In casi di criminalità grave le comunicazioni via computer, ad esempio con Skype, potranno essere sorvegliate con il GovWare. Con 19 voti contro 2 e 4 astensioni la Commissione ha approvato una proposta in base alla quale il trasferimento dal sistema di elaborazione dati sorvegliato alla competente autorità di perseguimento penale deve avvenire in modo sicuro. Con 12 voti contro 12 e il voto preponderante del presidente della Commissione, ha deciso che il GovWare dev’essere acquistato da un servizio centrale della Confederazione.
La Commissione ha respinto diverse proposte, che chiedevano tra l’altro il divieto dei cosiddetti IMSI-catcher (dispositivi tecnici speciali di sorveglianza) (5/12/5), l’acquisto del GovWare soltanto in Paesi in cui la sorveglianza delle telecomunicazioni non avviene su vasta scala (6/10/7), la garanzia dell’integrità del sistema del server interessato nonché delle rispettive reti (9/12/2) e l’impiego esclusivo di GovWare sviluppato in Svizzera (4/16/2). Sono state inoltre presentate diverse proposte di minoranza.
La Commissione proseguirà l’esame dell’oggetto in occasione della sua seduta del 30 aprile 2015.
Reclamo nella legislazione sulla protezione degli adulti
Con 10 voti contro 9 la Commissione propone al suo Consiglio di non dare seguito all'iniziativa parlamentare 13.476. La minoranza propone invece di darle seguito. L'iniziativa chiede di abbreviare il termine di reclamo contro le decisioni dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti. La maggioranza della Commissione comprende la richiesta avanzata nell'iniziativa e volta a consentire un intervento più rapido del curatore. Tuttavia, ora che il Consiglio nazionale ha accolto il postulato 14.3891, che incarica il Consiglio federale di redigere un rapporto sulle conseguenze del passaggio dal diritto tutorio alla legislazione in materia di protezione dei minori e degli adulti, ritiene l'iniziativa inutile.
Maggiore protezione dei consumatori e meno abusi nella vendita per telefono
In riferimento a questo oggetto (06.441), la Commissione ha aderito in larga misura alle decisioni del Consiglio degli Stati. È dell’avviso che sia necessario migliorare la protezione dei consumatori perlomeno nell’ambito della vendita per telefono. A tal fine vanno adeguati singoli punti delle disposizioni vigenti del Codice delle obbligazioni. D’importanza fondamentale è il prolungamento del termine di revoca a 14 giorni. Contrariamente a quanto deciso dal Consiglio degli Stati, la maggioranza della Commissione chiede di sancire esplicitamente nell’articolo 16 capoverso 3 della legge federale sul credito al consumo che in caso di acquisto a rate o di contratto di leasing il consumatore che ha già usato la cosa in un modo che va oltre la verifica della sua conformità al contratto o del suo funzionamento deve un’indennità adeguata commisurata alla perdita di valore della cosa. La minoranza è invece favorevole a mantenere il diritto vigente (14/8/0).
Elezioni da parte dell'Assemblea federale. Indennità di partenza in caso di non rielezione
Con 18 voti contro 7 la Commissione propone al suo Consiglio di aderire alla decisione del Consiglio degli Stati adottando il progetto che prevede la possibilità di versare un’indennità di partenza, in caso di non rielezione, ai giudici del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti nonché al procuratore generale della Confederazione e ai suoi supplenti, se la situazione lo giustifica (12.434). Il versamento dell’indennità è escluso se la persona lascia la funzione poiché ha raggiunto l’età legale di pensionamento, è stata destituita o non è stata rieletta per aver violato gravemente i doveri d'ufficio oppure ha disdetto di propria iniziativa il rapporto di lavoro o non si candida in vista della rielezione. La minoranza della Commissione propone di non entrare in materia sull’oggetto, poiché a suo parere è sufficiente che l’Assemblea federale si pronunci in merito alla rielezione almeno sei mesi prima della fine della carica. In tal modo una persona che non è rieletta avrebbe abbastanza tempo per trovare un altro impiego.
Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio
La Commissione ha concluso la deliberazione di dettaglio sul disegno del Consiglio federale di modifica del Codice civile (CC) concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio (13.049), approvandolo con 16 voti contro 7 e 1 astensione e aderendo in gran parte alla decisione del Consiglio degli Stati. Il disegno intende eliminare insufficienze della previdenza sociale in caso di divorzio, quali in particolare il disciplinamento troppo rigido e gli svantaggi per il coniuge che non svolge un’attività lucrativa. A differenza del Consiglio degli Stati, la maggioranza della Commissione intende tenere conto dei diritti alla previdenza professionale acquisiti durante il matrimonio fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. La minoranza è invece favorevole alla soluzione del Consiglio federale e del Consiglio degli Stati secondo cui va tenuto conto dei diritti acquisiti fino al momento dell’avvio della procedura di divorzio (13/10/1).
Professione di rappresentante nei procedimenti esecutivi
Con 18 voti contro 1 e 1 astensione la Commissione ha approvato il progetto 14.073 relativo alla professione di rappresentante nei procedimenti esecutivi. Il progetto intende permettere il libero accesso al mercato dei rappresentanti a titolo professionale delle parti nei procedimenti esecutivi in tutta la Svizzera; la revisione offre inoltre l’occasione per apportare taluni adeguamenti redazionali nel Codice di procedura civile. Attualmente i Cantoni possono stabilire le condizioni alle quali una persona può rappresentare terzi a titolo professionale nel quadro di un procedimento esecutivo. Scostandosi dal disegno del Consiglio federale, la Commissione ha deciso di lasciare ai Cantoni la possibilità di vietare a una persona, per motivi gravi, di rappresentare terzi a titolo professionale nel quadro di un procedimento esecutivo (17/0/4). La minoranza propone di stralciare gli adeguamenti nel Codice di procedura civile.
Riciclaggio di denaro nel commercio immobiliare
La Commissione ha proposto al proprio Consiglio, senza voti contrari, di non dare seguito all’iniziativa del Cantone di Lucerna (13.309). L’iniziativa chiede di assoggettare il commercio immobiliare alla legge sul riciclaggio di denaro. La Commissione ritiene che la modifica della legge sul riciclaggio di denaro nel quadro della legge federale del 12 dicembre 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012 (FF 2014 8377) tenga sufficientemente conto della richiesta.
La seduta della commissione ha avuto luogo il 16 e 17 aprile 2015, sotto la presidenza del consigliere nazionale Alec von Graffenried (G, BE).
Berna, 17 aprile 2015 Servizi del Parlamento