Orari di apertura dei negozi
La Commissione ha approvato con 13 voti contro 10 e 1 astensione il disegno del Consiglio federale inteso ad armonizzare gli orari di apertura dei negozi in Svizzera.

1. 14.095 Legge federale sugli orari di apertura dei negozi

Il disegno di legge sugli orari di apertura dei negozi prevede uno standard minimo identico a livello nazionale per i negozi del commercio al dettaglio, che devono quindi avere la possibilità di rimanere aperti fra le 6 e le 20 dal lunedì al venerdì e fra le 6 e le 19 il sabato. Durante la sessione autunnale 2015, il Consiglio degli Stati non è entrato in materia sul disegno di legge.

La Commissione ha proposto, con 12 voti contro 11 e 2 astensioni, di entrare in materia sul disegno. La maggioranza ritiene infatti che la legge proposta rappresenti uno strumento utile per rafforzare le imprese svizzere del commercio al dettaglio, per lottare contro il turismo degli acquisti e per salvaguardare posti di lavoro. La questione è vieppiù importante da quando il franco svizzero si è sensibilmente apprezzato in seguito alla decisione della Banca nazionale svizzera (BNS) di abbandonare il tasso minimo di cambio. Secondo la maggioranza, il disegno prevede un’estensione moderata degli orari di apertura dei negozi rispetto alle normative cantonali attuali. Una minoranza auspica che gli orari di apertura rimangano di competenza dei Cantoni e rammenta che, in occasione di diverse votazioni popolari cantonali, il Popolo si è regolarmente pronunciato contro un loro prolungamento. Essa ritiene inoltre che non possa essere stabilito un legame concreto fra il turismo degli acquisti e gli orari di apertura attuali, ma che il problema è da ricondurre soprattutto alle differenze di prezzi fra la Svizzera e i Paesi vicini. Teme inoltre che un’estensione degli orari di apertura andrebbe a beneficio dei grossi distributori a scapito delle PMI.

Nell’ambito della deliberazione di dettaglio, la Commissione ha tuttavia modificato, con 14 voti contro 9 e 1 astensione, la disposizione concernente gli orari d’apertura del sabato riducendoli dalle 6 alle 18 (invece che dalle 6 alle 19). Gli orari di apertura in settimana non hanno invece subito alcuna modifica nonostante una minoranza (14 voti contro 8 e 2 astensioni) abbia chiesto un’apertura dalle 6 alle 19. Nella votazione sul complesso la Commissione ha approvato il disegno di legge con 13 voti contro 10 e 1 astensione.

 

2. 15.057 Sì alla protezione della sfera privata. Iniziativa popolare

L’iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata» chiede di iscrivere nella Costituzione in particolare la protezione della sfera privata finanziaria e di tutelare il segreto bancario in Svizzera. In tal modo verrà rafforzato il rapporto di fiducia fra cittadini e Stato.

Prima di deliberare sull’iniziativa, la Commissione ha sentito il Comitato d’iniziativa e la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDF).

La maggioranza della Commissione vede nell’iniziativa una limitazione significativa degli strumenti a disposizione delle autorità fiscali in materia di tassazione e un’ingerenza nella sovranità fiscale dei Cantoni.. In caso di rifiuto di collaborare da parte dei contribuenti o di documenti mancanti, le autorità fiscali potrebbero chiedere informazioni a terzi soltanto nel momento in cui un tribunale abbia aperto un procedimento penale sulla base di un sospetto fondato. Le autorità fiscali risulterebbero fortemente limitate nelle loro attività e la tassazione sarebbe più complicata.

Una minoranza sostiene l’iniziativa e chiede di proteggere la sfera privata in Svizzera. Teme che anche all’interno del Paese venga introdotto uno scambio automatico di informazioni e vuole quindi iscrivere nella Costituzione la protezione della sfera privata finanziaria attualmente prevista a livello di legge. Appoggia la richiesta di un controllo da parte del giudice, al fine di consentire l’informazione da parte di terzi soltanto in caso di frode fiscale o di sottrazione d’imposta. Ritiene che la proposta sia conforme ai principi dello Stato di diritto.

La Commissione propone, con 13 voti contro 9 e 2 astensioni, di raccomandare al Popolo e ai Cantoni di respingere l’iniziativa.

 

3. 14.093  Revisione dell‘imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa. Legge federale

Dopo essere entrata in materia sul progetto senza opposizioni nella sua ultima seduta del 17/18 agosto 2015, la CET-N è ora passata alla deliberazione di dettaglio.

La Commissione condivide la linea generale seguita nella revisione della legge e propone soltanto alcune piccole modifiche. Ad esempio ha accettato con 15 voti contro 7 e 3 astensioni di ridurre la provvigione di riscossione, che il debitore di una prestazione imponibile riceve, al 2 per cento e non come chiesto dal Consiglio federale all’1 per cento.

Con 18 voti contro 7 la Commissione si è dichiarata contraria alla responsabilità della direzione se il debitore della prestazione imponibile è una persona giuridica (art. 88 cpv. 3 e 4 LIFD / art. 37 cpv. 4 LAID).

