La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati dà inizio alla consultazione su una revisione del diritto penale in materia sessuale. Fra le proposte vi sono adeguamenti inerenti alle pene nonché modifiche concernenti le fattispecie penali, ossia la definizione del comportamento punibile, segnatamente per la violenza carnale. In particolare viene esplicitata anche la punibilità dell’adescamento di fanciulli per scopi sessuali. Viene infine proposta la fattispecie dell’«aggressione sessuale».

Su richiesta della sua Commissione degli affari giuridici (CAG-S) nonché della responsabile del DFGP, il 9 giugno 2020 il Consiglio degli Stati ha deciso di stralciare le disposizioni relative ai reati sessuali dall’oggetto concernente l’armonizzazione delle pene (18.043), ancora pendente, in modo da consentire alle Camere di condurre i dibattiti su un progetto separato. La CAG-S ha poi incaricato l’Amministrazione di elaborare un progetto da porre in consultazione sul diritto penale in materia sessuale che riprenda alcune puntuali richieste di revisione e le integri nel diritto penale. Nella seduta del 28 e 29 gennaio 2021 la Commissione ha pertanto deciso di porre in consultazione tali proposte. Ha scientemente rinunciato a un’approfondita discussione delle singole proposte, in modo che la consultazione possa essere condotta nel modo più ampio possibile e senza restringere il campo dei possibili risultati.

Il progetto in consultazione propone la nuova fattispecie di base dell’aggressione sessuale (art. 187a CP). L'idea di fondo della nuova disposizione consiste nel proteggere la volontà contraria della vittima che ha raggiunto la maggiore età sessuale. Pertanto chiunque, contro la volontà di una persona, compia un atto sessuale con questa o gliene faccia compiere uno può incorrere in una pena detentiva sino a 3 anni o in una pena pecuniaria. Gli atti sessuali praticati in una situazione di coazione, di sfruttamento di uno stato di bisogno o di dipendenza oppure praticati con persone incapaci di discernimento o inette a resistere continueranno a essere perseguiti in base alle fattispecie esistenti (art. 188 segg. CP). Anche in futuro le aggressioni meno gravi saranno punite alla stregua di molestie sessuali.

Viene inoltre messa al vaglio l’estensione della definizione di violenza carnale, per includervi determinati atti analoghi alla congiunzione carnale, che si potrebbero così includere nell’articolo 190 CP. Nel progetto in consultazione non si trova tuttavia nessuna proposta che riprenda la cosiddetta variante del «modello del consenso» discussa dall’opinione pubblica.

Il progetto prevede inoltre una nuova fattispecie, ossia l'adescamento di fanciulli per scopi sessuali («cybergrooming»). Il nuovo articolo 197a CP consentirà di punire gli atti preparatori con una pena pecuniaria. Per gli atti sessuali con bambini di età inferiore ai 12 anni si applicherà, inasprendo così la comminatoria per determinate varianti di reato, una pena detentiva minima di un anno. Viene infine proposto di esentare da pena, in determinate circostanze, la fabbricazione, la diffusione e il possesso di materiale pornografico tra adolescenti, in modo da non criminalizzarli inutilmente.

La procedura di consultazione dura sino al 10 maggio 2021. Nello svolgimento della stessa, i Servizi del Parlamento sono sostenuti dall'Ufficio federale di giustizia. I pareri vanno presentati in forma elettronica a: christine.hauri@bj.admin.ch

La documentazione per la consultazione può essere scaricata dal sito web dell'Assemblea federale e da quello dell’Amministrazione federale.