Dopo aver esaminato approfonditamente diverse varianti, la Commissione ha deciso, con 9 voti contro 4, una soluzione di emergenza per singole centrali elettriche il cui ulteriore funzionamento è minacciato (art. 33a–33c). La misura prevede che la Confederazione possa concedere un aiuto finanziario alle grandi centrali elettriche (con potenza superiore ai 10 MW) che si trovano in difficoltà finanziarie e il cui ulteriore funzionamento a lungo termine è minacciato. La misura è attuata solo previa verifica del singolo caso, a condizione che tutti i soggetti interessati contribuiscano prendendo apposite misure. Questo significa che gestori e proprietari devono fare la loro parte, ma che anche i Cantoni di ubicazione devono ridurre i diritti d’acqua a 90 franchi/kWbr per la centrale che riceve il sostegno. La Confederazione finanzia l’importo restante prelevando 0.2 ct./kWh dal supplemento rete (art. 38 cpv. 1) che la Commissione fissa a 2.3 ct./kWh (art. 37 cpv. 3), conformemente alla proposta del Consiglio federale e del Consiglio nazionale. L’aiuto finanziario è limitato ed è concesso fino a un massimo di cinque anni dall’entrata in vigore della legge.
La maggioranza della Commissione ritiene che questa soluzione di emergenza da poter applicare rapidamente deve essere creata per garantire la produzione di elettricità proveniente da centrali idroelettriche svizzere. L’energia idroelettrica è una colonna portante della produzione nazionale da fonti rinnovabili ed è di fondamentale importanza per l’attuazione della Strategia energetica 2050. Una prima minoranza è contraria a un sostegno delle centrali idroelettriche esistenti e respinge ulteriori sovvenzioni e le relative distorsioni di mercato. Ritiene difatti che non sia ancora opportuno intervenire e sia possibile trovare rapidamente una soluzione di emergenza in caso di necessità. La minoranza si oppone però anche alla misura concreta della maggioranza della Commissione poiché a suo parere agevola i gestori altamente indebitati e non è una soluzione efficace. Propone di fissare gli importi del supplemento rete soltanto a 2.1 ct./kWh. Un’altra minoranza approva il sostegno alle grandi centrali idroelettriche, ma respinge una riduzione dei diritti d’acqua.
La Commissione è favorevole anche a una maggiore incentivazione degli ampliamenti e dei rinnovamenti delle centrali idroelettriche conformemente alla decisione del Consiglio nazionale (art. 30). Inoltre, propone di introdurre una tassa sul CO2 sullʼ«elettricità sporca» (art. 29 cpv. 3 legge sul CO2). L’idea è stata respinta di misura dal Consiglio nazionale.
La Commissione introduce nella legge quando deve terminare l’incentivazione delle energie rinnovabili: sei anni dopo l’entrata in vigore della legge nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità non verranno più accettati nuovi impianti e a partire dal 2031 cesseranno anche le restanti rimunerazioni (rimunerazione unica, contributi agli investimenti, garanzie per la geotermia, bandi di gara ed emolumenti e tasse per la protezione delle acque; art. 39a). In contropartita, per accelerare le incentivazioni, il supplemento sui costi di trasporto delle reti aumenterà al limite massimo di 2.3 centesimi/kWh già un anno dopo l’entrata in vigore della legge per poi essere ridotto in funzione del fabbisogno in un secondo tempo (art. 74 cpv. 5a). In tal modo la Commissione intende attuare in maniera rapida ed efficace l’incentivazione delle energie rinnovabili nel quadro della Strategia energetica 2050, pur ponendo un limite chiaro al sostegno finanziario e offrendo comunque trasparenza nei costi. Ciò facendo mette in risalto anche lo scopo precipuo del sistema di incentivazione, cioè offrire rapidamente uno sbocco sul mercato alle nuove tecnologie grazie ad un finanziamento iniziale. Il sistema è in linea con i valori indicativi ridimensionati dalla Commissione per il potenziamento della produzione di elettricità da energie rinnovabili di 11400 GWh entro il 2035 (art. 2; cfr. comunicato stampa del 2 aprile 2015).
