Diritto d’adozione
La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha accettato con 7 voti contro 3 e 1 astensione il disegno concernente la modifica del diritto in materia d’adozione. Con 7 voti contro 4 e 0 astensioni, la Commissione ha accolto il principio dell’adozione dei figliastri, che sinora era riservata ai coniugi. D’ora in poi essa sarà possibile anche alle coppie in unione registrata e alle coppie di fatto sia eterosessuali sia omosessuali che vivono in comunione domestica. Una minoranza propone di autorizzare come finora l’adozione dei figliastri solo ai coniugi.

La revisione del diritto in materia di adozione (14.094) intende porre al centro della decisione d’adozione il benessere del bambino. Alcune condizioni di adozione possono essere tralasciate se ciò si impone nell’interesse del bambino. L’età minima dei genitori adottivi è ridotta da 35 a 28 anni. La posizione del bambino è rafforzata in quanto la legge riprende l’obbligo di sentire il bambino prima dell’adozione, indipendentemente dalla sua capacità di discernimento. Inoltre il segreto relativo all’adozione viene concretizzato e in parte allentato. Scostandosi dal disegno del Consiglio federale che prevede la competenza di un’unica autorità cantonale, la Commissione ha deciso con 5 voti contro 5 e il voto decisivo del presidente, di delegare questa decisione ai Cantoni. Una minoranza propone di seguire il Consiglio federale.

 

Convenzione europea di estradizione

In occasione della votazione sul complesso la Commissione ha approvato all’unanimità il decreto federale che approva il Terzo e il Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione (15.038). I due protocolli hanno lo scopo di accelerare e di facilitare la procedura di estradizione. Mentre il Quarto Protocollo addizionale attualizza diverse disposizioni della Convenzione, il Terzo Protocollo addizionale favorisce una procedura di estradizione più rapida nel caso in cui l’interessato accetti la propria estradizione. La loro ratifica non comporterà alcuna modifica del diritto svizzero in vigore. Va rilevato che, con 104 voti contro 59, il Consiglio nazionale ha già aderito al disegno del Consiglio federale in occasione della sessione invernale 2015.

 

Diritto del registro di commercio

La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha iniziato una prima discussione generale sul progetto concernente la modifica del diritto del registro di commercio (15.034 s). Diritto del registro di commercio e deciso di procedere a diverse audizioni in occasione della sua prossima seduta.
Il disegno del Consiglio federale prevede di modernizzare in alcuni punti il registro di commercio affinché possa ancora adempiere la sua importante funzione al servizio della sicurezza ed efficienza dei rapporti giuridici. A questo scopo, in particolare il numero d’assicurato AVS dev’essere impiegato sistematicamente nel registro di commercio ai fini dell’identificazione di persone fisiche. Inoltre il Consiglio federale desidera abolire la «dichiarazione Stampa» come documento a sè stante per agevolare le società ed eliminare in parte i requisiti formali per la cessione di quote sociali di una Sagl tra soci.

 

La prostituzione non è immorale

La Commissione chiede unanimemente alla sua Camera di togliere dal ruolo l’iniziativa cantonale 12.317 «La prostituzione non è immorale» del Cantone di Berna. L’iniziativa invita la Confederazione a emanare una disposizione legislativa che dichiari giuridicamente valido il contratto volto alla fornitura di prestazioni sessuali dietro remunerazione. Il 22 gennaio 2013, la Commissione ha dato seguito all’iniziativa cantonale. Nel frattempo, attraverso la sentenza del Tribunale distrettuale di Horgen del 9 luglio 2013, vi è stata un’esplicita attuazione della richiesta dell’iniziativa cantonale a livello di giurisprudenza: il Tribunale ha infatti deciso che non si può più far valere l’immoralità della proposta di una prostituta nei confronti del suo cliente. Anche il Tribunale federale si è spinto nella stessa direzione nel 2013. La Commissione è pertanto dell’opinione che si possa prescindere da un disciplinamento esplicito nella legge e che l’attuazione possa essere lasciata a livello di giurisprudenza. Ciò corrisponde anche all’attuale concezione del CO, secondo cui l’immoralità va valutata dalla giurisprudenza nel singolo caso. Con una disposizione d’esecuzione nella legge si rischierebbe di creare lacune e nuove incertezze giuridiche riguardo all’interpretazione di tale contratto.

 

Presieduta dal Consigliere agli Stati Fabio Abate (PLR, TI), la Commissione si è riunita a Berna il 11 e 12 gennaio 2016.

 

 

Berna, 12 gennaio 2016 Servizi del Parlamento