Come già deciso dal Consiglio federale e dal
Consiglio nazionale durante la sessione estiva, anche la CAG-S desidera
integrare nel diritto della società anonima un disciplinamento concernente la
lotta alla corruzione nel settore delle materie prime. Senza voti contrari essa
ha deciso che in futuro le grandi aziende quotate in borsa attive
nell’estrazione di materie prime saranno tenute a redigere annualmente un
rapporto sui pagamenti che hanno versato a enti statali. Con 12 voti contro 0 e
1 astensione, la Commissione ha inoltre approvato un complemento che
attribuisce al Consiglio federale la competenza di estendere, nell’ambito di
una procedura coordinata a livello internazionale, quest’obbligo di riferire
anche ad aziende attive nel commercio di materie prime. Una minoranza propone
di iscrivere direttamente nella legge l’estensione di tale obbligo al commercio
di materie prime. Inoltre, diversamente dal Consiglio nazionale che intende
punire unicamente la violazione intenzionale dell’obbligo di riferire da parte
delle aziende, la CAG-S propone di comminare una multa anche in caso di
violazione dell’obbligo per negligenza.
Durante la seduta la Commissione ha inoltre
affrontato la questione relativa all’esigenza dell’atto pubblico nel diritto della
società anonima e svolto anche audizioni al riguardo. Rappresentanti dei
Cantoni, delle autorità di perseguimento penale, degli ufficiali dei registri
di commercio e del settore notarile si sono espressi criticamente nei confronti
delle agevolazioni dell’obbligo dell’atto pubblico in presenza di condizioni
semplici, che erano state proposte dal Consiglio federale e ulteriormente
ampliate dal Consiglio nazionale durante la sessione estiva. Diversamente dai
rappresentanti dell’economia che in tali agevolazioni vedevano notevoli
vantaggi per la piazza economia svizzera, la Commissione teme che la certezza
del diritto e la serietà garantite dall’obbligo dell’atto pubblico nell’ambito
della costituzione delle società potrebbero risultare compromesse, comportando
un possibile aumento di reati legati a fallimenti. Con 9 voti contro 0 e 1
astensione essa ha quindi proposto alla sua Camera di mantenere il diritto
vigente.
Nelle riunioni di giugno e ottobre la
Commissione ha già preso le sue decisioni riguardo ai tre temi seguenti:
- valori di riferimento per la rappresentanza dei sessi: con 6 voti contro 5 e 1 astensione la Commissione ha aderito al disegno del Consiglio federale secondo cui nelle grandi aziende quotate in borsa debbano essere rappresentati entrambi i sessi nella misura del 30 per cento ciascuno nel consiglio d’amministrazione e del 20 per cento ciascuno nella direzione; l’azienda che non adempie tale obbligo deve riferire sui motivi del mancato raggiungimento dei valori di riferimento. Una minoranza della Commissione propone che tale disciplinamento sia limitato nel tempo.. Una seconda minoranza vorrebbe che tale proposta fosse applicata unicamente alla rappresentanza del consiglio d’amministrazione.
- Azioni di lealtà: con 10 voti contro 2 e 1 astensione, la Commissione ha deciso di rinunciare a una cosiddetta «azione di lealtà» nel quadro della revisione del diritto della società anonima in esame. Il Consiglio nazionale voleva che le società anonime potessero prevedere determinati vantaggi per gli azionisti iscritti con diritto di voto nel registro delle azioni da oltre due anni. Un postulato di commissione chiede al Consiglio federale di esaminare in modo approfondito le potenziali conseguenze di questo tipo di azioni (18.4092 s Po. CAG-S. Ripercussioni delle «azioni di lealtà»).
- Margine di variazione del capitale: la Commissione ha deciso con il voto decisivo del suo presidente di rinunciare all’introduzione dell’istituto giuridico del margine di variazione del capitale e di mantenere invece l’istituto giuridico dell’aumento autorizzato del capitale. Mediante il margine di variazione del capitale l’assemblea generale potrebbe autorizzare il consiglio d’amministrazione ad aumentare o a diminuire entro un margine predeterminato il capitale azionario per un periodo di cinque anni al massimo. Una minoranza propone invece alla sua Camera di introdurre il margine di variazione del capitale.
