Iniziativa popolare “Per il matrimonio e la famiglia”
La Commissione ha messo a punto il suo controprogetto diretto e lo sottopone per consultazione a una cerchia selezionata di destinatari

13.085 Per il matrimonio e la famiglia – No agli svantaggi per le coppie sposate. Iniziativa popolare

Nella sua seduta odierna la Commissione ha approvato il testo definitivo del controprogetto diretto intitolato «Abolire gli svantaggi per le coppie sposate – per una politica familiare per tutti». Il controprogetto diretto rinuncia da un lato a una definizione del matrimonio e, dall’altro, evita l’esclusione a priori del sistema d’imposizione individuale per le coppie sposate, considerando pertanto esclusivamente il divieto di discriminazione. Grazie a questo controprogetto, le coppie sposate non dovrebbero più essere svantaggiate, segnatamente in ambito fiscale, rispetto alle coppie concubine. La Commissione ha inoltre deciso che il controprogetto diretto dovrà essere sottoposto per consultazione a una cerchia selezionata di destinatari (Cantoni, partiti politici rappresentati in seno all’Assemblea federale e organizzazioni svizzere dei gay e delle lesbiche PINK CROSS e LOS). Sono messe in consultazione anche due proposte di minoranza per un controprogetto diretto che aderiscono alla stessa riflessione di principio come la proposta della maggioranza.

La Commissione tratterà nell’ultimo trimestre dell’anno i risultati scaturiti dalla consultazione.

03.445 Iv. Pa. Lustenberger. La formazione di apprendisti come criterio per l’aggiudicazione di appalti pubblici

Con 15 voti contro 8 e 1 astensione la Commissione propone alla propria Camera di aderire alla formulazione del Consiglio degli Stati, secondo la quale l’introduzione del criterio della formazione degli apprendisti per l’aggiudicazione di commesse pubbliche si applica unicamente agli appalti che non soggiacciono a obblighi internazionali. Una minoranza propone di mantenere la formulazione originale che non limita il campo di applicazione del nuovo criterio.

12.036 LIFD e LAID. Adeguamento alle disposizioni generali del Codice penale

La Commissione è entrata in materia sul progetto con 9 voti contro 7 e 6 astensioni. Nella deliberazione di dettaglio il dibattito è stato incentrato soprattutto sui termini di prescrizione dell’azione penale nel diritto penale fiscale.

Allineandosi a una sentenza del Tribunale federale del 2008 (134 IV 328; 6B_686/2008), la Commissione concorda sul principio secondo il quale i termini di prescrizione dell’azione penale per le contravvenzioni (p. es. sottrazione d’imposta) dovrebbero essere più brevi di quelli per i delitti (p. es. frode fiscale). Per tale motivo propone, con 16 voti contro 6, di ridurre a 10 anni i termini di prescrizione dell’azione penale per le contravvenzioni, rispetto ai 15 anni proposti dal Consiglio federale, e di mantenere a 15 anni i termini per i delitti, secondo la proposta del Consiglio federale. La maggioranza della Commissione ritiene che in questo modo i termini non solo siano ponderati nel diritto penale fiscale ma siano in un rapporto sostenibile anche rispetto al diritto penale in generale.

Una minoranza della Commissione propone di fissare a 15 anni i termini per le contravvenzioni e a 20 anni quelli per i delitti. Nella votazione sul complesso la Commissione ha approvato il progetto con 16 voti contro 6.

12.503 Iv. Pa. Adeguamento della LSA per le società cooperative di assicurazioni

Con 18 voti contro 6, la Commissione ha approvato un progetto secondo il quale le piccole società cooperative di assicurazioni sono escluse dalla sorveglianza ai sensi della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA). Il progetto è sottoposto per parere al Consiglio federale e sarà trattato presumibilmente dal Consiglio nazionale nel corso della prossima sessione autunnale.

La Commissione non ha contestato la necessità di agire ai sensi dell’iniziativa parlamentare, tuttavia singoli membri hanno fatto valere che la modifica della LAS potrebbe essere attuata anche nell’ambito della revisione totale della legge sul contratto d’assicurazione, rinviata al Consiglio federale.

13.4253 Mo. Consiglio degli Stati (Abate). Riconoscimento delle fiduciarie statiche italiane quali agenti di borsa

Con 18 voti contro 0 e 7 astensioni la Commissione ha approvato la mozione 13.4253 del Consiglio degli Stati, la quale chiede che le società fiduciarie italiane – le cosiddette fiduciarie statiche – siano riconosciute quali agenti di borsa. Nell’ambito dei precedenti scudi fiscali italiani, le persone residenti in Italia hanno regolarizzato il loro patrimonio dal profilo fiscale. Per mantenere un comportamento corretto dal profilo fiscale, le fiduciarie statiche svolgono il ruolo di sostituto d’imposta per l’incasso delle imposte dovute in Italia sui patrimoni detenuti in Svizzera. Poiché le fiduciarie statiche non sono considerate banche o agenti di borsa, i valori patrimoniali che sono stati loro trasferiti soggiacciono a una tassa di bollo di negoziazione. Se dopo il prelievo dell’imposta da parte degli intermediari finanziari italiani i valori patrimoniali sono depositati nuovamente in una banca svizzera, deve essere prelevata ancora una volta la tassa di bollo di negoziazione, che invece non è dovuta se i capitali sono depositati all’estero. Per evitare le conseguenti distorsioni del mercato è necessario adeguare la legge federale sulle tasse di bollo. La modifica di tale legge garantisce infatti la neutralità fiscale, poiché le transazioni che avvengono per motivi puramente fiscali non sono tassate.

 

Presieduta dal consigliere nazionale Ruedi Noser (PLR, ZH), la Commissione si è riunita a Berna il 23 giugno 2014. Alla seduta era presente la consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf.

 

Berna, 24 giugno 2014 Servizi del Parlamento