La norma transitoria summenzionata deroga al principio «ciò che è prescritto è prescritto» e stabilisce che le nuove norme sulla prescrizione si applicheranno retroattivamente, a determinate condizioni, ai danni alla salute provocati dall’amianto. Chi ha subito danni alla salute provocati dall’amianto disporrà dunque di un termine supplementare di un anno a contare dall’entrata in vigore della modifica di legge anche qualora il termine di prescrizione sia da ritenersi scaduto secondo il nuovo diritto o le pretese risarcitorie siano state respinte a causa della prescrizione con sentenza passata in giudicato. Con 12 voti contro 0 e 1 astensione, la Commissione ha inoltre deciso di dare la precedenza all’eventuale istituzione di un fondo e stabilito dunque che la norma transitoria si applicherà soltanto a titolo sussidiario, vale a dire soltanto se nel momento in cui è presentata un’azione di risarcimento dei danni o di riparazione del torto morale non è ancora stato istituito un regime speciale che regoli adeguatamente il risarcimento dei danni causati alle persone dall’amianto. La Commissione ha poi deciso all’unanimità di circoscrivere il campo d’applicazione della norma in questione alle sole persone direttamente danneggiate. Con 7 voti contro 6, propone infine di prevedere un termine unico di 10 anni per le azioni risultanti da un contratto. Una minoranza propone invece di aderire alla posizione del Consiglio nazionale e di mantenere il termine di prescrizione di 5 anni attualmente previsto dall’articolo 128 CO per talune categorie di contratti.
LSCPT. Appianamento delle divergenze
La Commissione si è occupata dell’appianamento delle divergenze relative alla modifica della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (13.025). Per quanto riguarda i metadati postali, propone all’unanimità di prevedere un termine di conservazione di 6 mesi, ribadendo così quanto deciso dalla propria Camera. La Commissione ha invece deciso di rivenire sulla questione dei metadati delle telecomunicazioni e proposto, sempre che la Commissione omologa acconsenta a tornare su detto aspetto, un termine di conservazione di 6 mesi. Oltre a prevedere un termine di conservazione di 12 mesi sia per i metadati postali che per quelli della telecomunicazione, il Consiglio nazionale aveva peraltro introdotto due disposizioni (l’art. 269quater CPP e l’art. 70quater PPM) sui requisiti per l’impiego dei GovWare o cavalli di Troia. La Commissione è in linea di principio favorevole a tali disposizioni, ma a differenza del Consiglio nazionale non ritiene opportuno che la Confederazione assicuri la previa certificazione e l’acquisizione di tali programmi informatici.
Rafforzare l’attrattiva della Svizzera per le fondazioni
Favorevole a rafforzare l’attrattiva della Svizzera in questo settore, con 7 voti contro 1 e 3 astensioni la Commissione ha dato seguito all’iniziativa parlamentare 14.470, che prevede varie misure di diritto privato e fiscale miranti a migliorare le condizioni quadro.
Cancellazione dei precetti esecutivi ingiustificati
La Commissione ha avviato l’esame del progetto di modifica della legge sulla esecuzione e sul fallimento approvato dal Consiglio nazionale il 21 settembre scorso (09.530), decidendo di approfondire alcuni aspetti, tra cui in particolare la soluzione abbozzata dal Consiglio federale nel parere del 1° luglio 2015 (FF 2015 4779). La Commissione si pronuncerà sull’entrata in materia in una delle prossime sedute.
Presieduta dal consigliere agli Stati Stefan Engler (PPD, GR), la Commissione si è riunita a Berna il 3 novembre 2015.
Berna, 3 novembre 2015 Servizi del Parlamento