Il 13 marzo 2018 la Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCG) ha approvato il suo rapporto concernente l’ispezione sul caso «Daniel Moser» e l’ha trasmesso al Consiglio federale. La Delegazione ha inoltre sottoposto lo stesso rapporto, senza i contenuti del livello di classificazione «segreto», alle Commissioni della gestione delle Camere (CdG) proponendo loro di autorizzarne la pubblicazione. Nella loro seduta congiunta odierna, le CdG hanno approvato la pubblicazione.

​Il 28 aprile 2017 Daniel Moser, un’ex fonte del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), è stato arrestato a Francoforte sul Meno per sospetta attività di spionaggio. La notizia ha suscitato gran scalpore in Svizzera. Il 24 maggio 2017 la Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCG) ha deciso di esaminare, nel quadro di un’ispezione, i retroscena di questo caso come anche il ruolo svolto dal SIC, dal Consiglio federale e dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) in relazione a questa vicenda.

Reclutato dall’unità Acquisizione di informazioni all’estero da parte del SIC (NDBB-A), Daniel Moser ha operato come fonte dal luglio 2010 alla fine di maggio 2014. L’ultimo contatto tra lui e il SIC risale al febbraio 2014. A Daniel Moser erano stati assegnati in particolare i due mandati seguenti:

1. Raccolta di dati personali su tre ispettori fiscali tedeschi

Il 28 giugno 2011 Daniel Moser ha accettato il mandato concernente la raccolta di dati personali supplementari su tre ispettori del fisco del Land tedesco della Renania Settentrionale-Vestfalia, sui quali l’MPC e la polizia giudiziaria federale (PGF) stavano svolgendo un’indagine nel quadro nella procedura penale EISBEIN (furto di dati bancari del Credit Suisse). Nel gennaio 2011 la PGF aveva chiesto al SIC di fornirgli dati supplementari relativi ai sospettati menzionati dopo aver constatato che, per motivi politici, la Svizzera non avrebbe ricevuto alcuna informazione da parte della Germania nel quadro dell’assistenza giudiziaria. Il 2 settembre 2011 Daniel Moser ha fornito al suo ufficiale di collegamento un «Sudoku» completato con l’aiuto di una fonte secondaria attiva in Germania. Il 9 settembre 2011 il SIC ha trasmesso alla PGF un rapporto ufficiale con le informazioni ottenute, rapporto che ha poi a sua volta inviato all’MPC il 19 settembre 2011 quale complemento al rapporto finale del 26 maggio 2011 che aveva già redatto (n. 2.2. del rapporto).

Internamente il SIC ha ritenuto che la raccolta di informazioni effettuata da Daniel Moser avesse creato le condizioni per avviare un’eventuale inchiesta penale nei confronti degli ispettori del fisco tedesco. Per questa operazione, l’ufficiale di collegamento ha ricevuto, per il tramite dei suoi superiori gerarchici, le congratulazioni del direttore del SIC. Il SIC ha informato il capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) affinché quest’ultimo informasse a sua volta il Consiglio federale (n. 2.3 del rapporto). Nel suo rapporto d’indagine del 5 febbraio 2018, l’Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (AV-MPC) ha tuttavia concluso che le informazioni supplementari del SIC non avevano un’importanza significativa per l’inchiesta penale vera e propria in quanto l’identità dei funzionari era già nota (n. 3.9).

Dopo aver analizzato l’assegnazione del mandato da parte del SIC e le relative basi legali, la DelCG è giunta alle conclusioni esposte qui di seguito.

Conformemente all’allora vigente legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), il SIC era in linea di massima autorizzato a raccogliere informazioni sugli ispettori del fisco tedesco mediante una fonte in Germania. L’operazione, che doveva essere finalizzata alla lotta contro lo spionaggio economico, non avrebbe però dovuto essere svolta dall’unità NDBB-A ma dall’unità Acquisizione di informazioni in Svizzera da parte del SIC (NDBB-I). La raccolta di informazioni non era quindi conforme al diritto allora vigente (n. 2.1, 3.1.3 e 3.2.1).

Anche se l’operazione è stata svolta in modo appropriato ed efficace, le informazioni ottenute sono risultate irrilevanti per l’inchiesta penale. Se la PGF si fosse preventivamente informata presso l’MPC in merito all’utilità di queste informazioni, avrebbe constatato che per quest’ultimo i dati personali supplementari raccolti erano superflui (n. 3.4).