Altre decisioni in breve
Per l’obbligo di ritiro e di rimunerazione dell’energia (art. 17) nonché per la commercializzazione diretta (art. 21) la Commissione riprende ampiamente il modello del Consiglio federale, mentre una minoranza sostiene in linea di massima il modello del Consiglio nazionale. La maggioranza della Commissione intende tuttavia obbligare i produttori di energia ad avvicinarsi ancor più al mercato, tralasciando la disposizione speciale per gli impianti di piccole dimensioni o per gli impianti la cui produzione non è pilotabile con facilità (art. 24). Per quel che riguarda la promozione delle energie rinnovabili, la Commissione riduce il limite inferiore per gli impianti idroelettrici a 300 kWh (art. 19) come proposto dal Consiglio federale; una minoranza desidera seguire il Consiglio nazionale e fissare il limite inferiore a 1 MW. La Commissione ha parimenti esteso i contributi per la promozione della geotermia (art. 35; comunicato stampa del 30 aprile 2015).
Per quanto concerne il fotovoltaico, la Commissione ha aumentato il limite inferiore per la partecipazione al sistema di rimunerazione da 10 a 30 kW (art. 19) e fissato il limite superiore per i contributi d’investimento a 30 kW (art. 28). La modifica mira a promuovere questa tecnologia sempre più con una rimunerazione unica. La Commissione ha precisato anche le disposizioni relative al consumo proprio presentate dal Consiglio nazionale (art. 18) che creano le basi giuridiche per unire i consumatori finali in un consumo proprio comune.
La Commissione ha invece stralciato dal progetto le disposizioni sulle prescrizioni in materia di efficienza per i gestori di energia elettrica (art. 48;comunicato stampa del 30 aprile 2015). Il progetto non prevede così obiettivi di efficienza vincolanti per i fornitori di elettricità. Le misure avrebbero dovuto creare incentivi per l’ampliamento di servizi nel settore dell’efficienza energetica. Una minoranza propone un compromesso al fine di aumentare l’efficienza complessivamente di 1.3 TWh.
Per quanto concerne le modifiche alla legge sul CO2, la Commissione si allinea al Consiglio nazionale e sostiene ampiamente il disegno del Consiglio federale. È difatti favorevole soprattutto a valori limite più severi per le emissioni di CO2 delle automobili e sostiene anche l’estensione della misura agli autofurgoni e ai veicoli trattori a sella leggeri (cfr. comunicato stampa del 30 aprile 2015).
Inoltre, la Commissione ha seguito la proposta del Consiglio nazionale di promuovere i risanamenti energetici degli edifici tramite le possibilità di deduzioni fiscali, ma con le sue modifiche vorrebbe evitare incentivi multipli (n. 2a e 2b nell’allegato; cfr. comunicato stampa del 12 agosto 2015).
Infine, la Commissione sostiene, di nuovo allineandosi con il Consiglio nazionale, il divieto di costruire nuove centrali nucleari in Svizzera (art. 12 LENu; cfr. comunicato stampa del 12 agosto 2015). La Commissione propone invece sia di rinunciare a un limite massimo di esercizio che a un piano di esercizio a lungo termine per le centrali nucleari (art. 25a e 106a LENu).
Finanziamento di nuovi compiti di protezione della natura
La Commissione ha inoltre deciso di non dare seguito all’iniziativa 14.314 con la quale il Cantone di Berna intendeva differenziare tra oggetti nazionali da una parte e oggetti regionali o locali dall’altra nel quadro della protezione della natura; i progetti di portata nazionale dovevano essere finanziati dalla Confederazione, quelli di portata regionale dai Cantoni. La Commissione è consapevole della mancanza di fondi soprattutto negli ambiti della protezione delle acque e della biodiversità, ma non desidera modificare la situazione attuale di ripartizione dei fondi. Peraltro intende occuparsi in sede separata della questione del fabbisogno di fondi per l’attuazione di questi compiti.
Presieduta dal consigliere agli Stati Ivo Bischofberger (CE/AI), la Commissione si è riunita a Berna il 19 agosto 2015. A parte della seduta era presente la consigliera federale Doris Leuthard.
Berna, 20 agosto 2015 Servizi del Parlamento