La Commissione delle
istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) è favorevole
all’introduzione di un nuovo diritto all’autodeterminazione informativa. Ha
dato seguito a un’iniziativa parlamentare che chiede di modificare la
Costituzione federale in tal senso.

L’iniziativa parlamentare presentata dal consigliere nazionale Daniel Vischer (G, ZH) chiede di modificare la Costituzione federale affinché l’attuale protezione dei dati personali si trasformi da protezione da un uso abusivo dei dati a diritto fondamentale all’autodeterminazione informativa (14.413 n Per il diritto fondamentale all’autodeterminazione informativa). La CIP-N ha dato seguito con 12 voti contro 8 a questa iniziativa che chiede un vero e proprio cambiamento di paradigma rispetto al vigente disposto costituzionale. Tenendo conto della crescente digitalizzazione in atto a livello mondiale, la Commissione ritiene che il diritto all’autodeterminazione informativa debba essere esplicitamente riconosciuto come libertà personale. Questo cambiamento di paradigma ha come risultato un’inversione dell’onere della prova a scapito dello Stato e delle imprese commerciali e a favore dei cittadini. La minoranza della Commissione non intravvede alcun valore aggiunto nella formulazione di una tale disposizione costituzionale così come richiesto dall’iniziativa e rinvia alla giurisprudenza del Tribunale federale, la quale già riconoscerebbe il diritto all’autodeterminazione normativa. Invece di definire un nuovo diritto fondamentale, essa ritiene più importante far rispettare la vigente base costituzionale. Prima di potersi occupare dell’attuazione dell’iniziativa, la Commissione deve attendere che la Commissione omologa del Consiglio degli Stati si allinei alla sua posizione.

 

Rinuncia provvisoria a sanzioni più severe in caso di violazione della protezione dei dati

 
La Commissione non intende invece per il momento concedere all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) la competenza di infliggere multe amministrative in caso di violazione della protezione dei dati. Con 12 voti contro 9 e 1 astensione la CIP-N ha respinto un’iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Jean Christophe Schwaab (S, VD), il quale chiedeva di attribuire all’IFPDT la competenza di infliggere sanzioni amministrative (14.404 n Per sanzioni veramente dissuasive in caso di violazione della protezione dei dati). Pur riconoscendo in generale la necessità di intervenire sul piano legislativo nell’ambito della protezione dei dati, la CIP-N preferisce per il momento attendere prima di prendere una decisione definitiva: occorre infatti prima stabilire se la richiesta concreta dell’iniziativa debba essere attuata nel quadro dell’imminente revisione della pertinente legge federale. Protezione della personalità significa innanzitutto protezione del privato cittadino dalle ingerenze dello Stato: quando quest’ultimo interviene per regolare i rapporti tra privati occorre tuttavia essere cauti. La minoranza della Commissione propone al Consiglio nazionale di dare seguito all’iniziativa; essa ritiene infatti che a causa del continuo sviluppo delle tecnologie dell’informazione gli interessi degni di protezione del cittadino sono sempre più messi in discussione, da cui la necessità di mettere nuovi strumenti giuridici a disposizione dell’IFPDT.

 

No all’iniziativa popolare legislativa

 
Con 12 voti contro 9 e 2 astensioni la Commissione si oppone all’introduzione dell’iniziativa popolare legislativa a livello federale, come richiesto dal consigliere nazionale Hugues Hiltpold (RL, GE) nella sua iniziativa parlamentare (13.464 n Introdurre l’iniziativa popolare legislativa. Colmare una lacuna dei diritti popolari). La Commissione teme che l’introduzione di un simile nuovo diritto popolare complichi sul piano giuridico il sistema dei diritti politici. L’Assemblea federale deve già oggi affrontare con una certa frequenza diversi problemi, ad esempio quando è chiamata a esaminare la validità delle iniziative popolari. Se fosse introdotta anche l’iniziativa popolare legislativa questo esame diventerebbe ancora più complesso, poiché si tratterebbe di tenere conto di ulteriori criteri quali il rispetto del livello normativo e della costituzionalità. Risulterebbe inoltre particolarmente difficile attuare un’iniziativa popolare legislativa presentata in forma generica. La minoranza della Commissione ritiene al contrario che sarebbe un grosso vantaggio se le iniziative popolari il cui contenuto richiede in realtà una modifica a livello di legge non dovessero per forza essere presentate nella forma di una modifica costituzionale.

