La Commissione si attiene in ampia misura alle decisioni concernenti la prima deliberazione del Consiglio degli Stati, lasciando così in sospeso diverse divergenze con il Consiglio nazionale (13.074). Su un aspetto fondamentale si allinea tuttavia all’unanimità alla posizione del Consiglio nazionale, riprendendo in sostanza il modello del premio di mercato per sostenere i grandi impianti idroelettrici (art. 33a), pur rinunciando alla destinazione vincolata. Effettua un’aggiunta al progetto incaricando il Consiglio federale di presentare per tempo un disegno di atto normativo che introduca un modello conforme al mercato, il quale dovrà sostituire il sistema di rimunerazione per l’immissione in rete. Anche per quanto riguarda la commercializzazione diretta la Commissione aderisce all’unanimità alla decisione del Consiglio nazionale attribuendo al Consiglio federale la competenza di autorizzare deroghe per determinati tipi di impianti (art. 21). Nella ponderazione di interessi concernente la costruzione di impianti per l’utilizzazione di energie rinnovabili in zone di protezione della natura e del paesaggio (art. 14 cpv. 3), condivide la posizione del Consiglio degli Stati. A questo proposito, una minoranza intende ritornare al progetto del Consiglio federale. La Commissione lascia pure invariato a 300 kW il limite inferiore per la partecipazione di centrali idroelettriche al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità in rete (art. 19). Una minoranza auspica invece che il limite inferiore sia fissato a 1 MW, come aveva deciso il Consiglio nazionale. La Commissione sostiene inoltre la possibilità di definire attraverso un’asta i tassi di rimunerazione (art. 25).
Non sono ancora state prese decisioni in merito alle deduzioni fiscali per misure nel settore delle costruzioni (n. 2a e 2b dell’allegato). A questo proposito la Commissione chiede che le vengano fornite ulteriori informazioni sulle ripercussioni fiscali.
Deflussi residuali: per lo statu quo
La Commissione ha affrontato la problematica della perdita di produzione causata dal risanamento dei deflussi residuali, oggetto della mozione 12.4155 del Consiglio nazionale. Avendo constatato che la maggior parte dei Cantoni ha già terminato la parte essenziale dei risanamenti previsti dall’articolo 80ss. della legge sulla protezione delle acque (LPAc), ritiene ingiusto modificare ora il disciplinamento. Con 6 voti contro 0 e 6 astensioni, propone pertanto di respingere la mozione.
Sì a una regolazione proattiva e adeguata dei cigni reali in Svizzera
La Commissione ha esaminato il testo della mozione modificata dalla CAPTE-N lo scorso mese di febbraio, intesa a facilitare il processo di regolazione delle popolazioni di cigni bianchi. Con 6 voti contro 4 e 1 astensione, si esprime in favore dell’elaborazione di nuove basi legali che consentano di regolare le popolazioni in questione in modo proattivo e adeguato. I metodi di regolazione raccomandati dall’UFAM, quali la limitazione del foraggiamento o la regolazione delle uova durante il periodo di cova, rimarranno prioritari. Non sarà per contro più necessario fornire preventivamente la prova dei danni causati.
Presieduta dal consigliere agli Stati Werner Luginbühl (PBD/BE), la Commissione si è riunita a Berna il 18 e il 19 aprile 2016. A parte della seduta era presente la consigliera federale Doris Leuthard.
Berna, 19 aprile 2016 Servizi del Parlamento