Diritto sanzionatorio
La Commissione propone su diversi punti importanti di mantenere le decisioni del Consiglio degli Stati e di eliminare alcune divergenze.

Nell’ambito dell’eliminazione delle divergenze fra le Camere, la Commissione ha esaminato la modifica del diritto sanzionatorio (12.046). Su tutta una serie di punti condivide le decisioni del Consiglio degli Stati. Con 8 voti contro 3 chiede di mantenere a 10 franchi l’importo minimo dell’aliquota giornaliera (art. 34 D-CP). Una minoranza aderisce invece alla proposta del Consiglio nazionale di fissare l’importo a 30 franchi. Per quanto concerne l’esazione della pena pecuniaria, la Commissione decide all’unanimità di mantenere la possibilità di prorogare il termine di pagamento e di ordinare l’esecuzione per debiti (art. 35 e 36 D-CP). Con 11 voti contro 1 propone di aderire alla decisione del Consiglio nazionale che fissa a tre giorni la durata minima della pena detentiva (art. 40 D-CP). Con 10 voti contro 1 riafferma che spetta al legislatore fissare i criteri che consentono al giudice di pronunciare una pena detentiva invece di una pena pecuniaria (art. 41 D-CP). Con 9 voti contro 3 e un’astensione, la Commissione aderisce alla versione del Consiglio degli Stati anche in relazione alla sospensione condizionale della pena (sospensione possibile soltanto per la metà di una pena pecuniaria; art. 42 D-CP). Per quanto concerne la sospensione parziale dell’esecuzione della pena detentiva, decide, con 9 voti contro 2 e un’astensione, di allinearsi alla proposta del Consiglio nazionale di prevedere che sia la parte sospesa sia la parte da eseguire debbano essere di almeno sei mesi ciascuna (art. 43 D-CP). In merito al decreto d’accusa (art. 352 CPP), la Commissione decide senza voti contrari di aderire alla decisione del Consiglio degli Stati.

Revisione delle norme sul mantenimento del figlio / Armonizzazione dell’anticipo e dell’incasso degli alimenti/ Base costituzionale per la ripartizione dell’ammanco

La Commissione ha avviato l’esame di dettaglio sul progetto di modifica delle norme del Codice civile (CC) relative al mantenimento del figlio (13.101) allineandosi perlopiù alla posizione del Consiglio nazionale. Ha pertanto deciso, fra l’altro, di rinunciare a introdurre un contributo di mantenimento minimo corrispondente all’importo massimo della rendita semplice per orfani dell’AVS. Per quanto concerne il maggior coinvolgimento di entrambi i genitori nell’accudimento dei figli comuni, è stato sancito il principio secondo cui i tribunali e le autorità di protezione dei minori e degli adulti debbano prestare particolare attenzione affinché le loro decisioni favoriscano la relazione del minore con entrambi i genitori (art. 298 cpv. 2bis D-CC; art. 298 cpv. 3bis CC). Negli articoli 298 capoverso 2ter e 298b capoverso 3ter CC è stato inoltre introdotto il principio secondo cui, a tutela del bene del figlio, in caso di esercizio congiunto dell’autorità parentale il giudice o l’autorità di protezione dei minori e degli adulti esamini l’eventualità di una custodia alternata se un genitore o il figlio lo richiedono. La Commissione riprenderà l’esame nella prossima seduta, integrando eventualmente nelle norme sul mantenimento del figlio i provvedimenti per tutelare gli averi di previdenza in caso di inadempienza dell’obbligo di mantenimento. Per il resto propone alla sua Camera di togliere dal ruolo l’iniziativa del Cantone di Zurigo 09.301 che chiede di armonizzare l’anticipo e l’incasso degli alimenti. Quanto alla mozione della CAG-N 14.3662 la Commissione propone con 8 voti contro 4 di accogliere l’oggetto, mentre una minoranza chiede di respingerlo. La mozione chiede che venga istituita una base costituzionale affinché il legislatore federale possa legiferare sulla ripartizione dell’ammanco.

Diritto in materia di prescrizione

La Commissione ha svolto un primo dibattito sul disegno di revisione del diritto in materia di prescrizione (13.100), senza tuttavia prendere una decisione in merito all’entrata in materia. Essa proseguirà i suoi lavori su questo oggetto nel febbraio del 2015. I punti salienti del disegno sono la proroga da uno a tre anni del termine di prescrizione per le pretese derivanti da un atto illecito o da un indebito arricchimento e la fissazione di un termine di prescrizione assoluto di 30 anni in caso di danni corporali. La revisione fornisce in particolare una proposta di soluzione al problema dei danni tardivi.

Protezione dei consumatori contro gli abusi nell’ambito della vendita per telefono

La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati si è occupata delle divergenze fra le due Camere per quanto concerne l’iniziativa parlamentare 06.441. Per la maggior parte delle disposizioni propone di attenersi alla decisione del Consiglio degli Stati. Una maggioranza della Commissione (8-5-0) propone pertanto di mantenere nel progetto le transazioni online (art. 40c P-CO), mentre una minoranza sostiene la decisione contraria del Consiglio nazionale. Per quanto concerne le eccezioni al diritto di revoca, la Commissione propone di lasciare a 100 franchi l’importo al di sotto del quale il consumatore non può far valere tale diritto (art. 40e P-CO). La Commissione terminerà la deliberazione di dettaglio nella sua prossima seduta.

Grooming

La Commissione mantiene la sua posizione e, con 7 voti contro 5, propone alla sua Camera di non dare seguito all’iniziativa parlamentare 13.422. Ritiene infatti che le norme vigenti siano sufficienti per reprimere gli adescamenti a fini sessuali di minori su Internet.

Profili del DNA

La Commissione propone alla sua Camera, con 8 voti contro 3 e 1 astensione, di non aderire alla decisione del Consiglio nazionale di dare seguito all’iniziativa parlamentare 13.408. L’iniziativa chiede che in determinati casi la cancellazione di profili di DNA sia sottoposta a limitazioni. La questione potrà essere esaminata nell’ambito dell’adeguamento del Codice di procedura penale (cfr. Mo. 14.3383).

Usurpazione d’identità

Con 8 voti contro 1 e 2 astensioni, la Commissione ha deciso di non allinearsi alla proposta della CAG-N di dare seguito all’iniziativa parlamentare 13.445. Il testo depositato chiede di rendere punibile l’usurpazione d’identità, per mezzo degli strumenti di comunicazione informatici, nell’intento di nuocere. La questione è già trattata nell’ambito della mozione 14.3288.

Protezione contro la violenza domestica

Con 6 voti contro 3 e 3 astensioni, la Commissione ha deciso di non approvare la decisione della Commissione omologa del Consiglio nazionale di dare seguito a un’iniziativa parlamentare (13.454) che chiede alla Confederazione di iscrivere nella legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati che i Cantoni provvedano affinché sia garantito un numero sufficiente di posti in istituzioni appropriate che offrono protezione dalle violenze subite nell’ambiente sociale immediato. La Commissione non contesta la necessità di proteggere le donne e gli uomini contro le violenze domestiche, sottolineando tuttavia che è di competenza dei Cantoni organizzare e finanziare le strutture d’accoglienza. Essa fa peraltro notare che a livello dei Cantoni si sta procedendo a un’analisi della situazione e delle esigenze, mentre sono in corso lavori a livello della Confederazione in vista della ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione d’Istanbul), firmata dalla Svizzera nel 2013.

Berna, 24 ottobre 2014 Servizi del Parlamento