2. Raccolta di informazioni sull’attività delle autorità fiscali tedesche

Nell’agosto 2012 è pubblicamente emerso che l’amministrazione fiscale del Land della Renania Settentrionale-Vestfalia era entrata in possesso di dati bancari dei clienti UBS. Il 4 dicembre 2012 l’ufficiale di collegamento di Daniel Moser ha chiesto a quest’ultimo se la sua rete di contatti avrebbe potuto identificare l’autore del furto commesso ai danni di UBS come anche gli ufficiali di collegamento tedeschi. Il giorno successivo i due hanno convenuto che Daniel Moser avrebbe tentato, coadiuvato da una fonte secondaria, di instaurare un dispositivo per permettere di individuare per tempo e prevenire futuri attacchi delle autorità tedesche contro la piazza finanziaria elvetica. Questo dispositivo avrebbe dovuto anche permettere di indentificare l’autore del furto di dati. Per questo lavoro la fonte secondaria aveva richiesto un compenso di 90'000 euro, di cui 60'000 da pagare in anticipo. Il 12 dicembre 2012 il mandato affidato a Daniel Moser è stato approvato dal capo della Divisione Acquisizione delle informazioni da parte del SIC. A metà gennaio 2013 l’anticipo è stato versato integralmente a Moser, il quale però nei mesi successivi non è stato in grado di fornire informazioni utilizzabili. Nell’agosto 2013 ha spiegato che la fonte secondaria aveva infiltrato una persona nell’amministrazione fiscale del Land della Renania Settentrionale-Vestfalia affinché potesse venire integrata in un secondo momento nel servizio incaricato dell’inchiesta fiscale. Per portare avanti l’attuazione del piano, Moser ha chiesto il versamento dei restanti 30'000 euro. Il SIC non ha dato seguito alla sua richiesta. In occasione dell’ultimo incontro con lui nel febbraio 2014, gli ha comunicato che sarebbe stato pagato solo se fosse stato in grado di fornire informazioni. Dopo aver tentato a più riprese e senza successo di contattare Daniel Moser, il SIC ha interrotto l’operazione il 31 maggio 2014 (n. 2.2).

Nella sua valutazione la DelCG conclude che sotto il regime della LMSI l’unità NDBB-I avrebbe in linea di massima potuto trattare informazioni concernenti le intenzioni e il dispositivo messo in atto dalle autorità fiscali tedesche per raccogliere dati sui clienti tedeschi delle banche svizzere, e questo nel quadro della lotta contro lo spionaggio economico. Non sarebbe invece stato conforme al diritto raccogliere attivamente sul posto (quindi all’estero) informazioni. In particolare il SIC non sarebbe stato autorizzato a piazzare, per il tramite di Daniel Moser, una talpa all’interno di un’autorità straniera. Il SIC ha appreso al più tardi nell’agosto 2013 l’esistenza di un piano concreto volto a ottenere un accesso diretto all’inchiesta fiscale svolta dal Land tedesco. Dato che successivamente ha comunque continuato ad attendere risultati concreti da parte di Moser, si presume che era pronto a considerare l’eventualità di un’azione illegale. La DelCG non ha tuttavia trovato presso il SIC nessuna prova su una qualsivoglia attività concreta svolta dalla fonte secondaria (n. 3.2.2).

Consultazione degli atti nel quadro della procedura penale svizzera nei confronti di Daniel Moser

Nel gennaio 2015 l’MPC ha avviato un’indagine penale nei confronti di Daniel Moser in quanto sospettato di aver venduto dati di banche svizzere in Germania. In occasione degli interrogatori nel febbraio e marzo 2015, Daniel Moser aveva fornito informazioni esaustive circa la sua attività per il SIC. Grazie al diritto di consultazione degli atti, Werner Mauss, il coimputato di Daniel Moser, aveva potuto consultare i verbali degli interrogatori che aveva poi trasmesso alle autorità tedesche di perseguimento penale. Questo ha portato all’arresto di Daniel Moser il 28 aprile 2017 a Francoforte sul Meno e alla sua condanna per attività di spionaggio per conto della Svizzera (n. 4.1).

L’AV-MPC si è chiesta se l’MPC avrebbe dovuto limitare l’accesso alle dichiarazioni sensibili di Daniel Moser presenti nei verbali degli interrogatori. Nel suo rapporto l’AV-MPC conclude che, alla luce delle disposizioni del Codice di procedura penale (CPP), della dottrina e della giurisprudenza in materia, il diritto di consultazione degli atti di cui godono i coimputati di Daniel Moser non può essere contestato.

Da parte sua la DelCG constata che il SIC non ha fatto nulla per gestire la situazione, nonostante fosse stato informato dall’MPC del previsto arresto di Daniel Moser già il 2 febbraio 2015 (quindi prima che questo avvenisse) e che lo stesso Moser gli aveva prontamente trasmesso i verbali degli interrogatori. Non conoscendo le disposizioni di procedura penale ha supposto, a torto, che l’MPC avrebbe assicurato un trattamento confidenziale delle dichiarazioni di Daniel Moser relative al SIC (n. 4.2).

Raccomandazioni

In relazione agli eventi venuti alla luce la DelCG ha analizzato con particolare attenzione l’intera gestione della fonte «Daniel Moser» constatando in questo ambito diverse lacune da parte del SIC (n. 2.2 e 3.5). La Delegazione formula quindi sette raccomandazioni (raccomandazioni da 1 a 6 e 12) volte colmare queste lacune.

Durante la sua ispezione la DelCG ha inoltre effettuato un’analisi del settore del controspionaggio del SIC (n. 3.6) indirizzando una relativa raccomandazione al Consiglio federale (raccomandazione 7).

La Delegazione ha pure esaminato come il DDPS e il SIC hanno ottemperato al loro obbligo di vigilanza sulle operazioni e sulla gestione delle fonti e come ha funzionato la Vigilanza SI del Dipartimento (n. 3.7). Nella sua raccomandazione 8 la DelCG esige dal DDPS l’elaborazione di un piano che descriva come il direttore del SIC debba vegliare alla valutazione regolare delle operazioni e delle fonti nel suo servizio.

Per quanto concerne la collaborazione tra la PGF e il SIC nel quadro dei procedimenti penali, la DelCG auspica che la comunicazione e il coordinamento vengano migliorati e che il capo del Dipartimento e la DelCG siano informati regolarmente (raccomandazioni 9 e 10). Infine, la DelCG raccomanda alle due autorità SIC e MPC di consultarsi e di informarsi reciprocamente in modo adeguato (raccomandazioni 11 e 13).