Con 12 voti contro 11 la Commissione vuole anche conferire all’autorità fiscale il diritto di tassare a posteriori nell’ambito della procedura ordinaria sia i contribuenti con domicilio in Svizzera sia quelli all’estero (art. 89b e art. 99b LIFD / per analogia LAID).
All’unanimità la Commissione propone di introdurre un correttivo per le coppie a doppio reddito, a prescindere dal fatto che queste ultime esercitino la loro attività lavorativa in Svizzera o all‘estero (art. 36a cpv. 2 LAID).

Con una maggioranza risicata di 12 voti contro 11 e 2 astensioni, la Commissione ha deciso che gli artisti possono dedurre dalle entrate giornaliere imponibili le spese di conseguimento del reddito per un importo pari al 50 per cento dei proventi lordi. Gli sportivi e i conferenzieri possono invece dedurre il 20 per cento dei proventi lordi (art. 92 cpv. 3 LIFD e art. 36 cpv. 2 LAID).

Nella votazione sul complesso la revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa è stata accettata con 17 voti contro 7. La deliberazione in Consiglio nazionale è prevista per la sessione invernale 2015 o per la sessione primaverile 2016.

 

4. 15.056 Doppie imposizioni. Convenzione con l’Italia

La Commissione ha approvato, con 18 voti e 5 astensioni, il decreto federale che approva un Protocollo che modifica la Convenzione di doppia imposizione con l’Italia, inteso a disciplinare lo scambio di informazioni sulla base dell’articolo 26 del modello di convenzione dell’OCSE. La Commissione ha preso atto con soddisfazione che il Protocollo contribuirà a migliorare le relazioni economiche bilaterali, deterioratesi nel corso degli ultimi anni. Il Protocollo ha altresì agevolato la regolarizzazione degli averi depositati da clienti italiani nelle banche svizzere nell’ambito del programma di denuncia spontanea attuato dal Parlamento italiano.

 

5. 14.302 Iv. Ct. Abrogazione dell’Accordo sui frontalieri e rinegoziazione della Convenzione generale

14.303 Iv. Ct. Creazione di una regione a statuto speciale per il Cantone Ticino e altre regioni periferiche particolarmente colpite dalle conseguenze negative della libera circolazione

14.304 Iv. Ct. TI. Il Ticino sia sovrano del suo futuro

Sulla base delle stesse considerazioni del Consiglio degli Stati, la CET-N ha respinto le tre iniziative del Cantone Ticino, di cui due (14.303 e 14.304) sono state depositate poco dopo l’accettazione dell’iniziativa contro l’immigrazione di massa. Per quanto concerne l’iniziativa 14.302 la decisione è stata presa con 18 voti contro 7. La maggioranza della Commissione ritiene poco opportuno abrogare l’Accordo sui frontalieri, visto che la Svizzera e l’Italia sono già riuscite a trovare un’intesa sui principali punti di un nuovo accordo in materia. Secondo la CET-N il dibattito sull’attuazione dell’iniziativa sull’immigrazione di massa deve essere condotto sì coinvolgendo i Cantoni, ma perseguendo una soluzione globale, che non anteponga le decisioni concernenti singoli Cantoni. Sulla scorta di queste considerazioni, la Commissione decide di non dare seguito alle iniziative 14.303 e 14.304. La CET-N è tuttavia consapevole della situazione particolare del Cantone Ticino e attende con grande interesse il rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato della sua Commissione omologa (15.3012).

 

6. 13.479 Iv. Pa. Gasche. Precisazione della prassi di lunga data nell’ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull’imposta preventiva

La Commissione ha dovuto esprimersi sulla divergenza insorta con il Consiglio degli Stati, il quale ha respinto l’entrata in vigore retroattiva della nuova normativa in materia di termini per le procedure di notifica. Con 13 voti contro 12, la Commissione propone di mantenere l’entrata in vigore retroattiva.

La Commissione ha inoltre deciso di modificare il suo progetto in merito alle sanzioni applicabili qualora le imprese non rispettino il termine di notifica, sostituendo la multa disciplinare di 5000 franchi con une sanction pénale conformément à l’art. 61 let. b de la loi sur l’impôt anticipé . Visto che il disciplinamento delle sanzioni non è più oggetto di divergenze fra le due Camere, sarà necessario il consenso della commissione omologa del Consiglio degli Stati per tornare sulla questione conformemente a quanto previsto nell’articolo 89 della legge sul Parlamento

7. 14.3728 Mo. Consiglio degli Stati (Niederberger). Costi della regolamentazione a carico dell’economia. Eliminare le attività amministrative inutili nell’ambito dell’AVS

La Commissione ha rinviato la decisione sulla mozione alla prossima seduta del 9/10 novembre, quando discuterà in merito a una nuova soluzione.

 

 

Presieduta dal consigliere nazionale Ruedi Noser (PLR, ZH), la Commissione si è riunita a Berna il 12 e il 13 ottobre 2015. A parte della seduta erano presenti i consiglieri federali Eveline Widmer-Schlumpf, Johann Schneider-Ammann e Alain Berset.

 

 

Berna, 13 ottobre 2015 Servizi del Parlamento