 

Diritti politici: attestazioni del diritto di voto entro il termine di referendum

 
La Commissione ha trattato le divergenze che vi sono ancora tra le due Camere in relazione alla modifica della legge federale sui diritti politici (13.103 n Legge federale sui diritti politici. Modifica). La maggioranza della Commissione si è allineata alla posizione del Consiglio degli Stati su un punto importante: con 14 voti contro 9 essa ha ritenuto che, conformemente al diritto vigente, per la riuscita di un referendum le firme con le relative attestazioni del diritto di voto devono essere depositate presso la Cancelleria federale prima della scadenza del termine di 100 giorni. Secondo la Commissione il comitato referendario è tenuto a organizzarsi adeguatamente affinché le attestazioni possano essere effettuate entro i termini previsti. Con 14 voti contro 9 la Commissione è invece dell’avviso che non vi sia la necessità di introdurre una disposizione sull’osservazione di votazioni, visto che queste sono già oggi possibili.

 

Nessuna protezione legale particolare per i whistleblower

 
Chi denuncia le violazioni dello Stato di diritto e dei diritti democratici commesse da uno Stato non può vedersi concesso l’asilo politico in Svizzera od ottenere la garanzia di non essere estradato o espulso verso Paesi terzi. Con 13 voti contro 8 la Commissione si oppone all’iniziativa parlamentare presentata dal consigliere nazionale Carlo Sommaruga (S, GE) sulla scia del caso Snowden. L’iniziativa chiede di concedere uno statuto giuridico particolare ai cosiddetti whistleblower (13.465 n Per una protezione dei lanciatori di allarme in presenza di violazioni dello Stato di diritto, dei diritti democratici e dei diritti dei cittadini). La Commissione rileva che le persone minacciate di persecuzione da parte di uno Stato possono in ogni caso presentare una domanda d’asilo in Svizzera, domanda che le autorità esamineranno scrupolosamente. Essa non vuole tuttavia estendere la nozione di rifugiato ai whistleblower, poiché già oggi il diritto di rimanere in Svizzera può essere eccezionalmente concesso in casi di rigore. La minoranza della Commissione propone di dare seguito all’iniziativa, poiché in definitiva questo caso riguarda aspetti essenziali dell’asilo politico. In un mondo sempre più digitalizzato questa problematica, a prescindere dai casi più mediatizzati, è destinata ad acuirsi ulteriormente, ed è quindi necessario un ampio dibattito per trovare soluzioni a livello legislativo.

 

Nessuna sanzione penale per domande d’asilo presentate in modo abusivo

 
Con 13 voti contro 6 la Commissione propone alla propria Camera di non dare seguito a un’iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Hans Fehr (V, ZH), il quale chiede che nell’ambito del diritto in materia d’asilo siano introdotte pene detentive da sei mesi a cinque anni per le persone che tentano di ingannare le autorità fornendo dati personali falsi, oppure che presentano una nuova domanda d’asilo dopo che quella precedente è stata respinta con decisione passata in giudicato, senza che le circostanze siano sostanzialmente mutate (13.460 n Sanzionare le domande d’asilo presentate abusivamente). La Commissione respinge l’iniziativa poiché ritiene che le sanzioni previste dal vigente diritto in materia di asilo e di stranieri per lottare contro gli abusi siano sufficienti. Rileva peraltro una contraddizione tra la pronuncia di pene detentive e gli sforzi profusi per far sì che chi si macchia di un reato sia espulso il più rapidamente possibile verso il suo Paese d’origine. La minoranza della Commissione propone di dare seguito all’iniziativa, poiché soltanto l’introduzione di sanzioni efficaci consentirebbe di esplicare un effetto preventivo contro gli abusi in materia d’asilo.
 
In seguito a quanto accaduto alla richiedente l’asilo siriana che ha perso il figlio durante il transito tra Vallorbe e Briga, la Commissione ha deciso di occuparsi della questione in occasione della sua prossima seduta, nel corso della quale intende sentire rappresentanti del Consiglio federale e del Corpo delle guardie di confine.
 
 
Presieduta dalla consigliera nazionale Cesla Amarelle (S, VD), la Commissione si è riunita a Berna il 28 e il 29 agosto 2014.
 
Berna, 29 agosto 2014  Servizi del Parlamento