L’iniziativa
parlamentare presentata dal consigliere nazionale Daniel Vischer (G, ZH) chiede
di modificare la Costituzione federale affinché l’attuale protezione dei dati personali si trasformi da
protezione da un uso abusivo dei dati a diritto fondamentale
all’autodeterminazione informativa (14.413 n Per il diritto fondamentale all’autodeterminazione
informativa). La
CIP-N ha dato seguito con 12 voti contro 8 a questa iniziativa che chiede un
vero e proprio cambiamento di paradigma rispetto al vigente disposto
costituzionale. Tenendo conto della crescente digitalizzazione in atto a
livello mondiale, la Commissione ritiene che il diritto all’autodeterminazione
informativa debba essere esplicitamente riconosciuto come libertà personale.
Questo cambiamento di paradigma ha come risultato un’inversione dell’onere
della prova a scapito dello Stato e delle imprese commerciali e a favore dei
cittadini. La minoranza della Commissione non intravvede alcun valore aggiunto
nella formulazione di una tale disposizione costituzionale così come richiesto
dall’iniziativa e rinvia alla giurisprudenza del Tribunale federale, la quale
già riconoscerebbe il diritto all’autodeterminazione normativa. Invece di
definire un nuovo diritto fondamentale, essa ritiene più importante far
rispettare la vigente base costituzionale. Prima di potersi occupare
dell’attuazione dell’iniziativa, la Commissione deve attendere che la
Commissione omologa del Consiglio degli Stati si allinei alla sua posizione.
Rinuncia
provvisoria a sanzioni più severe in caso di violazione della protezione dei
dati
La Commissione
non intende invece per il momento concedere all’Incaricato federale della protezione dei dati e
della trasparenza (IFPDT) la competenza di infliggere multe amministrative in
caso di violazione della protezione dei dati. Con 12 voti contro 9 e 1 astensione
la CIP-N ha respinto un’iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Jean Christophe Schwaab (S, VD), il
quale chiedeva di attribuire all’IFPDT la competenza di infliggere sanzioni
amministrative (14.404 n Per sanzioni veramente dissuasive in caso di
violazione della protezione dei dati). Pur riconoscendo in generale la necessità di
intervenire sul piano legislativo nell’ambito della protezione dei dati, la CIP-N
preferisce per il momento attendere prima di prendere una decisione definitiva:
occorre infatti prima stabilire se la richiesta concreta dell’iniziativa debba
essere attuata nel quadro dell’imminente revisione della pertinente legge
federale. Protezione della personalità significa innanzitutto protezione del
privato cittadino dalle ingerenze dello Stato: quando quest’ultimo interviene
per regolare i rapporti tra privati occorre tuttavia essere cauti. La minoranza
della Commissione propone al Consiglio nazionale di dare seguito
all’iniziativa; essa ritiene infatti che a causa del continuo sviluppo delle
tecnologie dell’informazione gli interessi degni di protezione del cittadino
sono sempre più messi in discussione, da cui la necessità di mettere nuovi strumenti
giuridici a disposizione dell’IFPDT.
No
all’iniziativa popolare legislativa
Con 12 voti
contro 9 e 2 astensioni la Commissione si oppone all’introduzione
dell’iniziativa popolare legislativa a livello federale, come richiesto dal
consigliere nazionale Hugues Hiltpold (RL, GE) nella sua iniziativa
parlamentare (13.464 n Introdurre l’iniziativa popolare legislativa.
Colmare una lacuna dei diritti popolari). La Commissione teme che l’introduzione di un
simile nuovo diritto popolare complichi sul piano giuridico il sistema dei
diritti politici. L’Assemblea federale deve già oggi affrontare con una certa
frequenza diversi problemi, ad esempio quando è chiamata a esaminare la
validità delle iniziative popolari. Se fosse introdotta anche l’iniziativa
popolare legislativa questo esame diventerebbe ancora più complesso, poiché si
tratterebbe di tenere conto di ulteriori criteri quali il rispetto del livello
normativo e della costituzionalità. Risulterebbe inoltre particolarmente
difficile attuare un’iniziativa popolare legislativa presentata in forma
generica. La minoranza della Commissione ritiene al contrario che sarebbe un
grosso vantaggio se le iniziative popolari il cui contenuto richiede in realtà
una modifica a livello di legge non dovessero per forza essere presentate nella
forma di una modifica costituzionale.
