La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha deciso con 10 voti contro 0 e 1 astensione di dare seguito all’iniziativa parlamentare Kamerzin 21.449 «Favorire la custodia alternata in caso di autorità parentale congiunta». L’iniziativa vuole sancire a livello di legge che in futuro il rifiuto di uno dei genitori non deve costituire un ostacolo all’istituzione della custodia alternata. Si parla di custodia alternata quando la quota di accudimento di un genitore è almeno del 30–35 per cento.

La Commissione rammenta che l’autorità parentale congiunta è divenuta la norma dal 2014 nell’80 per cento dei casi circa. Invece, per quanto riguarda la custodia, se la separazione è accompagnata da tensioni tra i genitori, anche non gravi ma che parlano a sfavore di una custodia congiunta, il giudice di prima istanza decide di applicare la soluzione tradizionale affidando la custodia a un genitore e attribuendo un diritto di visita all’altro genitore. In Svizzera i figli di genitori divorziati vivono nell’85–90 per cento dei casi presso un genitore e vedono l’altro soltanto per due fine settimana al mese, ossia per quattro giorni. La Commissione indica che oggigiorno in molte famiglie entrambi i genitori sono molto impegnati nell’educazione dei propri figli e trascorrono molto tempo con loro. Se dopo la separazione un genitore può vedere i suoi figli soltanto quattro giorni al mese si crea una situazione molto dolorosa sia per il genitore in questione sia per i figli. La Commissione è convinta che il benessere dei figli sia meglio garantito dalla custodia congiunta, anche se tra i genitori separati vi sono dei conflitti. Considera pertanto importante che venga codificata la giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui il rifiuto di un genitore non costituisce un ostacolo all’istituzione della custodia alternata, e che il modello della custodia alternata possa prevalere anche nei tribunali di prima istanza. La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale riceve pertanto l’incarico di elaborare entro due anni un progetto corrispondente.

Importanti campagne di prevenzione contro la violenza

Con 8 voti contro 2 la Commissione propone alla propria Camera di accogliere le tre mozioni di ugual tenore depositate in Consiglio nazionale, che incaricano il Consiglio federale di svolgere regolarmente campagne di prevenzione nazionali contro la violenza domestica, sessuale e di genere (21.4470; 21.4471; 22.3011). È del parere che le misure preventive siano un elemento fondamentale per scongiurare e contrastare la violenza; d’altronde, questo punto di vista è già stato condiviso dalle Camere, che hanno accolto un’altra mozione di uguale tenore depositata in Consiglio degli Stati (21.4418). Le mozioni rispecchiano inoltre una richiesta della sessione delle donne 2021 (petizione 21.2045).

La Commissione respinge tuttavia l’dea di stabilire un importo fisso basato sul prodotto interno lordo a favore di tali campagne, come chiedeva un’altra petizione presentata dalla sessione delle donne 2021 (21.2043).

Agevolare l’adozione del figliasto e presunzione di genitorialità della coniuge

Con 7 voti contro 2 e 3 astensioni la Commissione propone di accogliere la mozione 22.3382 «Nessun inutile ostacolo all'adozione del figliastro». La mozione menziona specificamente quelle situazioni in cui, al momento della nascita del bambino, il genitore biologico convive di fatto in comunione domestica, è sposato o ha un’unione domestica registrata, con l’aspirante all’adozione. La Commissione è del parere che in simili situazioni, nell’interesse della tutela giuridica del figlio, per l’adozione del figliastro si possa rinunciare al rapporto di cura e di educazione di un anno senza cambiare nulla ai presupposti dell’adozione. La Commissione ha invece deciso con 6 voti contro 4 di respingere la mozione 22.3383 «Proteggere giuridicamente tutti i bambini fin dalla nascita» della sua Commissione omologa. Questa mozione intende estendere la presunzione di genitorialità della coniuge (art. 255a CC) ai figli concepiti con un metodo di medicina della procreazione all’estero e mediante una donazione privata di sperma. La Commissione è del parere che in caso di donazione di sperma all’estero il diritto del figlio a conoscere la propria origine non possa essere garantito. Per quanto riguarda la donazione privata di sperma, rileva che questa richiesta è già contenuta nella mozione Caroni 22.3235 «Diritto della filiazione al passo con i tempi».

