Come il Consiglio degli Stati e il Consiglio federale, la Commissione riconosce la necessità di prevedere disposizioni in relazione ai giuristi d’impresa. Ha tuttavia deciso, con 14 voti contro 10 e 1 astensione, di modificare la versione del Consiglio degli Stati e di eliminare il requisito della reciprocità che quest’ultimo ha introdotto. Una prima minoranza propone di respingere l'introduzione di una nuova regola. Una seconda minoranza propone invece di mantenere la versione del Consiglio federale.
Nel suo disegno, il Consiglio federale aveva introdotto una nuova competenza che permetteva ai Cantoni di prevedere nel diritto cantonale la possibilità di utilizzare un'altra lingua nazionale o l'inglese se tutte le parti lo richiedevano. Il Consiglio degli Stati aveva tuttavia respinto tale possibilità. La Commissione propone, con 16 voti contro 9, di procedere a una distinzione chiara fra uso di un'altra lingua nazionale e uso dell'inglese in funzione del contenzioso. Essa ha pertanto deciso di limitare l'uso dell'inglese ai contenziosi di tipo commerciale. Una minoranza propone di seguire il Consiglio degli Stati e di non permettere il ricorso ad altre lingue.
La Commissione ritiene che le disposizioni che permettono il ricorso a mezzi elettronici di trasmissione del suono e delle immagini debbano essere iscritte in modo duraturo nel Codice di diritto processuale civile. Tali disposizioni sono state proposte dal Consiglio federale nel quadro delle misure adottate per lottare contro la pandemia di COVID-19. Esse sono state tuttavia precisate dal Consiglio degli Stati. La Commissione ha deciso di adottare, senza voti contrari, queste precisazioni.
La Commissione propone, con 12 voti contro 10 e 3 astensioni, di seguire il Consiglio degli Stati e di agevolare il ricorso ai provvedimenti cautelari nei confronti di un media. In occasione della sessione estiva 2021, il Consiglio degli Stati aveva deciso che occorreva dimostrare un pregiudizio grave e non più un pregiudizio particolarmente grave. Come il Consiglio degli Stati, la Commissione ritiene che la disposizione attuale sia troppo restrittiva e determini uno squilibrio tra il cittadino e il media in questione. Una prima minoranza propone di attenersi al diritto in vigore.
Una seconda minoranza propone invece di attenuare la condizione della prova della lesione dei diritti togliendo il termine «manifestamente». Parallelamente la Commissione ha adottato all’unanimità una proposta di postulato di commissione che incarica il Consiglio federale di esaminare le possibilità di introduzione di un servizio di picchetto per i tribunali allo scopo di garantirvi l’accesso in caso di lesione della personalità, segnatamente mediante il ricorso a provvedimenti cautelari (22.3002). Con 19 voti contro 4 e 2 astensioni, la Commissione ha pure adottato una proposta di mozione di commissione che va nella stessa direzione (22.3003).
La Commissione proseguirà la deliberazione di dettaglio in una sua prossima seduta.
Abusi in ambito fallimentare: appianamento delle divergenze
Nell'ambito dell'appianamento delle divergenze relative alla legge federale concernente la lotta contro gli abusi in ambito fallimentare (19.043), con 14 voti contro 10 e 1 astensione, la Commissione ha eliminato l’ultima divergenza materiale seguendo il Consiglio degli Stati nella questione relativa all’esecuzione e al fallimento per crediti di diritto pubblico. In tal modo, d’ora in poi lo Stato deve anche necessariamente procedere all'esecuzione in via di fallimento nei confronti di debitori che possono essere oggetto di esecuzione in via di fallimento (art. 43 LEF). La Commissione intende così impedire che le ditte che di fatto sono insolventi possano continuare a operare sul mercato causando danni alle parti contrattuali. Una minoranza propone alla sua Camera di attenersi al disegno del Consiglio federale, che per crediti di diritto pubblico lascia ai creditori la facoltà di scegliere se procedere mediante un’esecuzione in via di pignoramento o un’esecuzione in via di fallimento.
Possibilità di non comunicare iscrizioni relative a esecuzioni
La Commissione reagisce a diverse decisioni del Tribunale federale e giunge alla conclusione che occorre precisare il disciplinamento concernente la mancata comunicazione di iscrizioni relative a esecuzioni (art. 8a LEF), che si rifà all’iniziativa parlamentare Abate (09.530). La Commissione si prefigge così di concretizzare in modo inequivocabile la volontà del legislatore e ha pertanto deciso all’unanimità di presentare due iniziative di commissione. L'iniziativa (22.400) chiarisce che la persona oggetto di un'esecuzione può presentare una domanda di non comunicazione dell’esecuzione solo dopo un anno. L'iniziativa (22.401) prevede che anche il coinvolgimento del creditore nell'apertura del procedimento sia un motivo per non comunicare l'esecuzione.
La Commissione vuole agevolare la contabilità digitale
La Commissione ha deciso all’unanimità di presentare una mozione (22.3004) allo scopo di semplificare la contabilità digitale. Tale mozione chiede al Consiglio federale di adeguare l’ordinanza sui libri di commercio (Olc) nonché altri atti normativi necessari affinché i documenti senza firma digitale possano essere conservati in supporti di dati variabili, per quanto possano essere comprovate la provenienza e l’inalterabilità in relazione ai principi della tenuta regolare dei conti secondo gli articoli 957 e seguenti CO. L’impiego di una firma digitale o di procedure analoghe dev’essere facoltativo.
Altri oggetti:
- La Commissione ha iniziato l’appianamento delle divergenze relative al Codice di procedura penale (19.048) e proseguirà in una sua prossima seduta.
Presieduta dalla consigliera nazionale Laurence Christa Markwalder (PLR/BE), la Commissione si è riunita a Berna il 13 e 14 gennaio 2022.