Limitazione della riparazione nel diritto penale
Analogamente al Consiglio nazionale, anche la
CAG-S ha approvato il progetto di legge della sua omologa del Consiglio
nazionale, mediante il quale il campo di applicazione dell’articolo 53 del
Codice penale dev’essere formulato in modo più restrittivo (10.519 n Iv. Pa.
Vischer Daniel. Modifica dell’articolo 53 CP). Secondo tale progetto di legge,
una riparazione può entrare in linea di conto soltanto in caso di sospensione
condizionale della pena detentiva fino a un anno, di una pena pecuniaria con la
condizionale o di una multa e qualora l’autore ammetta i fatti. Con 11 voti
contro 0 e 2 astensioni, la Commissione ha accolto il progetto nella votazione
sul complesso.
Il Consiglio federale dovrebbe compiere un nuovo tentativo di
revisione delle regolamentazioni sulle pigioni
Riunitasi il 22 agosto 2018, la Commissione ha
interrotto l’esame preliminare di diverse iniziative parlamentari (16.451;
17.491; 17.493; 17.511; 17.514; 17.515) e incaricato l’Amministrazione di
presentare in un breve rapporto i possibili effetti generati da un’eventuale
attuazione di queste iniziative. Ritenendo opportuno che il Consiglio federale
assuma le redini di una revisione globale della normativa in materia di
pigioni, la Commissione ha adottato all’unanimità una mozione (18.4101) che
incarica il Consiglio federale di sottoporre ad esame approfondito le
regolamentazioni vigenti sulla determinazione delle pigioni di locali abitativi
e commerciali e di presentare al Parlamento un adeguato disegno di modifica
delle norme sulla locazione e sull’affitto nel Codice delle obbligazioni. Scopo
di tale modifica è adeguare le norme alla situazione odierna e semplificarle in
modo da migliorare le condizioni per i locatari e i locatori. La Commissione ha
aderito nel contempo alla decisione della CAG-N e dato seguito alle iniziative
parlamentari 16.451 (con 7 voti contro 5 e 1 astensione) 17.493 (con 6 voti
contro 4 e 3 astensioni). Per contro ha deciso di non dare seguito alle
iniziative parlamentari 17.491 (0/5/8), 17.511 (2/8/2), 17.514 (1/9/3), 17.515
(0/10/3).
Iv. Pa. Reynard. Lottare contro le discriminazioni basate
sull’orientamento sessuale
Il progetto approvato dal Consiglio nazionale
durante la sessione autunnale (13.407) propone di completare la norma penale
contro il razzismo (articolo 261bis CP) mediante i criteri dell’«orientamento
sessuale» e dell’«identità di genere». La sua portata si estende quindi oltre
quella dell’iniziativa parlamentare che esige soltanto l’integrazione del
criterio dell’«orientamento sessuale» nella fattispecie dell’articolo 261bis
CP. Tale progetto si fonda sulla riflessione secondo cui spesso le persone
transessuali e intersessuali sono confrontate con difficoltà analoghe a quelle
delle persone omosessuali o bisessuali per quanto riguarda i crimini di odio e
le discriminazioni. La Commissione è entrata in materia sul progetto con 9 voti
contro 2 e 1 astensione.
Il Consiglio federale propone di limitarsi al
criterio dell’orientamento sessuale rinunciando quindi al criterio
dell’identità di genere. La Commissione ha deciso con 6 voti contro 6 e 1
astensione di aderire alla versione del Consiglio nazionale. Una minoranza
propone invece di aderire alla proposta del Consiglio federale.
Presieduta dal consigliere agli Stati Robert
Cramer (V, GE), la Commissione si è riunita a Berna il 05 e 06 novembre.