Il progetto preliminare della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale, elaborato nel quadro dell’iniziativa parlamentare «Precisazione della prassi di lunga data nell’ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull’imposta preventiva» (13.479), prevede una modifica della legge sull’imposta preventiva nel campo delle distribuzioni di dividendi operate nell’ambito di gruppi. Secondo il diritto vigente, può essere consentito al contribuente di adempiere al proprio obbligo fiscale attraverso la notifica in sostituzione del pagamento dell'imposta. In tal caso il contribuente è tenuto a dichiarare il reddito imponibile e a notificarlo entro 30 giorni dal momento in cui è sorto il credito fiscale. Secondo l’interpretazione e l’applicazione giuridica seguite dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, scaduto questo termine il diritto di ricorrere alla procedura di notifica si estingue. Il credito fiscale viene quindi riscosso secondo la procedura ordinaria; in tal caso è dovuto di norma anche un interesse di mora.
La maggioranza della Commissione reputa sproporzionata la conseguenza prevista in caso di mancato rispetto del termine legale. Con il progetto preliminare chiede pertanto una nuova normativa, secondo cui la richiesta di ricorso alla procedura di notifica sarà possibile anche dopo la scadenza del termine di notifica di 30 giorni senza che il diritto di ricorrere a tale procedura si estingua. Una minoranza della Commissione propone una normativa diversa, che non mette in discussione la sistematica dell’imposta preventiva e la natura del termine di dichiarazione.
La maggioranza della Commissione chiede l’entrata in vigore della nuova normativa con effetto retroattivo, per cui questa modifica dovrà poter essere applicata anche ai crediti fiscali sorti a partire dall'anno civile 2011. Una minoranza propone una retroattività più estesa, secondo cui le nuove disposizioni dovranno essere applicabili anche alle fattispecie verificatesi prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di modifica, purché il credito fiscale o quello relativo agli interessi di mora non siano caduti in prescrizione o passati in giudicato già prima del 1° gennaio 2013. Una seconda minoranza propone di rinunciare a una retroattività.
La consultazione dura fino al 6 marzo 2015 compreso. I documenti possono essere consultati sul sito della Cancelleria federale o del Parlamento.
Berna, 12 dicembre 2014 Servizi del Parlamento