La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale entra in materia sul disegno di legge sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali. Inoltre ha accettato la legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

La Commissione ha approvato il disegno del Consiglio federale di una legge sulle unioni registrate di coppie omosessuali (02.090 unione domestica registrata di coppie omosessuali. Legge federale) decidendo all’unanimità di entrare in materia. Il testo prevede un nuovo istituto giuridico che permetta alle coppie omosessuali il proprio rapporto di fondare su una base legale. L’unione registrata è oggetto di una legge a se stante che disciplina in maniera chiara e concisa la conclusione e lo scioglimento di un’unione, i diritti e i doveri reciproci. Non sono previste le adozioni e la procreazione con assistenza medica. Prima di avviare una consultazione particolareggiata, la Commissione interpellerà alcuni esperti in merito all’adozione ed alla procreazione assistita.

Inoltre la Commissione ha accettato la legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (01.064) con 13 voti a favore e 2 astensioni. Il disegno del Consiglio federale, accettato dal Consiglio degli Stati, prevede che l'ente (Cantone o Confederazione) che ha condotto il procedimento penale e ordinato la confisca riceva 5/10 dei valori patrimoniali confiscati. Il Cantone nel quale si trovano i valori confiscati riceve una parte pari a 2/10. Alla Confederazione spettano 3/10. La maggioranza commissionale si è allineata con 9 voti contro 8 alle proposte presentate dalla Commissione della sicurezza sociale del Consiglio nazionale nell’ambito di un corapporto in cui si prevede la creazione di due fondi speciali. I mezzi del primo fondo sono destinati a confluire in progetti nazionali finalizzati alla prevenzione dalla tossicodipendenza ed al trattamento relativo. Saranno alimentati con 2/10 dei valori patrimoniali confiscati. Il fondo è destinato in particolare a colmare le lacune finanziarie delle strutture stazionarie per tossicodipendenti. Con il secondo fondo si prevede di realizzare progetti nei Paesi produttori che collaborano allo sviluppo. Sarà alimentato con 1/10 dei valori patrimoniali confiscati. I restanti 7/10 sono suddivisi come segue: 3/10 per l’ente che decide la confisca, 2/10 per la Confederazione e 2/10 per i Cantoni in cui si trovavano i valori patrimoniali confiscati. La maggioranza commissionale ritiene che questo denaro sporco non debba confluire esclusivamente nelle casse statali, ma che per ragioni morali sia necessario creare un sistema che consenta di utilizzare questi fondi per la prevenzione ed il trattamento della tossicodipendenza. Una prima minoranza commissionale invece è contraria al vincolo sulla destinazione d’uso e approva il disegno del Consiglio federale affermando che non sussiste un collegamento evidente tra i patrimoni confiscati e l’uso cui sono destinati poiché questi soldi non sempre provengono dal traffico di droga. Una seconda minoranza commissionale approva il sistema di distribuzione del Consiglio federale, ma chiede che una parte dei valori patrimoniali confiscati dai Cantoni venga utilizzata in maniera vincolante da questi stessi per la prevenzione ed il trattamento della tossicodipendenza. Una parte dei fondi che spettano alla Confederazione dovrebbe essere utilizzata per progetti nell’ambito della collaborazione allo sviluppo con Paesi produttori.

Il disegno di modifica del Codice penale militare (01.081) che riguarda l’ordinamento disciplinare è stato approvato dalla Commissione con 14 voti contro 2. La maggior parte dei membri della Commissione ha seguito il disegno del Consiglio federale, già accettato dal Consiglio degli Stati. La maggioranza commissionale tuttavia propone di limitare il termine di mancanza disciplinare all’infrazione contro obblighi di servizio e al disturbo dell’esercizio del servizio. Una minoranza propone di seguire la decisione del Consiglio degli Stati e di includere nel termine di mancanza disciplinare anche l’oltraggio al pudore e l’offesa alle norme fondamentali della decenza (art. 180 CPM). Una seconda minoranza vorrebbe abolire il reato di inosservanza di chiamata in servizio militare (art. 84 CPM). Un’ulteriore minoranza propone infine che i detenuti possano disporre di pubblicazioni di tipo letterario e culturale e non solo di tipo religioso (art. 190 CPM).