Diritti
politici: attestazioni del diritto di voto entro il termine di referendum
La Commissione
ha trattato le divergenze che vi sono ancora tra le due Camere in relazione
alla modifica della legge federale sui diritti politici (13.103 n Legge federale sui diritti politici. Modifica). La maggioranza della Commissione
si è allineata alla posizione del Consiglio degli Stati su un punto importante:
con 14 voti contro 9 essa ha ritenuto che, conformemente al diritto vigente,
per la riuscita di un referendum le firme con le relative attestazioni del
diritto di voto devono essere depositate presso la Cancelleria federale prima
della scadenza del termine di 100 giorni. Secondo la Commissione il comitato
referendario è tenuto a organizzarsi adeguatamente affinché le attestazioni possano
essere effettuate entro i termini previsti. Con 14 voti contro 9 la Commissione
è invece dell’avviso che non vi sia la necessità di introdurre una disposizione
sull’osservazione di votazioni, visto che queste sono già oggi possibili.
Nessuna
protezione legale particolare per i whistleblower
Chi denuncia
le violazioni dello Stato di diritto e dei diritti democratici commesse da uno
Stato non può vedersi concesso l’asilo politico in Svizzera od ottenere la
garanzia di non essere estradato o espulso verso Paesi terzi. Con 13 voti
contro 8 la Commissione si oppone all’iniziativa parlamentare presentata dal
consigliere nazionale Carlo Sommaruga (S, GE) sulla scia del caso Snowden.
L’iniziativa chiede di concedere uno statuto giuridico particolare ai cosiddetti
whistleblower (13.465 n Per una protezione dei lanciatori di allarme in
presenza di violazioni dello Stato di diritto, dei diritti democratici e dei
diritti dei cittadini).
La Commissione rileva che le persone minacciate di persecuzione da parte di uno
Stato possono in ogni caso presentare una domanda d’asilo in Svizzera, domanda
che le autorità esamineranno scrupolosamente. Essa non vuole tuttavia estendere
la nozione di rifugiato ai whistleblower,
poiché già oggi il diritto di rimanere in Svizzera può essere eccezionalmente
concesso in casi di rigore. La minoranza della Commissione propone di dare
seguito all’iniziativa, poiché in definitiva questo caso riguarda aspetti
essenziali dell’asilo politico. In un mondo sempre più digitalizzato questa
problematica, a prescindere dai casi più mediatizzati, è destinata ad acuirsi
ulteriormente, ed è quindi necessario un ampio dibattito per trovare soluzioni
a livello legislativo.
Nessuna
sanzione penale per domande d’asilo presentate in modo abusivo
Con 13 voti
contro 6 la Commissione propone alla propria Camera di non dare seguito a
un’iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Hans Fehr (V, ZH), il
quale chiede che nell’ambito del diritto in materia d’asilo siano introdotte
pene detentive da sei mesi a cinque anni per le persone che tentano di
ingannare le autorità fornendo dati personali falsi, oppure che presentano una
nuova domanda d’asilo dopo che quella precedente è stata respinta con decisione
passata in giudicato, senza che le circostanze siano sostanzialmente mutate (13.460 n Sanzionare le domande d’asilo presentate abusivamente). La Commissione respinge l’iniziativa poiché
ritiene che le sanzioni previste dal vigente diritto in materia di asilo e di
stranieri per lottare contro gli abusi siano sufficienti. Rileva peraltro una
contraddizione tra la pronuncia di pene detentive e gli sforzi profusi per far
sì che chi si macchia di un reato sia espulso il più rapidamente possibile
verso il suo Paese d’origine. La minoranza della Commissione propone di dare
seguito all’iniziativa, poiché soltanto l’introduzione di sanzioni efficaci
consentirebbe di esplicare un effetto preventivo contro gli abusi in materia
d’asilo.
In seguito a
quanto accaduto alla richiedente l’asilo siriana che ha perso il figlio durante
il transito tra Vallorbe e Briga, la Commissione ha deciso di occuparsi della
questione in occasione della sua prossima seduta, nel corso della quale intende
sentire rappresentanti del Consiglio federale e del Corpo delle guardie di
confine.
Presieduta
dalla consigliera nazionale Cesla Amarelle (S, VD), la Commissione si è riunita
a Berna il 28 e il 29 agosto 2014.
Berna, 29 agosto 2014 Servizi del Parlamento