seguito, quale ultima ratio, all’opinione pubblica. La Commissione ha seguito ampiamente il disegno del Consiglio federale. Per quanto concerne l’inammissibilità di una segnalazione all’autorità competente (art. 321ater cpv. 2 D-CO), la Commissione intende inserire espressamente nella legge un’ulteriore condizione che deve soddisfare il sistema interno di segnalazione, ossia la possibilità per i lavoratori di poter presentare le segnalazioni a titolo confidenziale. La Commissione ha invece respinto la proposta del Consiglio federale secondo la quale un’autorità deve informare il lavoratore circa il seguito della procedura entro 14 giorni (art. 321aquinquies cpv. 1 lett. b D-CO); con 8 voti contro 0 e 1 astensione ha proposto invece un termine di 30 giorni.

 

Ampliamento della cognizione sui ricorsi in materia penale

La Commissione è entrata in materia per quanto concerne l’oggetto 13.075 e inizierà la deliberazione di dettaglio nelle prossime sedute. L’oggetto menzionato ha lo scopo di migliorare la tutela giurisdizionale in relazione alle sentenze del Tribunale penale federale. A tal proposito la Commissione esaminerà anche la variante che prevede l’istituzione di una corte d’appello presso detto tribunale.

 

Discriminazioni basate sull’orientamento sessuale

Con 4 voti contro 3 e 3 astensioni, la Commissione non ha aderito alla decisione della CAG-N di dare seguito all’iniziativa parlamentare 13.407. Con 5 voti contro 2 e 2 astensioni la Commissione chiede inoltre al proprio Consiglio di non dare seguito all’iniziativa del Cantone di Ginevra (13.304). Una minoranza chiede di darvi seguito. Entrambe le iniziative propongono che la discriminazione in ragione dell’orientamento sessuale vada a integrare la norma sulla discriminazione razziale (art. 261bis CP). L’iniziativa cantonale vuole inoltre sancire esplicitamente questo divieto di discriminazione nell’articolo 8 capoverso 2 Cost.

 

Informazione delle vittime

La Commissione approva in ampia misura il progetto della commissione omologa (09.430 Iv. Pa. Legge concernente l’aiuto alle vittime di reati). In particolare auspica un compromesso: accettare la cerchia (ampia) dei titolari del diritto all’informazione, che comprende pure i terzi che possono far valere un interesse degno di protezione, per esempio i testimoni, ma tenere in considerazione anche gli interessi del condannato al momento della decisione su un eventuale rifiuto d’informare.

 

Proprietà per piani

La Commissione propone, senza opposizione ma con due astensioni, di respingere la mozione 12.3168 che chiede di allentare il principio dell’unanimità nel diritto in materia di proprietà per piani in caso di nuova costruzione sostitutiva. Al pari del Consiglio federale, essa ritiene infatti che tale principio costituisca un ostacolo solo in via eccezionale.

 

Prostituzione

Con 7 voti contro 1, la Commissione non si allinea alla decisione della commissione omologa di dare seguito all’iniziativa 13.423 (Porre fine allo sfruttamento finanziario di donne e uomini che esercitano la prostituzione). L’oggetto è rinviato alla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale.

 

Termine di avviso in caso di difetti occulti

La Commissione approva all’unanimità la decisione della commissione omologa di dare seguito all’iniziativa 12.502 (Termini di avviso più equi nel contratto di appalto).

 

Esecuzione delle pene e delle misure

La Commissione ha preso atto del rapporto del Consiglio federale del 18 marzo 2014 in adempimento del postulato 11.4072. Il rapporto affronta in dettaglio la tematica del riesame dell’esecuzione delle pene e delle misure in Svizzera. Ritenendo urgente una maggior collaborazione interdisciplinare e intercantonale, la Commissione ravvisa la necessità d’intervenire. Sul piano materiale, è del parere che siano indispensabili ulteriori accertamenti prima di decidere sulla mozione 11.3767 (Mo. Consiglio nazionale (Rickli Natalie). Niente permessi di libera uscita per i condannati all’internamento). A tal fine ha deciso, senza voti contrari, di attendere il rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 13.3978. Tale rapporto sulla prassi in materia d’internamento in Svizzera dovrebbe essere pubblicato all’inizio del 2015.

 

Presieduta dal consigliere agli Stati Stefan Engler (PPD, GR), la Commissione si è riunita a Berna il 3 e il 4 luglio 2014.

 

Berna, 4 luglio 2014 Servizi del Parlamento