08.034 N Corte penale internazionale. Attuazione dello Statuto di Roma
L’attuazione dello Statuto di Roma permette di disciplinare e perseguire in Svizzera in modo trasparente ed esente da lacune le fattispecie di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra. Le modifiche comportano in primo luogo l’introduzione di una nuova fattispecie relativa ai crimini contro l’umanità nonché la definizione dettagliata di crimini di guerra nel Codice penale e nel Codice penale militare. Viene inoltre ridefinita la ripartizione delle competenze tra giurisdizione ordinaria e militare per questi crimini.
Il 17 luglio 1998 la Conferenza delle Nazioni Unite per la creazione di una corte penale internazionale ha adottato a Roma la base legale della Corte penale internazionale (CPI), il cosiddetto Statuto di Roma, che è entrato in vigore il 1° luglio 2002. Dopo l’adozione dello Statuto di Roma, l’obiettivo prioritario del Consiglio federale era di aderire il più presto possibile alla CPI. Nel suo messaggio del 15 novembre 2000 concernente la ratifica dello Statuto di Roma, il Governo si è pertanto concentrato sugli emendamenti legislativi che si rivelavano immediatamente necessari. Si trattava di emanare una legge specifica sulla cooperazione con la CPI e di adeguare il diritto penale in materia di reati contro l’amministrazione della giustizia. Le altre modifiche di legge rientrano nel progetto attualmente all’esame del Parlamento
La possibilità di avviare autonomamente un procedimento penale contro gli autori di crimini contro l’umanità o crimini di guerra permetterà alla Svizzera anche in futuro di non essere considerata un «porto sicuro» per gli autori di simili reati. Inoltre, grazie a una legislazione esplicita in materia di crimini contro l’umanità e crimini di guerra, la Svizzera sarà in grado di impedire che la CPI avochi a sé procedimenti riguardanti reati che rientrano nella sovranità territoriale elvetica o che sono stati commessi da un cittadino svizzero.
07.454 n Iv.pa. Hubmann. Convenzione di divorzio dopo l’insorgenza di un caso di previdenza: modifica dell’articolo 124 CC
Secondo il diritto vigente un coniuge divorziato ha diritto a parte della previdenza professionale dell’altro coniuge soltanto se per questi non è già sopraggiunto un caso di previdenza; se è sopraggiunto un caso di previdenza, il coniuge avente diritto può esigere soltanto un’indennità adeguata (art. 124 cpv. 1 CC). La Commissione sostiene l’iniziativa parlamentare in oggetto che chiede che il capitale di copertura delle rendite sia diviso anche dopo l’insorgenza di un caso di previdenza. In tal modo si allinea senza opposizioni alla decisione adottata della Commissione omologa del Consiglio nazionale di dare seguito all’iniziativa. Poiché sono in corso nell’Amministrazione federale lavori per un riforma in tal senso, la Commissione richiama l’attenzione sulla necessità di garantire un buon coordinamento per evitare doppioni.
08.011 s CO. Diritto della società anonima e diritto contabile. Parte 2: diritto contabile
La Commissione ha inoltre iniziato la deliberazione di dettaglio sul progetto di revisione del diritto contabile. Una volta concluse le deliberazioni, informerà sulle proposte che sottometterà in proposito al Consiglio degli Stati.
La Commissione si è riunita il 17 agosto 2009 a Berna sotto la presidenza del consigliere agli Stati Claude Janiak (BL) e in parte alla presenza della consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf.
Berna, 18 agosto 2009 Servizi del Parlamento