Con 15 voti contro 9 la Commissione ha deciso di attenersi alla decisione del Consiglio nazionale di prorogare a 20 anni il termine di prescrizione assoluto in caso di danni alle persone (13.100). Si intende così mantenere aperta la via ai tribunali anche per la maggior parte dei danni riconoscibili soltanto molto tempo dopo l’evento che li ha causati. In tal modo la Commissione vuole migliorare la situazione giuridica di future vittime di danni tardivi e tenere conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU). La CEDU ha criticato in una sentenza il termine di prescrizione assoluto nel diritto svizzero, ritenendolo troppo breve poiché nel caso concreto di una vittima dell’amianto aveva impedito la valutazione materiale del caso da parte di un tribunale. La proproga del termine di prescrizione non avrà ripercussioni sulle esigenze in materia di prove. Una minoranza vorrebbe mantenere il termine di prescrizione assoluto di dieci anni previsto dal diritto attuale. La Commissione ha deciso di stralciare dal disegno di legge la disposizione speciale per i danni alle persone causati dall’amianto elaborata dal Consiglio degli Stati. Nel senso della certezza del diritto e della pace del diritto occorre escludere una retroattività del nuovo diritto in materia di prescrizione. La fondazione EFA assicura già un indennizzo adeguato alle vittime dell’amianto la cui malattia si è manifestata nel quadro dell’attuale situazione giuridica. La rinuncia a una retroattività giuridica esclude un cumulo di azioni in virtù del nuovo diritto in materia di prescrizione e consente a potenziali donatori della fondazione EFA di fornire in modo definitivo gli importi di finanziamento prospettati. In questo modo la certezza sull’esito della revisione del diritto in materia di prescrizione deve portare a un finanziamento sufficiente della fondazione EFA e a un indennizzo equo delle vittime dell’amianto.
Con 21 voti contro 1 e 1 astensione la Commissione ha respinto la proposta di presentare una propria mozione che preveda una partecipazione finanziaria della Confederazione alla fondazione EFA.
La Commissione è favorevole alle semplificazioni nel diritto internazionale in materia di fallimento
Nel voto sul complesso, con 24 voti favorevoli e 1 astensione la Commissione ha accolto il progetto concernente il diritto internazionale in materia di fallimento (17.038 s Legge federale sul diritto internazionale privato. Capitolo 11: Fallimento e concordato). Scopo del progetto è semplificare la procedura di riconoscimento dei decreti di fallimento stranieri e migliorare la posizione dei creditori della succursale svizzera di una società straniera insolvente.
Occorre limitare la possibilità di una riparazione nel diritto penale
La Commissione ha proseguito i lavori per l’attuazione dell’iniziativa parlamentare relativa alla riparazione nel diritto penale (10.519 n Iv. Pa. Vischer Daniel. Modifica dell’articolo 53 CP). Ha dapprima preso atto dei risultati della procedura di consultazione e, con 19 voti contro 5, ha deciso di elaborare un progetto di legge. Una minoranza non vorrebbe entrare in materia sul progetto e togliere dal ruolo l’iniziativa parlamentare. Con 14 voti contro 11 la Commissione si è pronunciata a favore della variante 1 del progetto preliminare, accolta con soddisfazione anche dalla maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione. Secondo tale variante, una riparazione dev’essere possibile soltanto nel caso in cui quale pena entrino in linea di conto una pena detentiva con la condizionale o una multa. Una minoranza preferisce la variante 2, che vorrebbe abbassare ancora di più il limite superiore e rendere possibile la riparazione soltanto in caso di una pena pecuniaria con la condizionale o di una multa.
Per un migliore equilibrio tra trasparenza della giustizia e rispetto della sfera privata
La Commissione si è chinata sull’Iv.Pa. 17.437 Addor «Per una pubblicità delle sentenze più rispettosa dei diritti della personalità e della sfera privata delle parti», che chiede una restrizione del campo d’applicazione del principio di pubblicità alle sentenze pronunciate pubblicamente, escludendo i decreti d’accusa. Preoccupata di evitare gli attacchi alla sfera privata e nel contempo di preservare la trasparenza della giustizia, con 14 voti contro 8 e 2 astensioni la CAG-N ha decido di depositare piuttosto una sua mozione (18.3004) mediante la quale incarica il Consiglio federale di sottoporre un disegno di modifica del Codice di procedura penale affinché i decreti di non luogo a procedere e i decreti di abbandono del procedimento non siano pubblici. Poiché le sue preoccupazioni sono state ascoltate, il consigliere nazionale Addor ha deciso di ritirare la sua iniziativa.
Esame preliminare di iniziative parlamentari
- Ritenendo che non sia necessario definire nella legge federale sul diritto internazionale privato il termine di «ordine pubblico», con 15 voti contro 9 la CAG-N ha respinto un’iniziativa parlamentare in questo senso (17.488 n Iv. Pa. Zanetti Claudio. Concretizzare l'ordine pubblico svizzero. Nessuna applicazione del diritto della sharia per vie traverse). Una minoranza propone di darvi seguito.
- La Commissione ha inoltre appreso che l’obiettivo dell’iniziativa 16.416 (n Iv. Pa. Guhl. Ordinare la carcerazione di sicurezza per impedire che gli autori recidivi di reati sessuali facciano altre vittime) poteva essere realizzato nell’ambito della revisione in corso del Codice di procedura penale; ha dunque ritenuto che fosse più ragionevole non mantenere la propria decisione iniziale e ha accolto con favore la proposta dell’autore dell’iniziativa di ritirare il suo testo.
- Con 18 voti contro 7, la CAG-N propone alla propria Camera di non dare seguito all’iniziativa parlamentare 16.489 (Iv. Pa. Pardini. Lavoro sicuro per i collaboratori anziani). Una minoranza propone di darvi seguito.
Presieduta dal consigliere nazionale Pirmin Schwander (UDC / SZ), la Commissione si è riunita a Berna il 25 e 26 gennaio.