Ambiguità semantica nel Codice penale?

Nell'ambito dell'esame di una mozione del Consiglio nazionale, la Commissione ha nuovamente affrontato la questione dell'opportunità di adattare le versioni francese e italiana della rubrica dell'articolo 113 CP, che designa l'omicidio commesso cedendo a una violenta commozione dell’animo o in stato di profonda prostrazione. Mentre in tedesco si usa il termine «Totschlag», le versioni francese e italiana recitano rispettivamente «meurtre passionnel» e «omicidio passionale». La mozione 20.3500 presentata dalla consigliera nazionale Greta Gysin critica il fatto che in questo modo si utilizzano termini che nel linguaggio comune sono usati nel contesto delle relazioni amorose. La Commissione ha innanzitutto sentito su questa questione due esperti della comunità scientifica. Tuttavia, condivide il parere del Consiglio federale secondo cui i termini utilizzati sono termini tecnici consolidati con un significato tecnico-giuridico che non comportano alcun problema nell’applicazione della legge. Propone pertanto alla sua Camera, con 7 voti contro 4, di respingere la mozione e quindi di confermare la decisione del Consiglio degli Stati, che il 17 marzo 2021 aveva respinto la stessa richiesta nell’ambito dell’esame della mozione 20.3503 presentata dalla consigliera agli Stati Marina Carobbio Guscetti (Omicidio passionale. Correzione dell’articolo 113 del Codice penale svizzero). Una minoranza ritiene che nel linguaggio comune i termini in questione siano troppo associati a una relazione amorosa per essere utilizzati in modo esclusivamente tecnico-giuridico. La loro ambiguità semantica porta piuttosto a radicare nel sentire comune l’idea falsa e banalizzante che i reati secondo l’articolo 113 CP siano crimini passionali per i quali il colpevole è responsabile solo in misura ridotta. Secondo tale minoranza è quindi opportuno rinominare il reato nelle versioni francese e italiana.

Chiesta una revisione limitata del diritto svizzero delle garanzie mobiliari

Nell’ambito dell’esame della mozione 21.4523 presentata dal consigliere agli Stati Beat Rieder, la Commissione ha deciso senza voti contrari di presentare una propria mozione riguardante le garanzie mobiliari (22.4254). La revisione chiesta deve permettere di modernizzare la riserva di proprietà in modo da soddisfare gli attuali bisogni dell’economia e del commercio internazionale. Questo permetterebbe in particolare di facilitare l’accesso delle imprese svizzere ai mercati di capitali internazionali. La revisione deve quindi limitarsi alle attività commerciali tra imprese.

Segreto professionale contro obbligo di fornire informazioni agli archivi

Dopo avere ricevuto una lettera da parte della Conferenza delle direttrici e dei direttori d’archivio svizzeri (CDA), la Commissione ha discusso del possibile conflitto tra gli obblighi legali di fornire informazioni agli archivi pubblici (art. 6 della legge del 26 giugno 1998 sull’archiviazione) e del segreto professionale (art. 321 Codice penale svizzero) ai quali sono sottoposti alcuni professionisti, come i medici e loro ausiliari. La Commissione è infatti del parere che l’archiviazione delle cartelle degli ospedali cantonali sia di competenza cantonale e rientri nell’ambito di applicazione del diritto pubblico. La modifica dell’articolo 321 numero 3 del Codice penale non porterebbe ai risultati auspicati, perché tale articolo ha soltanto un valore puramente dichiarativo. La Commissione rinuncia dunque a intervenire per il momento su questa questione.

