Nel rapporto pubblicato oggi, la Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S) ha analizzato, fondandosi su una valutazione del Controllo parlamentare dell’amministrazione (CPA), le basi legali volte a garantire l’indipendenza delle autorità di vigilanza e di regolazione. Ha inoltre esaminato come viene giudicata nella prassi l’applicazione delle disposizioni legali in materia e che cosa intraprende il Consiglio federale, entro i limiti delle proprie competenze, per garantire questa indipendenza. Delle 16 autorità di vigilanza e di regolazione identificate la Commissione ne ha selezionate cinque per un’analisi approfondita: l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic), l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN), l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR), la Commissione federale delle comuni-cazioni (ComCom) e la Commissione della concorrenza (Comco). Nel suo rapporto la CdG-S ha formulato quattro raccomandazioni a destinazione del Consiglio federale.
La Commissione constata che l’indipendenza delle autorità di vigilanza e di regolazione è disciplinata in modo frammentario e in parte lacunoso. In alcuni casi non esistono ad esempio disposizioni legali volte a evitare i conflitti d’interesse dei membri o a definire i requisiti necessari per sedere negli organi direttivi. Anche se alcune delle autorità esaminate sopperiscono a tali lacune mediante direttive e regolamenti interni, la CdG-S nota che questa pratica non è né omogenea né sistematica e chiede pertanto al Consiglio federale di sancire a livello legale un concetto unitario in cui siano definiti gli aspetti più importanti relativi all’indipendenza.
La CdG-S critica inoltre l’atteggiamento passivo del Consiglio federale nella nomina degli organi direttivi delle autorità in questione. La valutazione del CPA mostra che il Governo esercita solo marginalmente l’influenza di cui dispone per garantire l’indipendenza delle sud-dette autorità mediante la nomina di persone adeguate, particolarmente sensibili al tema dell’indipendenza. Spesso il Consiglio federale non definisce i profili delle persone che entre-ranno negli organi direttivi ma si limita ad adottare le proposte di nomina che gli vengono sot-toposte dalle autorità senza esaminarle più approfonditamente. La nomina dei membri degli organi direttivi equivale quindi una pura conferma delle candidature proposte dalle autorità.
In generale la CdG-S constata che l’indipendenza di un’autorità dipende fortemente dall’indipendenza personale dei membri degli organi direttivi e dei collaboratori, dalla loro identificazione con il ruolo che ricoprono e dalla loro sensibilità in materia di indipendenza. In altre parole: è decisivo il modo in cui i membri di un’autorità sentono e vivono la cultura dell’indipendenza. La valutazione evidenzia diversi fattori che influiscono positivamente su questa indipendenza personale, come l’introduzione di misure di sensibilizzazione in seno alle autorità o l’istituzione di un’istanza incaricata di valutare, in caso di dubbio, se è garantita l’indipendenza. La Commissione chiede pertanto al Consiglio federale di esaminare misure adeguate volte a rafforzare la cultura dell’indipendenza in seno alle autorità di vigilanza e di regolazione.
Secondo la valutazione del CPA le lacune legali rilevate non hanno causato sino ad ora grandi difficoltà nella prassi, tra l’altro perché le autorità si sono in parte dotate di ampi dispo-sitivi di autoregolazione. Tuttavia la Commissione ritiene che il Consiglio federale debba am-bire a una normativa in materia di indipendenza delle autorità di sorveglianza e di regolazione più unitaria e ottimizzata, in cui i principi cardine dell’indipendenza siano disciplinati a livello di legge. Nel suo rapporto la CdG-S invita pertanto il Consiglio federale a esaminare le consta-tazioni e le raccomandazioni da lei formulate e a presentare un suo parere in merito entro il 15 gennaio 2016.
Presieduta dal consigliere agli Stati Hans Hess (PLR, OW), la Commissione si è riunita a Berna il 6 ottobre 2015.
Annexe: Materialien zum Bericht der PVK zuhanden der GPK-S vom 2. Februar 2015
Berna, 8 ottobre 2015 Servizi del Parlamento