Nella votazione sul complesso la Commissione ha approvato la legge federale sulla cartella informatizzata del paziente e il relativo decreto concernente gli aiuti finanziari (13.050 s) con 23 voti contro 1 e 1 astensione, rispettivamente con 22 voti contro 1. La modifica più importante rispetto al disegno del Consiglio federale consiste nella proposta della Commissione di rinunciare, con 15 voti contro 9 e 1 astensione, al principio della doppia volontarietà. Di conseguenza tutti i fornitori di prestazioni devono introdurre la cartella informatizzata del paziente, e non soltanto gli ospedali, così come deciso da Consiglio degli Stati e Consiglio federale. Mentre agli ospedali dopo l’entrata in vigore della legge è imposto (con 14 voti a 10 e 1 astensione) un termine di attuazione di 3 anni (Consiglio degli Stati/Consiglio federale: 5 anni), ai rimanenti fornitori di prestazioni (p. es. medici, farmacisti, laboratori, case di cura, case per parto ecc.; cfr. art. 35 cpv. 2 lett. a–g e i–n LAMal) dovrebbero essere concessi 10 anni (13 voti a 10 e 2 astensioni).
La Commissione ha discusso delle divergenze concernenti la modifica della legge sulle professioni mediche LPMed (13.060 s). Al centro del dibattito vi è stata la regola-mentazione sui requisiti in materia di conoscenze linguistiche per l’esercizio di una professione medica universitaria. Si delinea un avvicinamento alla posizione del Consiglio degli Stati, anche se la decisione principale è stata presa con maggioranza risicata di 12 voti contro 10. La maggioranza ha proposto, come il Consiglio degli Stati, che le conoscenze linguistiche non rappresentino una condizione per l’iscrizione nel registro delle professioni mediche poiché questo violerebbe la regolamentazione con l’UE concernente il riconoscimento reciproco dei diplomi. Le conoscenze linguistiche costituiscono tuttavia una condizione per l’esercizio di una professione medica universitaria e il Consiglio federale deve (oppure «può», secondo il Consiglio degli Stati) disciplinare i dettagli concernenti dette conoscenze; anche tali conoscenze devono essere iscritte nel registro. Dal canto suo il datore di lavoro è obbligato a verificare se la persona impiegata dispone delle conoscenze linguistiche necessarie all’esercizio della professione. Con 22 voti contro 0 e 1 astensione la Commissione ha stabilito che i datori di lavoro che assumono persone prive delle necessarie conoscenze linguistiche possono essere multati. Il Consiglio degli Stati ha invece respinto tale possibilità.
La Commissione ha proseguito l’esame delle divergenze relative alla modifica della legge sugli agenti terapeutici (12.080 n). Per quel che concerne il disciplinamento dei vantaggi pecuniari, dopo un’approfondita discussione la Commissione propone sostanzialmente di allinearsi alle decisioni del Consiglio nazionale. Per la maggioranza della Commissione è importante che il divieto degli indebiti vantaggi si applichi a tutti gli agenti terapeutici, e non soltanto ai medicamenti soggetti all’obbligo di prescrizione come deciso dal Consiglio degli Stati (art. 57a cpv. 1; con 17 voti contro 6 e 2 astensioni). Per quel che concerne i medicamenti rimborsati dall’assicurazione malattie obbligatoria, la Commissione propone che gli sconti accordati all’acquisto debbano essenzialmente essere trasferiti a chi sostiene i costi (art. 57a cpv. 2 lett. d LATer e art. 56 cpv. 3bis LAMal; con 21 voti contro 4). La Commissione proseguirà l’esame delle divergenze dopo la sessione primaverile.
Presieduta dal consigliere nazionale Guy Parmelin (UDC, VD), la Commissione si è riunita a Berna il 19 e il 20 febbraio 2015. A parte della seduta era presente il consigliere federale Alain Berset.
Berna, 20 febbraio 2015 Servizi del Parlamento