Violazione delle condizioni di lavoro obbligatorie che costituisce una concorrenza sleale perseguimento penale giustificato

Secondo il diritto vigente, se un’impresa viola le condizioni di lavoro obbligatorie costituendo una concorrenza sleale qualificata può essere oggetto di una procedura civile. L’iniziativa parlamentare 21.470 presentata dal consigliere nazionale Benjamin Roduit chiede che questo comportamento possa essere oggetto di sanzioni penali secondo l’articolo 23 LCSl. Come la sua omologa del Consiglio nazionale, la Commissione ha deciso con 9 voti favorevoli nessuna opposizione e 1 astensione di dare seguito a tale iniziativa. Ritiene che la procedura civile attualmente prevista non permetta di contrastare le imprese che propongono i loro servizi sapendo scientemente che non rispetteranno le condizioni di lavoro. Dato che spesso il criterio del prezzo è determinante sui mercati pubblici, l’impresa che si attiene alle regole risulta fuori mercato. Quando le autorità constatano la violazione, spesso è già troppo tardi. L’obiettivo non è determinare condizioni di lavoro minime, ma che vengano applicate le condizioni sociali obbligatorie. Per finire, occorre ricordare che la cerchia di persone lese non comprende soltanto imprese concorrenti, ma anche gli impiegati che non sono remunerati in base a condizioni legali e le assicurazioni sociali che non percepiscono i normali contributi. 

Agevolare la trasmissione delle imprese per via successoria

La Commissione ha effettuato alcune audizioni in merito alla modifica del Codice civile (Successione d’imprese) 22.049. Nel suo messaggio del 10 giugno 2022 il Consiglio federale propone al Parlamento un disegno di revisione del Codice civile inteso ad agevolare la trasmissione delle imprese per via successoria mediante norme specifiche di diritto civile, salvaguardando nel contempo in massima misura la parità tra gli eredi. La Commissione proseguirà il suo esame nella seduta del mese di novembre con una discussione di entrata in materia.

Piccola codifica della prassi in materia di successione internazionale

Dopo l’entrata in materia sull’oggetto 20.034 decisa senza voti contrari il 9 agosto 2021 e le successive audizioni, nella seduta odierna la Commissione ha proceduto alla deliberazione di dettaglio. Secondo la proposta del Consiglio federale, l’obiettivo della revisione è ridurre il rischio di conflitti di competenza con le autorità straniere. La Commissione ha ponderato gli interessi delle parti coinvolte e ha deciso di procedere soltanto a una piccola codifica della prassi attuale. Con 8 voti contro 3 ha quindi deciso di respingere la possibilità di derogare alla competenza svizzera secondo quanto proposto all’articolo 88b capoverso 1. Secondo la Commissione una simile possibilità pone numerosi interrogativi a livello di attuazione e non protegge né gli eredi né i creditori. Una minoranza della Commissione è tuttavia del parere che una deroga di questo tipo permetterebbe di tenere meglio in considerazione la situazione concreta. Inoltre, così facendo, la maggioranza ha deciso che una persona svizzera con più nazionalità deve sistematicamente scegliere il diritto svizzero nel momento della scelta del diritto. La minoranza vuole mantenere la prassi attuale e propone di seguire il Consiglio federale dando a una persona con due nazionalità la possibilità di scegliere il diritto applicabile. La Commissione ha accolto il progetto con 10 voti contro 0 e 1 astensione.

Altri oggetti

  • La Commissione ha concluso la deliberazione di dettaglio sul disegno di legge del Consiglio federale sulla digitalizzazione del notariato (21.083), che ha accolto all’unanimità nella votazione sul complesso senza apportarvi modifiche di rilievo. Il Consiglio degli Stati si pronuncerà in merito durante la sessione invernale.
  • La Commissione ha deciso senza voti contrari di non allinearsi alla decisione della sua omologa del Consiglio nazionale di dare seguito all’iniziativa parlamentare Vogt/Steinemann 20.491 «No a una responsabilità causale illimitata del venditore per danni conseguenti a difetti».
  • La Commissione propone all’unanimità alla propria Camera di accogliere la mozione 22.3250 «Convenzione dell'Aia sull'esazione di prestazioni alimentari. Preparazione e ratifica da parte della Svizzera».

Presieduta dal consigliere agli Carlo Sommaruga (PSS, GE), la Commissione si è riunita a Berna il 13 et 14 ottobre 2022.