Scambio automatico di informazioni in materia fiscale
La Commissione propone ad ampia maggioranza di sostenere i tre progetti del Consiglio federale riguardanti lo scambio automatico di informazioni. Si oppone tuttavia all’unanimità all’amnistia fiscale decisa dal Consiglio nazionale

1. 15.046 Scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e la sua attuazione. Legge federale

15.047 Assistenza amministrativa in materia fiscale. Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE. Approvazione

Dopo avere sentito la Conferenza dei direttori delle finanze (CDF), la Commissione è entrata in materia sui 3 progetti (10 voti contro 2 per il progetto 15.047 e 11 voti contro 2 per i due atti normativi inerenti al 15.046). La maggioranza della Commissione ritiene che, considerate l’evoluzione del contesto internazionale e l’integrazione globale della Svizzera nell’economia mondiale, l’introduzione rapida dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale sia un fatto al quale il nostro Paese non può sottrarsi, per mancanza di un’alternativa, al fine di garantire la conformità fiscale dei clienti delle banche svizzere e l’accesso di queste ultime ai mercati stranieri.

Per quanto concerne il decreto relativo alla Convenzione sull’assistenza amministrativa in materia fiscale e le modifiche della legge sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF), la Commissione propone di seguire, a grandi linee, il disegno del Consiglio federale. In occasione della votazione sul complesso, esso è stato approvato con 8 voti contro 2 e 3 astensioni.

Quanto alla legge sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI), la Commissione ha proceduto a talune modifiche del progetto approvato dal Consiglio nazionale. Con 11 voti contro 0 e 2 astensioni, sostiene la richiesta della CDF di utilizzare il numero AVS, e non un numero speciale, quale identificatore delle informazioni date all’estero (art. 2 cpv. 1 lett. f). La Commissione reputa in effetti questa soluzione molto più semplice e facile da attuare, non condividendo le preoccupazioni del Consiglio nazionale relative alla protezione dei dati.

La CET propone inoltre, all’unanimità di respingere l’amnistia fiscale decisa dal Consiglio nazionale. Ritiene infatti che la possibilità introdotta nel 2008 della denuncia spontanea non punibile sia già sufficiente. Prova ne è il numero di contribuenti, in crescita questi ultimi anni, che hanno legalizzato in questo modo la propria situazione. L’introduzione del SAI a livello internazionale non può in alcun caso giustificare una misura supplementare che andrebbe innanzitutto a beneficio dei contribuenti meno onesti.

Per quanto riguarda la sanzione in caso di falsa autocertificazione da parte del detentore di un conto (art. 36 LSAI), la Commissione propone, con 9 voti contro 4, di seguire il Consiglio nazionale e di prevedere una multa soltanto in caso di comportamento intenzionale e non di negligenza. La Commissione, per contro, non ha seguito il Consiglio nazionale in merito agli obblighi di diligenza degli istituti finanziari e propone di seguire il Consiglio federale e di sanzionare con una multa anche i casi di negligenza (art. 33 cpv. 2 LSAI).

In occasione della votazione sul complesso, la Commissione ha approvato, con 8 voti contro 2 e 3 astensioni, il decreto relativo all’accordo multilaterale e il disegno di LSAI.

Si prevede di trattare i tre progetti durante la sessione invernale 2015.

 

2. 15.048 Legge federale sul riciclaggio di denaro. Modifica

Alla stregua del Consiglio nazionale, la Commissione propone, con 6 voti contro 5, di non entrare in materia sul disegno del Consiglio federale. Tale disegno mira a introdurre per gli intermediari finanziari obblighi di diligenza basati sui rischi al fine di assicurarsi che i clienti residenti all’estero si conformino alle norme della fiscalità anche quando la Svizzera non applica lo scambio automatico di informazioni con il loro Paese di residenza.

Secondo la maggioranza della Commissione, la proposta del Consiglio federale genera un compito supplementare per gli ambienti interessati, che hanno chiaramente manifestato la propria opposizione al disegno. Il costo della messa in opera di una simile misura sarebbe peraltro importante per il settore bancario, pregiudicando la sua competitività poiché la Svizzera sarebbe la sola a introdurre quest’obbligo. Da parte sua, la minoranza sottolinea che gran parte degli intermediari finanziari assolve già tali compiti e che questo disegno fornirebbe loro una base legale su cui fondarsi. Ritiene altresì che tale modifica legislativa consenta di portare avanti la strategia per una piazza finanziaria che accolga unicamente denaro dichiarato e di evitare di ripetere gli errori del passato.

Si prevede di trattare questo oggetto durante la sessione invernale.

 

3. 15.049 Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese

La CET-S ha deciso all’unanimità l’entrata in materia sul disegno già durante la sua seduta del 25 e 26 giugno 2015. In occasione dell’ultima seduta del 27 e 28 agosto ha avviato la deliberazione di dettaglio. Ora la Commissione l’ha proseguita e la concluderà nella sua prossima seduta del 19 novembre, così che il Consiglio degli Stati potrà trattare l’affare nella sessione invernale 2015, come previsto. La CET-S ha deciso di informare il pubblico in merito alle proprie proposte solamente una volta conclusa l’intera deliberazione di dettaglio.

 

4. 13.479 Iv.pa. Gasche. Precisazione della prassi di lunga data nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla egge sull'imposta preventiva

La Commissione ha approvato la proposta di riesame sottopostale dalla sua commissione omologa in merito all’articolo 20 della legge sull’imposta preventiva (v. in proposito il comunicato della CET-N del 13 ottobre 2015).

 

Presieduta dal consigliere agli Stati Roberto Zanetti (PS, SO), la Commissione si è riunita a Berna il 22 e 22 ottobre 2015. A parte della seduta erano presenti la consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf.

 

 

Berna, 23 ottobre 2015 Servizi del Parlamento