L’Ufficio del Consiglio degli Stati è responsabile delle questioni concernenti la gestione, l'organizzazione e la procedura della Camera.

I. Composizione

L’Ufficio del Consiglio degli Stati consta (art. 5 cpv. 1 RCS):

II. Elezione

I membri dell'Ufficio sono eletti per un anno singolarmente e in votazioni successive all'inizio di ogni sessione invernale (art. 3 cpv. 1 RCS). Lo scrutinio è segreto (art. 130 cpv. 1 LParl). Risultano eletti i candidati che ottengono la maggioranza, ossia il cui nome figura su più della metà delle schede valide (art. 130 cpv. 2 LParl).

III. Compiti

L'Ufficio ha i compiti seguenti (art. 6 cpv. 1 RCS):

  • pianifica le attività della Camera e stabilisce il programma delle sessioni, fermo restando che la Camera può decidere di aggiungere o stralciare singoli oggetti in deliberazione,
  • determina i settori di attività delle commissioni permanenti e istituisce commissioni speciali,
  • assegna alle commissioni gli oggetti in deliberazione impartendo loro un termine per l'esame preliminare, per la presentazione di un rapporto o per il disbrigo definitivo; può delegare questo compito al presidente,
  • provvede a coordinare le attività delle commissioni,
  • stabilisce il piano annuale delle sedute delle commissioni,
  • elegge i presidenti, i vicepresidenti e i membri delle commissioni, salvo diversa disposizione della legge,
  • accerta il risultato di elezioni e votazioni; in caso di impedimento dello scrutatore e del suo supplente, il presidente può avvalersi della collaborazione di altri deputati,
  • esamina se vi siano o se siano sorte incompatibilità secondo l'articolo 14 lettere b-f LParl e se del caso propone alla Camera di accertarle,
  • tratta altre questioni concernenti l'organizzazione e la procedura della Camera.

IV. Sedute

Gli uffici delle Camere si riuniscono di regola nel corso della terza settimana che precede la sessione. Tradizionalmente, la seduta che si svolge in preparazione della sessione autunnale è organizzata nel Cantone d‘origine del presidente della Camera.

Le deliberazioni degli uffici sono confidenziali, analogamente alle altre sedute delle commissioni (art. 35 cpv. 3 LParl; art. 47 cpv. 1 LParl).

Pianificazione delle sessioni del Consiglio degli Stati

La segreteria del Consiglio degli Stati traccia una prima bozza del programma di una sessione sei settimane prima che questa inizi, in base alle previsioni delle segreterie commissionali relative agli oggetti pronti per essere trattati. Dopo ciascuna seduta delle commissioni, la bozza è aggiornata, ovvero sono tolti gli oggetti non ancora pronti e ne sono eventualmente aggiunti di nuovi. Quattordici giorni prima della sessione, l’Ufficio del Consiglio degli Stati approva il programma, in seguito pubblicato il medesimo giorno. Poiché, tuttavia, seguono ulteriori sedute delle commissioni, il programma è nuovamente aggiornato durante una seconda riunione dell’Ufficio il primo giorno della sessione.

Condizioni quadro della pianificazione

  • A differenza del Consiglio nazionale, il Consiglio degli Stati non prevede categorie di deliberazioni con diritto di parola e tempo di parola limitati. Prima di trattare un oggetto, ogni membro della Camera può presentare proposte individuali sulle quali tutti i membri possono intervenire. Il programma deve quindi essere flessibile e prevedere un tempo sufficiente per la trattazione degli oggetti. Se nella Camera le proposte sono incontestate e i consiglieri non esercitano il diritto di parola o lo fanno per un periodo di tempo limitato, la durata delle sedute sarà notevolmente più breve rispetto a quella pianificata.
  • Rispetto al Consiglio nazionale, la durata di trattazione degli oggetti nel Consiglio degli Stati è comunque complessivamente più breve dato il numero inferiore di membri. Inoltre, tutti gli interventi parlamentari depositati sono inseriti nell’ordine del giorno della sessione successiva, il che significa che non esiste un elenco degli interventi pendenti. Ciò implica meno sessioni speciali per la Camera alta e inoltre nessun intervento è stralciato senza decisione del Consiglio se non è trattato entro due anni dalla data di presentazione.
  • Gli oggetti sono discussi in presenza del capodipartimento responsabile dell’oggetto in questione previo coordinamento con i suoi impegni nella Camera bassa e con altri impegni istituzionali. ​
  • Non appena vi è l’accordo delle due Camere in merito alle decisioni, gli oggetti sono pronti per la votazione finale. In tal caso vengono meno le eventuali procedure di appianamento delle divergenze pianificate.

Carico di lavoro dei membri del Consiglio degli Stati

Il carico di lavoro medio dei membri del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati è ripartito in modo uniforme. Sebbene i giorni di sessione dei membri del Consiglio degli Stati siano generalmente più brevi, essi dedicano più tempo al lavoro di commissione, poiché fanno parte di tre o quattro commissioni. Sommando il tempo investito nelle sessioni e quello di preparazione, il tempo medio dedicato al lavoro parlamentare in senso stretto è di 1007 ore nel Consiglio nazionale e di 1023 ore nel Consiglio degli Stati (v. «Studie über das Einkommen und den Arbeitsaufwand der Bundesparlamentarier und der Bundesparlamentarierinnen», Università di Ginevra, aprile 2017).

Fatti e Link utili

Dalla fondazione dello Stato federale, la composizione dell’Ufficio è man mano cambiata: originariamente l’Ufficio del Consiglio degli Stati si componeva del presidente e di due scrutatori. Nel 1903 l’Ufficio fu integrato di un vicepresidente che dal 1946 è affiancato da uno scrutatore supplente.

Nel 1999 fu istituita la carica di secondo vicepresidente e fu soppressa quella del secondo scrutatore. Nel 2003 il regolamento venne modificato per fare in modo che ciascuno dei gruppi parlamentari in Consiglio degli Stati con almeno cinque membri avesse diritto a un seggio nell’Ufficio.

Composizione dell‘Ufficio (1914-2019), cfr. Membri delle Camere e del Consiglio federale, Servizi del Parlamento. (PDF)

Composizione attuale

Fonti

Boris Burri, art. 35, in: Graf/Theler/von Wyss (a c. di), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) del 13 dicembre 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2014, pag. 297 segg.