Nell'ambito di un'iniziativa parlamentare (00.405 Iv. pa. Cina. LEF. Protezione degli acquirenti di buona fede), la Commissione ha approvato con 13 voti e 2 astensioni una modifica all'articolo 176 capoverso 2 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). La modifica precisa che il fallimento deve essere registrato entro due giorni dalla dichiarazione nel registro fondiario. Tale riduzione del termine tra la dichiarazione e la registrazione è destinata a proteggere meglio gli acquirenti in buona fede di un immobile.

Sempre in seguito ad un'iniziativa parlamentare (00.459 Iv. pa. Jutzet. Crediti dei lavoratori in caso di fallimento), la Commissione ha approvato all'unanimità il disegno di una modifica dell'articolo 219 capoverso 4 lettera a della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), la quale prevede che anche i crediti scaduti negli ultimi sei mesi prima della dichiarazione di fallimento siano collocati in prima classe, oltre a quelli sorti negli ultimi sei mesi dopo la dichiarazione di fallimento. In questo modo, i crediti dei lavoratori che non scadono sin dalla loro apertura, segnatamente la tredicesima, attualmente inseriti nella terza classe, ora compariranno tra quelli della prima.

Nell'ambito della procedura di appianamento delle divergenze in merito all'iniziativa parlamentare 97.462 (CP. Revisione dell'articolo 179quinquies a tutela delle relazioni d'affari), la Commissione ha deciso con 6 voti contro 4 di attenersi alla versione del Consiglio nazionale. Una minoranza desidera che il Consiglio approvi la decisione del Consiglio degli Stati.

Come annunciato dopo la seduta del 31 marzo 2003 (comunicato stampa del 2 aprile 2003), la Commissione ha approvato il rapporto esplicativo sul progetto di legge sulle condizioni per la sterilizzazione forzata e sul progetto di legge sulle indennità alle vittime della sterilizzazione e della castrazione forzata, approvando all’unanimità ambedue i testi. (99.451 Iv. Pa. Sterilizzazione forzata. Indennità per le vittime).

Con 8 voti contro 7 la Commissione ha deciso di dar seguito ad un’iniziativa parlamentare (02.461 Iv. pa. Condizioni generali e clausole abusive) che intende elaborare una legge che definisca i principi di validità e non validità di condizioni generali e clausole abusive e che garantisca un sistema di controlli astratti. La maggioranza commissionale ritiene che il diritto svizzero debba essere adeguato a quello europeo sulla protezione dei consumatori e che sia necessaria l’introduzione di un controllo preventivo; lo strumento dell’iniziativa parlamentare le sembra quello più adeguato ad elaborare questa normativa al più presto. Una minoranza commissionale riconosce che il settore deve essere disciplinato, ma ritiene che un’iniziativa parlamentare non sia appropriata di fronte alla complessità della materia ed alle dimensioni dei lavori futuri. Per questa ragione intende incaricare con una mozione il Consiglio federale di elaborare un progetto di legge al fine di migliorare i controlli concreti e quelli astratti delle condizioni generali. Un’ulteriore minoranza infine non ritiene necessaria l’elaborazione di una normativa in merito e non desidera dar seguito all’iniziativa.

Per finire, la Commissione si è brevemente soffermata su un altro argomento: la questione se la revisione del diritto penale da parte delle Camere federali del dicembre 2003 (98.038; progetto 1) permetta l’internamento dei pedofili. A causa delle differenti opinioni giuridiche, la Commissione ha chiesto all’Ufficio di giustizia un rapporto dettagliato e intende discutere l’argomento in maniera approfondita durante la prossima riunione di agosto 2003.

La Commissione si è riunita il 23 e il 24 giugno 2003 sotto la presidenza della consigliera nazionale Anita Thanei (S, ZH). Il Consigliere federale Samuel Schmid e la Consigliera federale Ruth Metzler hanno partecipato in parte alla seduta.

Berna, 26.06.2003    Servizi del Parlamento