La CAG-N ha discusso il progetto del Consiglio federale (24.077) il quale prevede di dichiarare esplicitamente inammissibile il ricorso alla violenza nell’educazione, in particolare di vietare le punizioni corporali e altri trattamenti degradanti. La Commissione condivide l’opinione del Consiglio federale secondo cui una simile regolamentazione potrebbe lanciare un chiaro segnale e contribuire a promuovere il principio dell’educazione non violenza in Svizzera. Introdurre tale principio nel Codice civile permetterebbe ai genitori, ma anche ai consultori e agli assistenti sociali di avere chiarezza e segnerebbe l’impegno della Svizzera contro la violenza nell’educazione. La Commissione ha pertanto deciso, con 20 voti contro 3 e 1 astensione, di entrare in materia sul progetto del Consiglio federale, adottandolo nella votazione sul complesso con 21 voti contro 3. Una minoranza è contraria alla modifica della normativa.
Anche la CAG-N appoggia l’istituzione di un registro per la trasparenza
La Commissione ha avviato le deliberazioni in merito alla legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (24.046). La Commissione ha deciso, con 15 voti contro 8 e 1 astensione, di entrare in materia sul progetto. Con 17 voti contro 8 propone di allinearsi al Consiglio degli Stati e di scindere il progetto in due parti: la revisione parziale della legge sul riciclaggio di denaro in relazione all’introduzione di obblighi di diligenza per i consulenti dovrebbe pertanto essere discussa in un momento successivo, separatamente dall’introduzione del registro sulla trasparenza (v. Comunicato stampa della CAG-S dell’8 ottobre 2024). In linea di principio, la Commissione appoggia l’introduzione di un registro per la trasparenza volto a rafforzare il dispositivo svizzero di lotta al riciclaggio di denaro. È conscia del fatto che la Svizzera dipende dagli sviluppi internazionali e che un registro per la trasparenza può contribuire a consolidare la fiducia nell’integrità della piazza economica e finanziaria svizzera. Tiene, tuttavia, a sottolineare la necessità di ridurre al minimo gli oneri supplementari delle imprese e degli attori interessati e di assicurare che tali oneri siano commisurati ai rischi. Una minoranza respinge il progetto nel suo complesso ritenendo ingiustificata l’ulteriore regolamentazione dato che la Svizzera dispone già di basi legali sufficienti per contrastare efficacemente il riciclaggio di denaro.
La Commissione avvierà la deliberazione di dettaglio sul disegno 1 nella prossima seduta. In quest’ottica, ha incaricato l’Amministrazione di illustrare le ripercussioni delle modifiche del Consiglio degli Stati in relazione alle fondazioni e associazioni (art. 15–22), all’annuncio dei rapporti fiduciari (art. 15–18) nonché alla presunzione di esattezza (art. 31).
Semplificazione della procedura abbreviata nel diritto processuale penale
Con 14 voti contro 5 e 3 astensioni, la Commissione propone di dare seguito all’iniziativa parlamentare Bregy 24.461. Ritiene infatti opportuno approfondire, nel quadro di un progetto, le possibilità a disposizione per semplificare la procedura abbreviata prevista dagli articoli 358 e seguenti del Codice di procedura penale in modo che, per esempio, si possa rinunciare allo svolgimento di un dibattimento di primo grado. Nella prossima fase della procedura d’esame preliminare la sua omologa del Consiglio degli Stati valuterà la necessità di intervenire.
Stalking: in vista un’intesa tra le Camere
La Commissione ha preso atto che, nella sessione invernale 2024, il Consiglio degli Stati si è espresso a favore di una classificazione degli atti persecutori (cosiddetto «stalking»), nuova fattispecie penale, come reato di pericolo e non come reato di evento (19.433). La Commissione propone all’unanimità di allinearsi alla posizione del Consiglio degli Stati per quanto riguarda questo punto. Con 18 voti contro 6, la Commissione ribadisce che, se perpetrato nell’ambito di una relazione di coppia, il reato dovrebbe essere perseguito d’ufficio. Una minoranza propone di allinearsi al Consiglio degli Stati anche su questo punto e di configurare la nuova fattispecie penale come un reato perseguibile a querela di parte.
Ulteriori oggetti
- La Commissione propone, con 13 voti contro 9 e 1 astensione, di accogliere la mozione Caroni 24.3485 «Rammentare alla Corte EDU la sua missione primaria». La mozione incarica il Consiglio federale di impegnarsi in seno al Consiglio d’Europa per un nuovo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali affinché nella sua giurisprudenza la Corte EDU rispetti maggiormente la sovranità degli Stati parte. Una minoranza propone di respingere la mozione.
- Con 12 voti contro 11 e 1 astensione, la Commissione propone di non dare seguito all’iniziativa parlamentare Fehr Düsel 24.430 «Sorveglianza elettronica in caso di pene con condizionale parziale. La durata complessiva della pena è determinante». Una minoranza propone invece di darvi seguito.
- La Commissione propone all’unanimità di respingere l’iniziativa del Cantone di Ginevra (23.321), che chiede di introdurre una disposizione penale esplicita nel Codice penale per punire lo «stealthing». Come la sua omologa agli Stati, anche la CAG-N ritiene che tale pratica sia già punibile con la revisione del diritto penale in materia sessuale entrata in vigore nel 2024.
- Durante le deliberazioni sulla revisione del Codice delle obbligazioni in relazione ai difetti di costruzione (22.066), la Commissione ha constatato che la copertura assicurativa per i danni alle costruzioni presenta alcune lacune. Ha pertanto adottato all’unanimità un postulato (25.3005) con il quale incarica il Consiglio federale di redigere un rapporto per approfondire la questione.
- Nella votazione sul complesso, la Commissione ha adottato all’unanimità, senza apportare alcuna modifica, il progetto del Consiglio federale sullo Sviluppo dell’acquis di Schengen (24.072). Il progetto mira a modernizzare lo scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale degli Stati Schengen, stabilendo tra l’altro termini precisi per la risposta alle richieste e istituendo un punto di contatto centrale per ogni Stato.
- La Commissione ha preso atto del rapporto del Consiglio federale del 19 giugno 2024 in adempimento del proprio postulato 23.3438 «Ricorso al diritto di necessità». Ritiene che il rapporto, dettagliato e approfondito, illustri in modo eccellente la prassi del Consiglio federale nell’ambito dell’applicazione del diritto di necessità.
Presieduta dal consigliere nazionale Vincent Maitre (M-E/GE), la Commissione si è riunita a Berna il 16 e 17 gennaio 2025.