Dopo che a fine ottobre il Consiglio nazionale era entrato in materia sulla legge sulle pigioni commerciali (20.076), contrariamente alla proposta della Commissione degli affari giuridici incaricata dell’esame preliminare, la Commissione stessa ha svolto ora la deliberazione di dettaglio. Dapprima ha adeguato la legge in alcuni punti essenziali, respingendola però alla fine nella votazione sul complesso con 13 voti contro 11. Le proposte decise per la deliberazione di dettaglio sono ora sottoposte alla Camera, assieme alla proposta di respingere la legge anche nella votazione sul complesso.

Nella deliberazione di dettaglio, la Commissione ha dapprima adeguato la legge in alcuni punti essenziali. Secondo la riflessione fatta dalla Commissione e che ha ispirato gli adeguamenti, la legge concretizza in primo luogo le disposizioni vigenti del Codice delle obbligazioni. Ne risultano tre modifiche sostanziali: dal profilo temporale, la legge non sarebbe applicabile esclusivamente al periodo della prima ondata dei mesi di marzo e aprile 2020, ma anche ai provvedimenti adottati successivamente. Inoltre, il campo di applicazione della legge si misura stabilendo se l’utilizzo di locali commerciali concordato tra le parti è stato vietato o fortemente limitato dai provvedimenti per lottare contro l’epidemia da COVID-19. Ne consegue che la legge sarebbe applicabile anche qualora il pregiudizio non fosse stato causato da provvedimenti della Confederazione, bensì da quelli dei Cantoni o dei Comuni. La Commissione ritiene poi che le parti contraenti debbano assumersi il rischio in proporzione di 50:50 e non di 60:40, come invece previsto dal Consiglio federale. La legge non va però applicata se le parti hanno già trovato una soluzione o se la pigione concordata è stata pagata «senza obiezioni». La Commissione ribadisce che le situazioni di necessità economica che potrebbero essere causate dalla legge andrebbero indennizzate dalla Confederazione e vorrebbe prevedere tali indennizzi non soltanto per i locatori, ma anche per i locatari. Varie minoranze prevedono soluzioni diverse per ciascuna disposizione. Una minoranza propone parimenti alla propria Camera di accogliere la legge nella votazione sul complesso. È previsto che entrambe le Camere prendano una decisione definitiva sulla legge ancora durante la sessione invernale.

Elezione dei giudici federali: maggioranza esigua per un riesame dell’attuale sistema

La CAG-N ha esaminato l’iniziativa popolare «20.061 n Per la designazione dei giudici federali mediante sorteggio (Iniziativa sulla giustizia)», intesa a rafforzare l’indipendenza dei giudici federali rispetto ai partiti politici, sia in occasione della loro nomina, sia della loro elezione e rielezione.

Per raggiungere tale obiettivo l’iniziativa prevede che i giudici del Tribunale federale siano sorteggiati dopo essere stati preselezionati in base a criteri oggettivi da una commissione specializzata indipendente, che non siano più sottoposti a una procedura di rielezione, ma che possano essere destituiti se hanno violato gravemente i propri doveri d’ufficio o hanno durevolmente perso la capacità di esercitare il proprio ufficio. Nel suo messaggio del 19 agosto 2020, il Consiglio federale proponeva al Parlamento di sottoporre l’iniziativa al voto del Popolo e dei Cantoni raccomandando loro di respingerla, pur comprendendo le preoccupazioni dei firmatari.

Dopo avere proceduto nella giornata di ieri all’audizione del Comitato d’iniziativa e di vari esperti, questa mattina la Commissione ha condotto una discussione approfondita. Come il Consiglio federale, anch’essa considera essenziale l’indipendenza dei giudici, ma ritiene che l’iniziativa crei più problemi di quanti ne risolva, in particolare con l’introduzione di un sorteggio: l’elezione dei giudici da parte di chi a sua volta è stato eletto dal Popolo garantisce attualmente la loro legittimità e l’accettazione delle loro decisioni. Inoltre, il sistema esistente presenta il vantaggio di garantire una composizione equilibrata del Tribunale federale in materia di genere, provenienza regionale e valori politici. La Commissione è convinta che l’indipendenza della giustizia sia garantita nel nostro Paese e che la Commissione giudiziaria, incaricata di preparare l’elezione dei giudici, assolva correttamente il proprio mandato. La CAG-N ammette tuttavia che è sempre possibile apportare miglioramenti e che i contributi finanziari che ogni giudice versa al proprio partito d’origine possono creare un’apparente dipendenza dal potere politico. A strettissima maggioranza (13 voti contro 12), la Commissione ha dunque proposto il deposito di un controprogetto indiretto che punti a rendere più oggettiva la selezione dei giudici (preselezione da parte di una Commissione specializzata sulla base di criteri legati unicamente all’idoneità professionale e personale), a sopprimere la rielezione sistematica, a introdurre una possibilità di destituzione per i giudici del Tribunale federale e a esaminare soluzioni per sostituire i contributi ai partiti (20.480).

La CAG-N proseguirà i lavori una volta che la sua omologa del Consiglio degli Stati avrà approvato la proposta di controprogetto indiretto.

I contributi di mantenimento in caso di divorzio non sono toccati

Con 13 voti contro 7 e 4 astensioni la Commissione ha respinto un’iniziativa parlamentare che chiedeva che i contributi di mantenimento da versare in seguito a divorzio vengano ridotti al minimo esistenziale secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimento e limitati a una durata di due anni al massimo (19.457). Essa teme che una modifica in tal senso possa portare a un aumento della povertà e ritiene che non ci sia necessità di legiferare nell’ambito del diritto in materia di contributi di mantenimento in caso di divorzio.

Presieduta dalla consigliera nazionale Laurence Fehlmann Rielle (PS/GE), la Commissione si è riunita a Berna il 5 e 6 novembre 2020.